Le persone che facevano parte delle università erano considerate per diritto comune inviolabili insieme colle loro famiglie ed averi, ed avevano diritto di chiedere pronta riparazione ai magistrati per ogni offesa che avessero ricevuto, come pure di domandare l'ammenda del danno sofferto. Questo privilegio di inviolabilità si trova sanzionato in gran parte degli statuti universitarii; ed era favorevolmente accolto anche dall'opinione pubblica. Già vedemmo come in Bologna gli scolari fossero chiamati figli del popolo; il che dimostra quanto essi godessero la simpatia e l'affetto della cittadinanza. E nella dotta Bologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che narra lo storico Ghirardacci, fu fatta una legge a favore degli scolari la quale disponeva: «che nessuno havesse ardire di chiamare infame colui, che desse opera alle leggi Civili od altra scienza, insegnando altrui o imparando: sotto pena di esilio da non rimettersi se non ad arbitrio dell'infamato, et vollero che questa legge havesse forza in perpetuo[240]

Carcerati una volta certi scolari per tumulti commessi, furono poi liberati senza alcuna pena volendo il Consiglio compiacere alle istanze dello Studio «da che si vede (dice il Ghirardacci già ricordato) quanto era stimato lo Studio e quale riverenza e amore altri portavano a scholari.»

Negli statuti di Bologna del 1289 si trovano alcune rubriche nelle quali si proclama la immunità degli scolari e si accorda loro la più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente agli scolari che aveano patito un furto: si aggravano le pene agli offensori delle persone addette all'università, e si promettono premii a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari[241]. Quando gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva di propria l'ammenda dovuta[242].

Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche cittadino incapace di soddisfarli[243].

Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all'università, era tenuta come uno sfregio fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.

Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui dipendeva lo Studio, per il patito insulto[244]. Altri esempi di questa natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.

Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si aveva speciale riguardo alla loro condizione; e in molte università fra i patti favorevoli che si proponevano a quelli che si fossero iscritti nelle matricole, v'era pur quello di accordare loro protezione ed appoggio contro le ricerche dei creditori. Negli statuti di Padova si trova introdotta a quest'uopo una forma singolare di prescrizione per la quale scorsi otto giorni dalle pubbliche grida ogni scolare non poteva esser più molestato per debiti, nè perseguitato giudicialmente dai creditori. Simile protezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504 dal duca Ercole agli scolari di quella università. L'editto così dispone: «Da hora inanzi se intenda avere pieno, libero, et sicuro salvaconducto, che per niuno debito non possa essere per alcun modo gravato nè molestato in lo avere o in persona, ma possa ciascuno, che venisse al prefato studio in dicta Città di Ferrara, per studiare in alcuna facultade, stare et inhabitare in la dicta Città de Ferrara e per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et de quella partirse, cum tutte sue robbe, libri, panni, et beni liberamente senza alcuno impedimento reale o personale[245]

Un altro benefizio concesso esclusivamente ai dottori e agli scolari dagli statuti, e che può dirsi compreso nel privilegio dell'inviolabilità personale, di cui abbiamo fin'ora parlato, è quello che riguarda l'esenzione dal diritto di rappresaglia; forma di vendetta indiretta molto comune nei costumi del medio evo. Per riparare l'onta di una offesa ricevuta, s'invocava questo barbaro diritto sacrificando in luogo del vero offensore un innocente qualsiasi purchè a lui appartenesse per vincoli di parentela o di affetto. La rappresaglia non era soltanto esercitata nei rapporti fra privato e privato per sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto pubblico del tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare[246].

È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni scolastiche[247].

Un uso comune nei luoghi dove risiedevano le università, era quello dei prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi con un pegno e col benefizio di un tenue frutto, del danaro di cui avevano bisogno. In alcune città si trovano stabilite vere banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi speciali.[248]