I collegi mettendo i licenziati a parte di tutti i privilegi propri dei dottori, solevano generalmente sottoporre il candidato al giuramento di non prendere la laurea in luogo diverso da quello dove gli era stata conferita la licenza sotto pena di esser dichiarato perpetuamente incapace di far parte del collegio[271].

La solennità che accompagnava la laurea dicevasi «conventus,» parola che stando all'originario suo significato denotava l'aggregazione del nuovo dottore al collegio universitario.

Troviamo usata frequentemente dagli scrittori del secolo XIII e XIV, la parola convento nello stesso senso, come pure l'altra di conventato che volea significare il dottore aggregato al collegio. Non è al tutto priva di fondamento l'opinione di certi scrittori che fanno risalire la voce «conventus» ad una origine monastica assai antica di conferire i gradi avanti che tale uso passasse nelle università.

È indubitato che le lauree mediche, per tacere delle altre, furono conferite nei monasteri molto prima che fossero accolte nelle comuni consuetudini scolastiche[272].

Molte erano e solenni le condizioni richieste per ottenere la laurea nelle università del medio evo.

Bisogna premettere a schiarimento di questo tema che allora gli esami annuali di promozione non si conoscevano. La capacità degli scolari si misurava non già da sterili e fallaci prove, ma dall'esercizio fecondo delle ripetizioni e delle dispute e dall'assistenza alle lezioni pubbliche e private[273]. Gli esperimenti ai quali si sottoponevano allora gli scolari, erano diretti ad ottenere uno dei tre gradi accademici già da noi ricordati e a partecipare all'esercizio di tutti quei diritti e privilegi che ivi erano annessi.

Il candidato, che voleva presentarsi agli esami di laurea, doveva provare di aver frequentato l'università per un numero di anni determinato dagli statuti locali. A Bologna per gli antichi statuti erano necessari otto anni di studio per divenire civilisti; cinque per essere promossi in diritto canonico.

A Padova il candidato per ottenere la laurea in diritto civile doveva avere studiato gius romano per sei anni. Tre o quattro anni di studio di diritto canonico contavano per due o tre anni di diritto romano. Per esser promosso in diritto canonico, doveva provare di avere studiato sei anni in quella università, oppure due anni il diritto canonico e cinque il romano. Doveva inoltre il candidato a forma dei primi statuti aver fatto una ripetizione o una disputa, ovvero trenta lezioni pubbliche.

La dimora in una città per ragioni di studii talvolta si protraeva anche al di là del termine ordinario richiesto dagli statuti, e ciò quando gli scolari volevano partecipare a qualche privilegio speciale. In Bologna, ad esempio, chi voleva essere ammesso al godimento del diritto di cittadinanza doveva aver frequentato per un decennio quella università[274].

Talvolta veniva richiesta una espressa dichiarazione dei dottori che attestasse della frequenza del candidato durante gli anni di studio. Ne abbiamo un esempio in Padova, dove nel 1636 fu ordinato che nessuno potesse divenire dottore se non avesse frequentato per cinque anni l'università provando ciò colla testimonianza di quattro professori.