E allora? E allora dobbiamo evidentemente ritenere, già per questo primo esame comparativo, che il legislatore ha voluto precisamente indagare la intenzione di colui che commette il delitto. (Applausi).
E badi, sa, non dica di no, perchè solo così, solo interpretando l'articolo di legge con la necessità dell'indagine dell'intenzione, si può liberare lei dalla contraddizione di cui l'avvocato Cappa le ha parlato. Soltanto più esattamente stabilendo la ricerca dell'intenzione si può ammettere senza scandalo che vi sono libri processati e libri non processati perchè il magistrato precisamente non dovrà fermarsi alla materialità, se non messa al servizio di una intenzione oltraggiosa del pubblico costume. Perchè altrimenti sarebbe ben ridicolo che il Marinetti fosse come quel tale poeta il solo corrotto del suo tempo e del nostro paese e che soltanto contro di lui, contro questo untorello che vorrebbe da solo spiantare Milano, si dovessero scagliare i fulmini. Ella può volerlo, lo vuole su quel banco, solo perchè crede che abbia avuto l'intenzione di offendere il pudore; ed ella solo così può volere, perchè altrimenti stabilirebbe una sperequazione di giustizia assolutamente più scandalosa di un articolo o di un romanzo di questo genere.
Ma lo dico io, lo dice il codice implicitamente. Ho ansia di finir presto e capisco la insofferenza dei signori del Tribunale per le lunghe letture, ma mi basta che mi sia Concesso di leggere quattro parole che sono appunto, se riesco a trovarle, della relazione ministeriale, che è accompagnata dal progetto di legge.
Vi è nel codice penale un articolo dove si punisce come contravvenzione la esposizione in pubblico di disegni, l'emissione dei canti osceni, ecc. Ora il legislatore, ministro proponente Zanardelli, diceva così nella relazione: «La rubrica del capitolo modificata (si parla della contravvenzione) eliminava la parola offese, perchè quantunque il testo dell'art. 490 usi la parola offende non si supponga per avventura nella contravvenzione richiesto quell'elemento intenzionale che è proprio invece nell'altro reato punito in altri articoli.
Ora io non so, quando in un codice ci sono due articoli che dicono così, come si possa col dovuto rispetto per le opinioni di tutti, parlare di non necessità di intenzione nel reato di cui ci occupiamo. Ma c'è un'altra cosa molto più tipica, nella relazione ministeriale, ed è la conclusione dell'articolo. Infatti il relatore ad un certo punto dice:
«Taluno aveva proposto di escludere con apposita dichiarazione dall'articolo 339 il caso di disegni fatti a scopo di studio. Venne in proposito osservato che il delitto contemplato presupponendo l'elemento doloso, escludendosi il dolo cessa la punibilità e non c'era bisogno di eccezioni specifiche».
Cioè, in poche parole, ha dubitato la commissione: voi andate a punire anche un trattato di ostetricia. E il legislatore dice di no. Perchè va bene che l'ostetrico ha la coscienza di pubblicare certi disegni, certe cose che possono offendere il pudore, ma dal momento che voi magistrato dovete vedere se lo ha fatto per educare la gente o per demoralizzarla, potrete perfettamente escluderlo da ogni responsabilità senza una casistica che turba e che può ingenerare equivoci.
Ed io non vi leggo altro, per quanto veramente vi siano delle pagine meravigliose per semplicità e lucidezza. E per stabilire la necessità del dolo specifico io voglio fare un esempio al Pubblico Ministero, che forse potrà essere di qualche significato.
I due articoli 338 e 339 sono legati dallo stesso concetto. Quindi presiede ad entrambi la necessità di questa indagine. Ora, supponiamo di trovarci su una spiaggia di mare, in uno stabilimento di bagni. Ci sono degli uomini, ci sono delle donne. Ad un certo punto si vede là in fondo un disgraziato che sta per affogare. Un uomo sente il bisogno di svestirsi all'improvviso e di buttarsi in acqua, e svestendosi mostra alle signore spettatrici adunate commosse sulla spiaggia, qualche cosa che non si deve mostrare in pubblico. Lei lo manda in prigione per oltraggio al pudore? Ma quell'uomo non ha l'intenzione di offendere il pudore, ha l'intenzione di compiere un'atto nobile e generoso. E se allora mostra qualche cosa di impudico pur sapendo di farlo non lo può punire, perchè deve punire la sua intenzione e non il suo atto. Dunque lei ammette nell'intenzione una discriminante. (Bravo! Bravo!)
PUBBLICO MINISTERO.—Ma vi è lo stato di necessità!…