7. Istituzione di comune difesa.

8. Sussidio a Venezia da dividersi dai Governi.

Queste cose concesse, rimaneva inutile deliberare: poichè non erano riusciti a entrare per la via maestra, tentavano i tragetti. Insorse grave discussione fra me e il signor Montanelli principalmente intorno agli Articoli 1. 2. 5. Dice il signor Rusconi, che Roma agevolava un passo alla Toscana; mi pare anzi che gliene agevolasse più di uno..... ma per dove? Il signor Montanelli, giustamente commosso dalle mie considerazioni, chiese allontanarsi, come invero si assentò col pretesto di visitare le frontiere. Io rimasi a strigarmela co' Ministri romani. L'Articolo 7 concessi senza esitare, e stesi gli appunti per adempirlo, non che le istruzioni pei Commissarii, le quali poi vennero ridotte in bella scrittura dal signor Achille Niccolini: spedii eziandio i signori colonnello Manganaro e capitano Araldi a Bologna per sollecitare un tanto scopo. Il Governo romano non aveva mandato nessuno; aspettarono parecchi giorni invano, e se ne tornarono sconclusionati! Accolsi anche l'8º. Gli altri furono rimessi al Consiglio di Stato. Il R. Procuratore Generale pensa che questa operazione fosse un nonnulla: il signor Rusconi Procuratore Regio della Repubblica all'opposto acerbamente l'accusa.

Fra questi due Procuratori fortunatamente occorre il Consiglio di Stato composto di uomini valorosi, e che temono Dio, i quali dietro le traccie del mio Dispaccio del 4 marzo 1849 (Qui in parentesi mi permetto due domande. 1º In questo giorno era accaduta la infausta battaglia di Novara? 2º Perchè fra le centinaia di carte inutili, per cui il Volume dell'Accusa si assomiglia più che ad altro alla bottega di un Cenciaiolo, non fu stampato questo mio Dispaccio del 4 marzo?) mi risposero in questa sentenza: «E ravvisando come pienamente civile e giusta la idea, che nel suo dispaccio de' 4 corrente marzo viene dal Governo significata, di volere serbare il suo carattere di Provvisorio e deferire all'Assemblea Nazionale ogni decisione intorno alle future sorti della Toscana, ha creduto — che al Governo stesso converrebbe astenersi dal pregiudicare in verun modo, e sia pur anche per Trattati, meramente preparatorii a quella unificazione o veramente assoluta e piena di un solo Stato con la Repubblica Romana, e della Toscana, od anche semplicemente federativa dei due Stati, la quale per essere coerente alla sua natura di Provvisorio non può l'attuale Governo non lasciare intatta e libera alle Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, che tra pochi giorni sarà convocata. — E ciò perchè nel primo caso di completa unificazione, Toscana spegnerebbe in tutto la sua propria individuale esistenza, e vita; e nel secondo, di unione federativa, la diminuirebbe, e molto considerevolmente. — Ora ciascuno intende, che la Nazione soltanto può avere balía di sè stessa, e che di ciò vorrà deliberare con gravissima maturità di consiglio, e senza veruno impaccio di precedenti trattati i quali menomamente scemino quella libertà, ch'è tanto necessaria.»

Dunque se io facevo qualche cosa di civile e di giusto, come può sostenere l'Accusa che facevo nulla? Da quando in qua, a mente dell'Accusa, le cose giuste e civili sono diventate cose da nulla in Toscana?

[210.] L'Accusa, che tra le altre cose sostiene come mio proponimento fosse far bandire la Repubblica dall'Assemblea Costituente, con solerte studio va raggranellando qua e là alcune espressioni dagli Atti pubblici, capaci a suo credere per dimostrarlo. Siffatte espressioni si rassomigliano alla cautela di chi con mano fa riparo alla candela, che intende mantenere accesa, quando il vento tira. Lo importante consisteva in questo, che al Popolo Toscano si rendesse abilità per disporre con libero ed avvisato voto di sè: ora, adoperare alcuna blandizie di parole, che al tutto non disperasse i più accesi fra gli Arrabbiati, e li trattenesse dal gittarsi a partiti estremi, egli è tal consiglio, che la prudenza più che mezzana suggerisce. — All'opposto, quando si tratta di scuoprire la verità, l'Accusa non sa leggere neppure nel suo Volume. — Invero nell'Originale del Parere del Consiglio di Stato riposto negli Archivii, ed estratto dall'Accusa, si legge una nota marginale, che si dice scritta di mio carattere, e sarà. Cotesta nota, dichiara: «Commissione di studii preparatorii. Se definitiva la Unione, si trova lavoro fatto. — Se federativa, simile concetto non cimenta principii. In Germania si è operato in questa maniera senza pregiudizio di quistione politica.» — (Doc. dell'Accusa, p. 319). — Per quanto mi viene fatto ricordare, gli studii preparatorii concernevano le ragioni finanziarie del maggiore o minore profitto che sarebbe toccato in sorte al nostro Stato nella ipotesi della Unione con lo Stato Romano. — Notavo, che avrei potuto (previo sempre il parere del Consiglio) creare una Commissione, che studiasse la materia, imperciocchè da questo fatto non resultava danno alla Unione federativa. Egli è evidente, che questa nota per me non avrei fatta, se in me fosse stato deliberato proponimento di provocare la Unione definitiva.

[211.] Edizione Le Monnier, 1851, pag. 402.

[212.] Vedi Doc. dell'Accusa, pag. 900.

[213.] Vedi Doc. dell'Accusa, pag. 707.

[214.] Tom. I, Paris, pag. 152.