Gli attestati di stima ed i riguardi di preferenza prodigati agli antichi dottori erano tali che alcuni scrittori del tempo giunsero sino a formulare regole e precetti per ben condursi verso di loro e mantenere il rispetto e la considerazione dovuta al loro grado. Compilando le massime che si trovano negli autori si potrebbe formare un curioso cerimoniale accademico del medio evo.

Per darne un esempio ricordiamo come Odofredo, parlando nei suoi Commentari dei titoli che gli scolari nello scrivere debbono dare ai loro maestri, dice che sebbene ai suoi tempi fosse comune l'uso di chiamare i dottori col nome di reverendi, tuttavia il titolo che spetterebbe a coloro che sono investiti di tal grado sarebbe quello di illustri perchè così li suol chiamare anche lo stesso imperatore[311].

Tali segni di ossequio e di deferenza erano molto cari ai dottori e lo stesso Odofredo racconta che essendo stato una volta invitato Azone a pranzo da uno scolare illustre andò preceduto da un bidello e accompagnato da un certo numero di scolari dicendo che a lui non conveniva mostrarsi in pubblico se non con quel corteggio[312].

I riguardi dovuti ai dottori insegnanti erano così scrupolosamente osservati, che i giureconsulti del tempo si occuparono spesso nelle loro quistioni di questo argomento. Il Socini nelle sue opere parla di una disputa che si agitava nelle scuole all'epoca in cui esso insegnava, relativa ad un privilegio che le consuetudini aveano accordato ai dottori. Si domandava come quesito di giurisprudenza, se un dottore insegnante (doctor legens) avesse o no diritto di fare allontanare dalla sua bottega il fabbro che battendo il ferro pel suo mestiere disturbasse i suoi studii. Il Socini distingue se il fabbro abitasse presso le scuole ovvero in prossimità della casa del dottore. Nell'uno e nell'altro caso, dice il giureconsulto, il dottore ha sempre diritto di farlo allontanare perchè anche in casa egli deve studiare e prepararsi alle lezioni. Ma di questo privilegio però, esso soggiunge, non possono godere quei dottori che non insegnano (non legentes)[313]. La stessa opinione è confermata da un altro valente giurista il quale dice che tal diritto non spetta ai dottori di scarso sapere (doctoribus indoctis)[314].

A dare maggiore dignità al titolo di dottore conferivano molti segni esterni d'onore. Oltre all'avere un abito distinto dagli altri cittadini, essi godevano di particolari diritti e privilegi propri del loro grado. Gli statuti di Bologna concedevano il permesso d'indossare vesti di colore scarlatto soltanto per accompagnare i funerali dei cavalieri e dei dottori di diritto civile[315].

Il giureconsulto Bartolo ottenne per privilegio di aggiungere al suo stemma quello dei re di Boemia cioè il leone rosso in piedi colle due code in campo d'oro[316].

Le nuove leggi della Repubblica di Genova disposero che gli avvocati e i medici potessero presentarsi col capo coperto a tutte le autorità eccetto il governatore e discorrere restando seduti[317].

Tutti gli statuti italiani compresi quelli della città che non ebbero una università propria, contengono speciali rubriche nelle quali si riconoscono i privilegi delle persone dotte e degli esercenti le professioni e le arti liberali; il che dimostra in quale onore fosse tenuta la scienza e quanto si apprezzassero coloro che la coltivavano[318].

CAPITOLO QUINTO

I dottori ordinari e straordinari — Modo con cui si eleggevano gl'insegnanti nelle università del medio evo — Liberi docenti — Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento — I dottori forestieri (forenses) e i cittadini — Nomina dei dottori fatta dalle università — Ingerenza dello Stato nella elezione dei dottori — Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti — Offerte spontanee e «collectae» degli scolari — Parziale intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori stipendiati dal pubblico erario — Abolizione delle collette — Capitali anticipati ai dottori a titolo di retribuzione — Assegni straordinari oltre gli stipendi — Criteri di repartizione dei pubblici stipendi.