a) Appartenere all'università;

b) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;

c) Giurare di prestare fedelmente i proprii servigi all'università.

I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al Rettore tutti i manoscritti scorretti.

Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.

Tutte le altre non comprese in questa nota, non potevano servire di testo per l'insegnamento pubblico.

Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.

Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono, se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero a propagare errori nelle scuole.

Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio dei Peziarii si sarebbe reso inutile.

Abbiamo ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare qual fosse il significato di un tal nome nel linguaggio delle antiche nostre università. Vediamo brevemente l'indole di quest'ufficio che avanti l'invenzione della stampa formava il centro di tutto il commercio librario nelle scuole medioevali.