Gli Stazionari (Stationari) erano incaricati dagli statuti universitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i manoscritti che dovevano servire di testo per l'insegnamento, e darli in prestito, con un correspettivo fisso, ai dottori e agli scolari che ne facevano domanda[194].
Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari. Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali viene assegnato un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari per quaderno, o pecia[195].
Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli Stazionari.
Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria anche i bidelli, come pure i professori, sebbene più raramente[196].
Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.
Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in prestito.
Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano[197].
Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel catalogo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario[198].
Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in qualche Studio anche di un piccolo assegno[199].
Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate al solo uso dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro ed esposto pubblicamente.