Generalmente il candidato si poteva presentare ai collegi per ottenere la promozione in qualunque stagione dell'anno. S'incontra però qualche eccezione a quest'uso comune a tutte le università, nella storia di Padova dove si narra che nel 1654 il tempo per il conferimento dei gradi fu ristretto all'epoca delle vacanze: ma ben presto, essendosi verificati soverchi incomodi e danni per questa innovazione, si ritornò all'antica consuetudine[275].
Nella riforma dello Studio di Pisa si determinò il tempo delle lauree dal novembre al giugno, cioè per tutto l'anno scolastico.
Si faceva però eccezione quanto ai forestieri i quali potevano chiedere di essere promossi anche nelle vacanze[276].
Quando il candidato veniva sottoposto all'esame, si sceglieva dal collegio un numero determinato di dottori i quali erano incaricati di assistere all'esperimento e di conferire la laurea. Questi dottori si distinguevano in due classi: ordinari e straordinari che si dicevano ancora numerarii e soprannumerari.
I dottori ordinari godevano di un emolumento fisso per ciascuna laurea alla quale assistevano; i dottori straordinari supplivano in caso di assenza o d'impedimento gli altri e in questo caso soltanto godevano della retribuzione fissata per gli ordinari.
I dottori ordinari erano generalmente in numero di dodici e venivano scelti fra i cittadini.
Prima cura del candidato avanti di esporsi all'esperimento era quello di scegliersi i Procuratori che la dovevano presentare al Priore del collegio dei dottori e assistere durante la cerimonia, e giurare se lo credevano idoneo di presentarsi alla laurea. Il numero dei promotori variava secondo le università, da due a quattro[277].
Era d'obbligo anche il deposito di una certa somma determinata diversamente dagli statuti e dalla consuetudine delle varie università. Questa cauzione era differente anche secondo le diverse scienze nelle quali il candidato voleva prendere la laurea. Ad esempio, per gli statuti dell'università di Torino del 1448, i candidati di chirurgia pagavano la metà di quelli di medicina e di filosofia[278].
Fatto il deposito, per ordine del Priore si convocava il collegio e il candidato si presentava accompagnato dai suoi Procuratori e veniva destinato il giorno e l'ora dell'esame finale. Durante l'esame i promotori si sedevano presso il candidato, ma era loro rigorosamente proibito di suggerire le risposte[279]. Era pure vietato loro di ricevere denari o doni per l'assistenza agli esami[280].
Il candidato era obbligato di giurare tanto avanti la licenza che la laurea di avere studiato il tempo prescritto e di non recar danno giammai nè all'università nè agli scolari, e di obbedire al Rettore e agli statuti. Quando veniva ammesso nel collegio dei dottori era sottoposto ad un nuovo giuramento di fedeltà e di ubbidienza.