[172]. Odofredo dice: «per legem municipalem hujus civitatis scholares creant rectores.»

[173]. Ghirardacci, Storie bolognesi, II, disp. 424.

[174]. Vedi fra gli altri statuti quello dell'università di Perugia (Padelletti, Contributo alla Storia dello Studio perugino).

[175]. Savigny, St. del dir. rom., ecc., III, pag. 203 e 224. — Tiraboschi, Stor. della letterat. italiana, tomo I, lib. IV, cap. III.

[176]. Il Senato di Venezia fece espressa proibizione ai padovani e ai veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di Padova (Facciolati, Fasti, II, pag. 81).

[177]. Fabroni, Hist. Acad. pis., I, pag. 420, 421.

[178]. Quando l'elezione di un nuovo Rettore incontrava il generale gradimento, esso veniva portato in trionfo sulle spalle degli scolari dalla cattedrale fino alla sua dimora. Vedine qualche esempio nel Facciolati, Fasti.

[179]. Ghirardacci, Storia di Bologna, I, pag. 328.

[180]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 31-44.

[181]. Idem, P. II, pag. 231.