§ 6. Il marito che non uccide l'adultero, e intende punirlo d'altra pena, si impossessa della persona dell'adultero legandolo: o rilasciandolo libero, solo dietro malleveria. Su la legittimità della cattura, e quindi sul merito dell'accusa d'adulterio, decide il tribunale. «Se alcuno avrà messo ingiustamente i lacci ad un altro come adultero, questi lo accusi ai Tesmoteti: e se vincerà e apparirà legato ingiustamente, sia libero, e sciolti i mallevadori da obbligo; se invece è chiarito adultero, i mallevadori riconsegninlo all'accusatore». — Dem., C. Neera, 1367.

§ 7. Le pene sussidiarie, in luogo e vece dell'uccisione, sono a piacer del marito o pecuniarie o corporali. Può il marito accontentarsi di una multa. «È legge l'adultero multarsi in danaro». Ermogen., De invent., II, 1. — «È legge l'adultero pagare o morire». — Auct. Probl. Rhet. «E quegli (l'adultero Eratostene) mi prega, mi supplica di non ucciderlo, ma di ricever denaro in componimento». Lisia, Ucc. Erat., 25. «Stefano sorprende Epeneto come adultero e gli estorce trenta mine: delle quali avuti mallevadori, lasciò andar libero Epeneto, tenendosi certo del danaro». Dem., C. Neera, 1367.

§ 8. Le pene corporali, in luogo dell'uccisione, potean essere di vario genere a piacer del marito: e inflitte nello stesso recinto del tribunale giudicante sulla legittimità della cattura. «Se è chiarito adultero, i mallevadori riconsegninlo all'accusatore, il quale, lì nello stesso tribunale può far su di lui, purchè senza spada, ciò che vuole, secondo conviensi ad adultero». (ἄνευ ἐγχειριδιου χρῆσθαι ὄ τι ἄν βουληθῆ ως μοιχῳ). Demost., C. Neera, 1367.

§ 9. Nella antecedente designazione sono comprese le pene:

α. dell'accecamento. «Stabiliva la legge potersi impunemente accecare (τυφλοῦσθαι) l'adultero colto in fatto». Auct., Probl. Reth., c. 58. «Adulteros deprehensos licet excœcare». Cur. Fortunatianus, Rhet. Scol.

β. del marchio rovente. «ἔξεστι στιξειν τοὺς μοιχούς». Hermog., Part. Stat. — νόμος τὸν μοιχὸν στιξειν. Marcellinus.

γ. del rafano (ῥαφανιδωσις). Faceasi star carponi l'adultero e pelategli le natiche con cenere calda, gli si ficcava nel podice un rafano de' più grandi. Suida, alle voci ραφανιδωθὴναι e μοιχὸς. — Alcifr., Lett., III, 62. — In luogo di un rafano si usava anche un pesce detto mugile. Catullo, carm. XV.

§ 10. Il marito che uccide con pene corporali l'adultero non ucciso sul fatto, risponde di omicidio. — ἄνευ ἐγχειριδίου, Demost., C. Neer., loc. cit. «Chi bollando l'adultero, lo uccide, è reo di omicidio». Hermog. e Marcell., loc. cit.

§ 11. È condannato il medico che cura gli adulteri, castigati col marchio o col rafano. «’Ιατρὸς, τὰ τῶν μοιχῶν ίώμενος στίγματα, κρίνεται» Sopater.

§ 12. Vietato è all'adultero l'ingresso ne' templi. Sop., in Hermog.