Passo alle donne adultere e ai loro drudi.
UOMINI ADULTERI.
§ 1. Solone con legge «permise uccidere l'adultero a chi lo cogliesse sul fatto» Plut., Sol.
«Fu colto (Agorato) in flagrante adulterio (ἐλήφθη μοιχός) pel qual delitto la legge scrive la morte in pena». Lisia, C. Agor., 66.
Eufileto all'adultero Eratostene da lui sorpreso nella stanza conjugale: «Non io sto per ucciderti, ma la legge della città che tu per lascivia dispregiasti». Lisia, Uccis. Eratost., 26.
§ 2. Adulterio, e come tale punito, non era quello solo commesso colla moglie. «Se alcuno ucciderà un altro cogliendolo presso la moglie, o la sorella, o la concubina mantenuta per averne figliuoli, non sarà reo d'omicidio». (Dem., C. Aristocr., 637).
«All'Areopago è prescritto non condannar per uccisione chi colse l'adultero presso la moglie sua. E questo il legislatore stimò giusto tanto per le mogli legittime quanto per le concubine (παλλακαῖς): certo, se avesse avuto pene più gravi per la violazione delle mogli, le avrebbe poste: maggiori dell'uccidere non avendone, irrogò la stessa per adulterio con moglie o concubina del pari». Lisia, Ucc. Eratost., 30, 31.
§ 3. Adulterio, e come tale passibile di morte, intendevasi quello preceduto da seduzione. Stuprare una moglie, violentandola, era reato minore e punito di sola multa. «La legge comanda che se uno avrà stuprato a forza uom libero o fanciullo paghi multa doppia che se stuprasse un servo: se poi avrà stuprato a forza una donna maritata, sopra le quali è permesso uccidere l'adultero colto in fatto, incorra la multa medesima. Tanto, o giudici, quei che aggrediscono colla forza, il legislatore stimò degni di minor pena di quei che ricorrono alle blandizie persuasive: poichè quelli dannò nel capo, questi con multa sola». Lisia, Uccis. Eratost., 32.
§ 4. Se non ucciso sul fatto, poteva l'adultero essere punito con altre pene e tradotto in giudizio. Esigevasi però sempre per le stesse e per la traduzione in giudizio la flagranza. «έλήφθη μοιχὸς», Lisia, C. Agor., 26. «ἐφ ῇ ἂν μοιχὸς ἄλω». Demost., C. Neera, 1374. — «μοιχὸς ἑάλω... ἄνθρα ἐν ἄνθροις (membra in membris) ἒχων» Luc., Eunuc. — «Et hoc est quod Solon et Draco dicunt: ἐν ἒργῳ». Ulpiano.
§ 5. La flagranza riguardava l'adulterio non solo consumato, ma anche tentato, e non compiuto per circostanza indipendente dalla volontà dell'adultero. «Punisce la legge come adultero non solo chi commise in fatto l'adulterio ma anche chi lo volle o tentò (βουληδέντα)» — Massimo Tir., Diss. II.