In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.
Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si dovea stare al suo giuramento; se poi era stato consegnato ad altri, era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto smarrito di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo[200].
Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università. Ogni Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella pena[201].
Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono chiamati (forse con frase più propria), exemplatores[202].
Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli) che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università aveva un bidello generale (Bidellus generalis) che era superiore agli altri e dirigeva il servizio.
L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri venivano pagati dagli scolari, e si erano assunti i bidelli l'incarico di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a vantaggio dei professori[203].
I bidelli solevano fare tre collette all'anno.
I loro guadagni erano in proporzione del numero degli scolari, e anche di certe straordinarie attribuzioni che erano loro affidate.
Citeremo vari esempi. In Padova nell'anno 1575 fu permesso al bidello, non ostante lo Statuto, di farsi rilegatore di libri (et hoc stante ejus inopia et parvo numero Scholarium)[204].
Nel 1667 facendo spesso il Consigliere dei tedeschi le veci del Sindaco nell'università, il bidello di quella nazione dovendo prestare questo straordinario servigio fu ammesso a godere di una retribuzione di tre lire venete per ogni laurea[205].