Poichè ogni resistenza felice aumenta nel resistente il credito che scema nello assalitore, così in breve io mi sentii forte abbastanza per avventurare un passo, che sostengo decisivo, come quello che, se non finiva la Rivoluzione, ormai la sottometteva; le sue ultime prove erano fatte, e per necessità di cose doveva andare di mano in mano digradando.
Lo spirito pubblico riassicurato incominciava, comecchè timidamente, a farsi sentire, e bisbigliava sommesso: che se la Toscana dovesse unirsi a Roma, non si aveva a discutere davanti all'Assemblea Romana, ma sì davanti all'Assemblea Toscana. I Settarii se ne commossero maravigliosamente; quale mi minacciò, quale mi interpellò; quale infine, ostentando sicurezza, diceva ormai la quistione decisa: la Unificazione con Roma e la forma del Governo doversi deliberare a Roma. L'Alba del 4 marzo stringeva il Governo Provvisorio con le seguenti parole:
«Alcune interpellazioni al Governo Provvisorio.
«Fino dal giorno in cui il Governo Provvisorio toscano ascese al Potere, chiamatovi dalla volontà unanime del Popolo e dal consenso del Parlamento, fu sua prima cura di circondarsi dei Rappresentanti del Popolo, liberamente eletti per suffragio universale diretto, onde dar forza alla sua nascente autorità e coadiuvarlo nel soddisfare alle gravi bisogne dello Stato.
«A quest'effetto il Governo, abolendo da un lato il Consiglio generale ed il Senato, convocava immediatamente un'Assemblea legislativa di centoventi Rappresentanti, determinando i modi della elezione, e promettendo di sottoporle colla maggiore sollecitudine il progetto di Legge per l'attuazione della Costituente Italiana.
«Questa Assemblea doveva concentrare in sè stessa tutti i poteri legislativi, per esercitarli in unione al Governo Provvisorio, il quale si riservava, oltre alla sua parte d'iniziativa, l'esclusiva sanzione e promulgazione delle Leggi.
«Il giorno appresso, una Dichiarazione governativa, inserita nel Monitore, modificava in parte il precedente Decreto e restringeva nei suoi giusti limiti l'autorità del Provvisorio Governo; annunziando che la volontà liberamente espressa dai Rappresentanti del Popolo toscano, eletti per suffragio universale diretto, sarebbe stata legge pel Governo, il quale avrebbe primo dato l'esempio della più perfetta obbedienza al volere del Popolo sovrano.
«Ma accortosi bentosto come la precipitanza nel convocare l'Assemblea toscana non gli avesse concesso di maturarne bastantemente la natura, i modi ed i limiti; avvedutosi come non bastasse alle esigenze del Paese la presenza di un'Assemblea meramente legislativa, la quale dall'indole stessa del proprio mandato sarebbe stata limitata esclusivamente alla interna amministrazione dello Stato; e come il Paese, rimasto privo di uno dei tre Poteri costituiti, abbisognasse di una Assemblea sovrana Costituente, la quale decretasse la forma politica dello Stato e le norme del nuovo patto sociale; il Governo Provvisorio pensò che fosse necessario sopperire immediatamente a questo pressante bisogno, ed a questo effetto pubblicò poco appresso il Decreto del 14 febbraio, col quale intendeva ad un tempo di dotare la Toscana di un'Assemblea Costituente che determinasse la forma di Governo con cui dovrebbe reggersi il Paese, e di soddisfare al voto unanime e concorde manifestato dal Popolo Toscano e dal Popolo Romano per la Unione immediata dei due Stati in una Italia Centrale.
«Se ci atteniamo al contesto di questi Decreti, i quali a dir vero spesso si elidono e si contraddicono in più d'una parte, non può cader dubbio che il concetto del Governo Provvisorio non sia stato quello di deferire le questioni di ordinamento, tanto quelle relative alla forma dello Stato, come quelle relative alla Unione con Roma, di deferirle, diciamo, ai 37 Deputati della Costituente, i quali, raccolti coi Deputati Romani in Assemblea unica e sovrana, decreterebbero la Unificazione dei due Stati, determinando in appresso il patto sociale e le sorti dello Stato comune.
«Le parole infatti dei Decreti governativi parlano troppo chiaro, a chi voglia e sappia intenderle, perchè si possa revocare in dubbio a quale delle due Assemblee debba appartenere la questione dell'ordinamento politico.