Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.
Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena giurisdizione.
Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che godranno dei loro stessi privilegi.
Manterrà pure due copisti (exemplatores)[128] i quali penseranno a provvedere agli scolari i libri (exemplancia) di ambedue i rami del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel testo che nei commenti (correcta tam in textu quam in gloxe).
Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la tassazione dei Rettori.
Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la tranquillità e la concordia.
Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di otto anni.
Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio per venire a Vercelli.
I camarlinghi (massarios) del Comune incaricati di somministrare denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè dovranno cambiarsi che una volta l'anno.
Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota la fondazione dello Studio invitando gli scolari.