Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la qualità di pubblico insegnante.
Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in ordinari e straordinari. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i licenziati, i baccellieri e gli stessi scolari.
L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è da notarsi sopratutto la giurisdizione sì civile che criminale che esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.
Quanto al modo di elezione dei dottori del medio evo e alle vicende che subì coi tempi, sono da osservarsi tre periodi ben distinti. Seguendo quest'ordine è facile vedere come l'insegnante che nei primi secoli della formazione delle università prestava l'opera propria agli scolari i quali lo retribuivano del proprio, si trasformasse a poco a poco in pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.
Quando non si conoscevano che libere aggregazioni di maestri e di discepoli uniti dal solo vincolo della reciproca stima e dell'affetto, ed estranee ad ogni ingerenza del potere pubblico, chiunque si fosse sentito capace di insegnare, fondava una scuola in luogo privato e spesso nella propria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero avuto vaghezza di imparare.
Sorta la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre associazioni, non risentì da principio nessuna influenza dell'autorità sociale che nel medio evo era quasi paralizzata dalla formidabile potenza dell'iniziativa privata.
Lo Stato allora si andava lentamente formando e l'attività individuale era nel suo pieno vigore. Le corporazioni scolastiche, dalle quali ebbero poi origine le università, non erano diverse per gli ordinamenti da tutte le altre numerose associazioni che abbondarono nel medio evo, e come il lavoro libero trovò protezione nei corpi delle arti, così la scienza risorse e si diffuse nel mondo per opera di quelle prime ed utili scuole.
In questo primo periodo, la libertà d'insegnamento non ebbe confine e il sapere si svolse senza nessuna limitazione nè regola prestabilita.
Il secondo periodo è quello in cui, le università già costituite, provvedevano alla scelta dei dottori, partecipando direttamente gli scolari alla loro elezione insieme al Rettore e agli altri insegnanti. Già fino da quest'epoca si riscontra una sorveglianza abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto inetti, a tenere scuola ostentando una dottrina che non possedevano con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori. A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219 colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad insegnare[319].
Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero essere pubblicamente approvati[320].