DONNE ADULTERE.
§ 13. Lecito è uccidere l'adultero (colto sul fatto) e l'adultera insieme. Hermog., Part. St. — Marcellinus, in Cicer., Rhetor., II.
§ 14. Il marito che non uccide l'adultera (colta in fatto) è però obbligato a ripudiarla. «Quando abbia sorpreso in fatto l'adultera, chi la sorprende non potrà più dimorare con la moglie: e se dimorerà con essa, sia punito d'infamia». Demost., C. Neer., 1374.
§ 15. La donna adultera ripudiata non ha dritto alla restituzione della dote. «È legge che la dote dell'adultera resti al marito». Sopater. Divis. Quæst. Cfr. Libanius, Declam., 35. — «Trovando la moglie non costumata e reputandosi ingannato, la scacciò, gravida, di casa e non le restituì la dote». Demost., C. Neera.
§ 16. «Legge dell'adulterio. Nè alla moglie (per adulterio ripudiata) sia lecito entrar nei pubblici templi, se è stata trovata col drudo: e se vi entri, ognuno possa maltrattarla a piacere, tranne che ucciderla». Demostene, C. Neer., 1374. «Perciocchè, se una donna è stata colta con l'adultero, non può più entrare nei templi per vedere e supplicare, come può fare una straniera e un'ancella, a cui lo consentono le leggi. E se le adultere vi entrano in onta alle leggi, ognuno può maltrattarle a suo talento, purchè non le uccida. E se la legge eccettuò la morte, mentre volle impune ogni altro maltrattamento, questo fece perchè non volle contaminati i templi». Demost., C. Neer., ibid. «Solone, dei legislatori il più glorioso, scrisse all'uso antico decreti solenni sul buon costume delle donne. Imperocchè alla moglie presso la quale sia stato sorpreso l'adultero non consente adornarsi, nè entrare nei pubblici templi, affinchè con la sua presenza non corrompa le donne oneste. Che se vi entri e se si abbigli, ordina al primo capitato di lacerarle le vesti e di strapparle gli ornamenti e di batterla, purchè non la uccida nè la ferisca. Così il legislatore vitupera questa donna e le crea una vita peggior della morte». Eschine, C. Timarco, § 183.
§ 17. La moglie accusata d'adulterio può discolparsi dando il giuramento d'innocenza al pozzo di Callicoro. «A Mnesiloco Peanese scopersi le impudicizie di sua moglie: ed egli che aveva ogni modo di appurar la cosa (o uom proprio di zucchero!) ripose tutto nell'affar del giuramento. Pertanto la donna condussero al pozzo di Eleusi detto Callicoro: ivi spergiurò e del delitto purgossi». Alcifr., Lett., III, 69.
SUI LENONI.
§ 18. Ai lenoni era inflitta la morte. «Solone comanda accusarsi i lenoni, e convinti dannarsi nel capo: perchè alle persone desiderose di peccare ma vergognose e dubbiose di trovarsi insieme, danno sfacciatamente e per prezzo occasione ed agio al delinquere». Eschine, C. Timarco.
[202]. Vedi nota antecedente sotto il numero 11.
[203]. Cfr. l'orazione di Lisia, in difesa di Eufileto, sulla Uccisione di Eratostene.