A Vercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdizione civile: la criminale era riservata totalmente ai magistrati della città[225].

A Roma gli scolari stranieri potevano scegliere per loro giudice o i professori o il cardinal vicario o il Rettore dell'università[226].

A Napoli era distinta la giurisdizione criminale dalla civile. La prima era riserbata soltanto ad un magistrato nominato dal re detto Giustiziere (Justitiarius). Le cause civili erano sottoposte invece o al giustiziere, o al professore, o all'arcivescovo a scelta delle parti[227].

Nell'università di Torino la giurisdizione criminale era esercitata dai magistrati municipali; ma i Rettori solevano prender parte al giudizio.

Tolte adunque differenze poco sostanziali e attinenti più che alla natura del privilegio, al modo col quale veniva esercitato nelle varie università, possiamo concludere che la giurisdizione privilegiata delle corporazioni scolastiche nel medio evo fu sempre riconosciuta e rispettata. E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative[228].

Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle quali n'era subordinato l'esercizio.

A Bologna gli scolari eran chiamati figli del popolo e posti sotto la comune protezione[229].

Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.

Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla città[230].

Per essere ammessi alla cittadinanza in Bologna era necessario aver frequentate le università per il corso di dieci anni[231]. Nel 1386 essendo rimaste quasi deserte le scuole, il comune bolognese per attirarvi concorrenti promise di estendere il privilegio della cittadinanza a tutti i discendenti dei professori[232].