Sopra tutto, l'attenzione dei commentatori si fermò a determinare i limiti della giurisdizione attribuita ai professori ed ai vescovi della ricordata autentica.

Può dirsi adunque che per opera dei glossatori più autorevoli, come Odofredo, Azone, Accursio ed altri, si formasse una giurisprudenza interpretativa dell'autentica di Federigo; talchè, quando le università compilarono i loro statuti, trovarono già preordinate le basi fondamentali e discussi i punti più oscuri della legislazione scolastica.

L'imperatore Federigo nel promulgare l'autentica, ebbe certo in mente la costituzione di Giustiniano, colla quale molti secoli prima era stato accordato al preside della provincia, ai vescovi ed ai professori della scuola di Berite il diritto di esercitare una certa sorveglianza disciplinare sopra gli scolari.

Ciò sta a confermare quel che dicemmo altrove, parlando delle scuole di giurisprudenza fondate da Giustiniano; che cioè le tradizioni scientifiche e legislative di questi primi collegi di studii legali furono conservate negli ordinamenti scolastici del medio evo, e forse l'unica traccia di cultura giuridica che rimase in Italia all'epoca delle dominazioni barbariche, fu una continuazione delle scuole fondate da Giustiniano in Roma, in Costantinopoli e in Berite.

Anche i glossatori commentando il passo della costituzione di Giustiniano relativo alla sorveglianza accademica concessa agli antichi cultori del diritto ed ai vescovi sugli scolari, e confrontandolo coll'autentica di Federigo, riconobbero che fra quei due documenti di legislazione scolastica esiste un nesso di tradizioni e un intimo rapporto di analogia.

Fu lungamente disputato, in base all'autentica di Federigo se la concessione dei privilegi scolastici potesse estendersi a tutte le università che ebbero origine in Italia dopo quella di Bologna; e venne concordemente sostenuta l'opinione negativa.

I giureconsulti bolognesi guidati da un sentimento egoistico, non riconobbero giammai alle altre università il diritto di esercitare le franchigie e le immunità elargite dalla autentica imperiale, sostenendo indefessamente il principio di un assoluto esclusivismo, al quale non rinunziarono neppur quando i privilegi scolastici furono riconosciuti e sanzionati nelle altre università italiane, per espressa adesione della suprema autorità politica ed ecclesiastica.

Nelle opere di Odofredo, di Accursio e degli altri principali glossatori che insegnarono in Bologna, si trova dichiarato che il diritto di una speciale giurisdizione non poteva essere esercitato legalmente che nella loro università, e gli statuti promulgati, altrove dovevano annullarsi, perchè contenevano un indebita usurpazione dei privilegi scolastici ad essi soltanto attribuiti.

Nel primo periodo della costituzione delle università, la città di Bologna temendo una dannosa concorrenza, e andando contro allo spirito dei tempi favorevoli al massimo sviluppo della libertà d'insegnamento, pose in opera tutti i mezzi per impedire che sorgessero altri centri di studii in Italia. Questa tendenza egoistica spinta fino all'eccesso, invece di dare incremento all'università bolognese, le arrecò gravissimi danni come fra breve vedremo.

Il comune di Bologna, non solo riconobbe e sanzionò nei suoi statuti i privilegi che l'università aveva a sè esclusivamente attribuiti, interpretando in modo restrittivo il tenore dell'autentica imperiale; ma volle imporre eziandio ai professori ed agli scolari la condizione di non recarsi altrove, sottoponendoli a giuramento e minacciando gravi pene ai trasgressori[73].