Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (ad opus studii) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto del padrone.

Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi, coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e sicuro[126] come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire il danaro ricevuto e di non commettere frodi di sorta. Il danaro restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.

Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (ante tertiam) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino, e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo (Petro de Maximo), al conte Ottone di Biandrate (Comiti Ottoni de Blandrate), al conte Gozio di Biandrate (Comiti Gozio de Blandrate) e al conte Guidone di Biandrate (Comiti Guidoni de Blandrate). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale (sicalis), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.

Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia, ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S. Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici e a due grammatici.

Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare nessun dono ai maestri (magistris vel dominis)[127].

I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei provinciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di aprile successivo.

Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad assumere l'insegnamento.

Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del Comune.

Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà stato a ciò obbligato dal Comune.

Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che possa venire reintegrato nel suo avere.