Negli statuti dell'università di Torino del 1448 troviamo un'ottima disposizione che non apparisce se fosse comune anche alle altre università, ed era la facoltà concessa al candidato di far dispensare dal voto l'esaminatore che avesse avuto ragionevoli motivi di credere a lui avverso: «Si laureandus — dice lo Statuto — habuerit aliquum doctorem suspectum ita ut timeat de ejus voto, teneatur hoc manifestare Priori ut suspendat illud a voto si suspicio erit legitima[281].»
L'età per ricevere la laurea non è fissata dagli statuti. La prima laurea conferita a 17 anni fu quella di Cervalle figliuolo del celebre Accursio. A causa dell'età troppo giovanile nacquero lunghe dispute fra i dottori sulla legittimità e la convenienza di quella promozione. Chi faceva il corso ordinario degli studii non poteva però esser dottore prima di 20 anni.
Il giureconsulto Bartolo che entrò nell'università di Perugia a 14 anni non ne uscì dottore che a 21.
Il giureconsulto Ancarano enumera i requisiti per divenire dottore che sono i seguenti:
1º Età di anni 17 almeno.
2º Avere assistito per cinque anni alle lezioni di diritto o averlo insegnato (nemo enim repente fit summus).
3º Avere imparato o insegnato in libri e luoghi approvati (ubi jura incorrupte traducetur).
4º Essere migliore degli altri nei costumi.
5º Avere facondia.
6º Possedere sottigliezza nell'interpretare.