Pel rimanente, le adozioni si facevano o appunto per testamento, o inter vivos. In questo secondo caso (ch'è quel del nostro Mènecle e di Elèo) l'adottante procedeva, così come usavasi pei neonati, alla presentazione del figlio nella propria confraternita (fratria) e all'iscrizione sul registro della stessa, formante il documento di legittimità.
«Venuta la festa Targelia, mi introdusse innanzi all'altare tra i fratori. A questi è legge che chiunque introduce un figliuolo o proprio o adottivo, fa fede, in nome delle cose sacre, ch'egli introduce un figlio d'una cittadina, legittimamente nato ed adottato. Compiuto ciò, nullameno i fratori fan lo squittinio: e se essi giudicano alla stessa maniera, allora solamente lo iscrivono nel registro pubblico». Iseo, Ered. di Apollodoro, § 15-16.
[214]. Il figlio adottato non poteva più tornar nella sua famiglia paterna (così Mènecle nell'arriga d'Iseo, ha scrupolo adottando il nipote di privar del figlio il fratello, Is., Ered. Mèn., 10), ed entrava a far parte della tribù dell'adottante, che gli imponeva a suo piacimento nuovo nome. (Ordinariamente, poi, i figli portavano il nome dell'avo paterno: lo stesso avveniva per gli adottati). «Se uno t'interrogasse: Dimmi, Beoto, come sei venuto nella tribù Acamantide e diventato del demo di Torisio e figliuolo di Mantia ed erede delle sostanze da lui lasciate? Non altro potresti dire, fuorchè: Mi adottò Mantia. E se soggiungesse: dov'è la prova o la testimonianza? — Mi menò tra i fratori — risponderesti. — Con qual nome? — Con quello di Beoto. — Chè con questo fosti introdotto. Ora se il padre tornando a vita ti mettesse al partito o di conservare il nome che ti diè o di non ritener lui per padre, non sarebbe discreto?» Demost., C. Beoto, per il nome, § 30, 31.
[215]. Τῶν πατρώων ἒχεις τὸ μέρος. ἱερῶν, ὁσίων μετέχεις Dem., C. Beoto, per il nome, § 35.
PROPRIETÀ LETTERARIA
DEGLI EDITORI-TIPOGRAFI FORZANI E C.
[ INDICE]
[PROLOGO]
[Note]
[ATTO PRIMO]
[Note]
[ATTO SECONDO]
[Note]
[ATTO TERZO]
[Note]
Nota del Trascrittore