Dai molti atti di giuramento che abbiamo consultati, dei quali alcuni ancora sono inediti negli archivi di Bologna, i patti imposti ai professori si possono riassumere così:

I. Ogni professore deve obbligarsi di non insegnare fuori di Bologna;

II. Di non appartenere a nessuna società dove si cerchi di arrecare danno all'università;

III. Di avvisare il Podestà di ogni atto contro l'integrità e il decoro dello studio;

IV. Di dar consigli ai Consoli e al Podestà quando ne venissero richiesti;

V. Di non eccitare mai gli scolari ad abbandonare l'università;

VI. Di procurare con ogni mezzo di dare incremento allo studio.

Negli statuti di Bologna del 1259, parte dei quali vennero pubblicati dal Savigny, si trova una rubrica speciale di questo tenore:

«Rubr. 8. Quod nemo faciat septam vel cospirationem pro studio transferendo de Civitate Bononiae ad alium locum.»

Lo stesso Ghirardacci (Historie bolognesi, cap. XXI) racconta che la pena minacciata a coloro che avessero violate le leggi del comune, era quella che si applicava ai traditori. I trasgressori erano esiliati e la loro effigie dipinta in segno d'infamia nel palazzo del Podestà. Era anche vietato agli scolari di portare i libri fuori di Bologna per timore che s'introducessero nelle altre scuole.