Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo sicuro come a Venezia, e con essa somministrare il bisognevole agli scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offrissero una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.
Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo, somministravano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà[249].
In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni anno alcuni mercanti che aveano la facoltà di prestare, dietro pegno, agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano facilmente chi ne faceva acquisto.
Per attestato di benevolenza si concedeva agli scolari il riscatto dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed in Napoli[250] e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.
Fra i patti che si stipulavano all'epoca della fondazione di una università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata a diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario. In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico mercato.
Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano rivolgersi al Podestà.
Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal Comune a prezzo fisso e determinato.
A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro quarum unciarum auri)[251].
In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a fissare il valore delle pigioni, che erano detti tassatori e si sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti, erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa. Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.
Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone addette all'università non potessero essere atterrate dal Comune per tradimento o malefizio, com'era allora in uso, nè invase giammai dagli esecutori di giustizia per qualunque ragione.