«No, sgualdrina non è perchè ricusa
le comode bugie dell'ideale…
No, sgualdrina non è la nostra musa…»
Sgualdrina non è la musa di Marinetti. L'intento suo non è quello di trarre fuori dai veli dell'ignoranza i giovinetti, di trarre fuori dal buono e sano gli adulti.
La sua arte può anche, con sentenza di giudici che non siete voi, condannarsi, ma senza rievocare altri tempi, altri processi, altri giudici, altre sentenze che noi credevamo separati da noi da secoli di civiltà e di progresso; la condanna della sua morale e delle sue idealità di arte, da giudici italiani come voi siete, in Milano, oggi, non può essere pronunziata.
E non lo sarà anche perchè voi se foste, ciò che non siete, attaccati al passato così come non vuole Marinetti, se foste attaccati più che ai ricordi e alle memorie, ai pregiudizii di un passato ora morto, voi avreste, per arrivare laddove vi vorrebbe trarre il rappresentante della legge, da superare altri ostacoli.
Non si passa, perchè la legge lo impedisce, dunque perchè manca, ed è già qualche cosa, il materiale del reato.
Ma ci fosse, avessero i brani di questo volume la capacità che loro attribuisce il Pubblico Ministero, di ledere il pudore: allora noi abbiamo l'obbligo di vedere la nostra legge positiva, abbiamo l'obbligo finalmente, dopo aver cercato di leggere male dei poeti e dei romanzieri, di leggere anche questo grande scrittore, il quale nel suo libro ha certamente messo tutto quanto si agita di bene e di male nella vita sociale, di leggere, dico, gli articoli del codice.
Dunque il codice vuole questo: che per essere colpevoli del reato imputato a Marinetti, si offenda il pudore con scritti, con scritture, disegni, o altri oggetti osceni sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita.
Due questioni, sostanzialmente, io vi propongo, signori del Tribunale. La prima: che è da ricercarsi in questo reato un dolo particolare; cioè che occorre dimostrare non solo la coscienza di esporre, di offrire, di distribuire, di vendere un oggetto osceno, ma occorre anche la volontà di offendere il pudore pubblico. Il Pubblico Ministero lo ha negato, ma forse si ricrederà. Forse si ricrederà perchè io non gli dirò parole mie assai povere e che non potrebbero giungere certo a mutare il suo convincimento, ma dirò parole di uomini che stanno nella sua classe, di uomini che hanno cooperato largamente alla nostra legislazione penale e che lo faranno facilmente convinto. Se poi egli alla convinzione farà seguire la confessione, non so.
Egli ha citato ieri un articolo dal codice penale; ha fatto un confronto che, mi perdoni, non era del caso, ed egli stesso probabilmente non insisterà per dimostrare che pel reato di offesa al pudore non occorre la volontà della offesa. Ora vi è un reato per la perfezione del quale il legale non ha rilevato sufficientemente la coscienza dell'offesa.
C'è l'articolo 393 del codice penale, che ha sancito il reato di diffamazione. Ora quando il legislatore ha voluto che basti la coscienza di scrivere cose ingiuriose o diffamatorie perchè si debba rispondere di diffamazione, ha usato una frase speciale. Non ha detto «chiunque offende», ma ha detto: «chiunque attribuisce a una persona un fatto determinato tale da esporlo al pubblico disprezzo», cioè, purtroppo, dico (e la buona giurisprudenza ha già, precorrendo ciò che farà fra non molto la legislazione, reagito contro questo concetto), purtroppo quando il legislatore ha voluto stabilire che basta la coscienza di dedurre la circostanza oltraggiosa e ingiuriosa l'ha obbiettivato così dicendo: «cosa tale». Allora lei mi cerchi un po' se in questo articolo si dica «chiunque offenda il pudore con scritture tali da ottenere questo risultato». Nemmeno per sogno.