Quando una città aveva stabilito di fondare uno Studio, era sua prima cura di richiamare nella nascente università un numeroso concorso di studiosi, e a tal'uopo cercava d'intraprendere accordi e trattative con alcuni dottori e scolari che si trovavano in qualche altra università e spediva attorno messi ed ambasciatori con lettere circolari, stipulando i relativi patti ed esponendo il numero e la qualità dei privilegi che intendeva di concedere. In questo modo si formarono, dopo Bologna, quasi tutte le università italiane.

Venuti i dottori e gli scolari a fondare la nuova università, il Comune promulgava un severissimo editto col quale intimava a tutti gli abitanti della città e territorio di frequentare il nuovo Studio sotto pena di gravi ammende[124].

Ogni Comune che aveva fondato un nuovo Studio, oltre i dottori che già avea acquistati, si dava cura di chiamarne altri per accrescere col loro nome la fama dell'università e il numero degli scolari. Vedremo, parlando dei dottori, come i più illustri fra essi avessero inviti simultanei e ripetute sollecitazioni da molte città le quali facevano a gara nel concedere loro i più estesi privilegi e tutte le immunità e gli onori che avessero domandato.

L'esistenza legale dell'università cominciava quando la sanzione sovrana le aveva impresso il carattere di pubblico istituto, e col mezzo di un decreto, se il riconoscimento veniva dall'imperatore, o di una bolla, se dal papa, aveva assunto il grado e preso il nome di Studio generale (Studium generale). La dimanda per ottenere questo titolo veniva fatta al papa o all'imperatore (ma più spesso al papa) dalla stessa università che si era fondata e a nome della città dove essa risiedeva. Conseguito il grado di Studio generale, la nuova università acquistava il pieno e legittimo uso delle franchigie e delle immunità scolastiche e la personalità giuridica.

Per dare un'idea esatta del modo col quale si formavano le università, recheremo in italiano la Carta di Vercelli, che è il documento più completo che ci rimanga relativo all'organismo e alla costituzione originaria dei corpi scolastici del medio evo:

CONVENZIONE DELL'ANNO 1228

sull'università di Vercelli

(Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum)

Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del mese di aprile.

Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse reciprocamente fra il signor Alberto de Bondonno e il signore Guglielmo de Ferrari ambasciatori e procuratori nominati dal Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro Pietro do Englesho da una parte; e dall'altra dal signore Adamo de Canoco Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de Iporegia che si qualificò procuratore degli scolari italiani e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli scolari e alla loro corporazione (universitati) cinquecento[125] alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la somma di nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il Vescovo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale. Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo ingresso, si dovranno considerare per alloggi separati ad arbitrio dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto l'anno.