«Noi non temiamo nemmeno per ombra un tanto obbrobrio per parte dei futuri Deputati; ma ove questo obbrobrio dovesse pesare su di essi, certo, ad onta di tutte le esortazioni del Guerrazzi non peserà sulla Toscana l'obbrobrio assai maggiore di avere pazientemente sopportato il tradimento; e la Toscana saprà consumare la sua Unione con Roma, e saprà subirne tutte le conseguenze, anche ad onta dei suoi Rappresentanti e degli uomini del Governo Provvisorio. Questa è la nostra fede!» — (Popolano, Nº 256, 12 marzo 1849.)
[570.] Chi? Secondo la Grammatica, io. O che dopo avermi convertito in perduelle, l'Accusa vuole trasformarmi anche in donna? Qui pure sento il bisogno di protestare.
[571.] L'Accusa trae dal Discorso di apertura dell'Assemblea letto dal signor Montanelli argomento d'incolparmi; e sì, ch'Ella avrebbe dovuto all'opposto ricavarne motivo ad assolvermi, considerando: 1º che codesto Discorso fu opera del signor Montanelli, non mia; 2º che di sua mano apparisce scritto; 3º e che io, quantunque il turno mi chiamasse ad essere Presidente di settimana, e come tale l'Assemblea presiedessi, e dovessi leggerlo, pure mi vi rifiutai, però che contenesse proposizioni dalle quali dissentivo, e alle quali per parte mia ero deliberato a non aderire.
[572.] Altrove ho dimostrato, e qui insisto a dimostrare, la falsità della incolpazione appostami dall'Accusa: «avere io lasciato in balía di mandatarii non Toscani la decisione intorno alle sorti dello Stato.» La Legge del 10 febbraio 1849 relativa alla Costituente toscana nell'Art. 8 decreta, che i forestieri dalle elezioni si escludano; certo, adoperare la parola forestieri fu male, ma egli è pur certo, che con essa denota i non Toscani. Lo sforzo dei parteggianti per la Repubblica potè ottenere che il Popolo mandasse Deputati non Toscani all'Assemblea Toscana; però essi furono pochissimi, e per nulla bastevoli a partorire i danni immaginati dall'Accusa. Il Generale D'Apice stampò nel Monitore la lettera, che io gli consigliai, e scrissi a norma del suo dettato rispetto a questo negozio, la quale spiegava, che, trattandosi di pratica domestica, convenienza e senno gli suggerivano di rinunziare alla Deputazione; e parecchi seguitarono lo esempio. Io manifestai agli amici il mio disegno di prendere parola all'Assemblea per escludere i non Toscani, parendomi, com'era, pretta improntitudine quella di volere rappresentare la Toscana in cosa vitale senza conoscerla; ma essi me ne sconfortarono con grandissima istanza, onde non provocarmi contro il furore degli avversarii. Fra questi amici ricordo il signor Guidi Rontani; e gli altri, spero, mi sovverranno con la loro memoria. Intanto, che così sia vero si ricava dalia relazione dell'Adunanza del 27 marzo 1849, tenuta dall'Assemblea Costituente Toscana. In cotesta Adunanza il Circolo del Popolo presentò una petizione al fine, che i non Toscani venissero ammessi allo ufficio di Rappresentanti Toscani. Avrebbe il Circolo operato così, se la faccenda stesse come fantastica l'Accusa? Ancora: una Sezione lasciò sospesa la proclamazione di tre Deputati, fra i quali due non Toscani. Avrebbe potuto tenerli sospesi la Sezione, se la Legge gli ammetteva? — Più oltre: rispetto alla quistione se gli eletti non Toscani possano formar parte dell'Assemblea Costituente è deciso, che messa da parte l'applicazione legale ogni Italiano deva essere accolto in Assemblea Italiana. Dunque la Legge gli escludeva. — (Alba, Nº del 28 marzo 1849, pag. 1943.) — Nelle note stampate dal Governo non occorre un nome solo di non Toscano, e nonostante sapete voi su quale fondamento questa Accusa ha cuore di sostenere, che le sorti del nostro Paese furono commesse a mani non toscane? Eccolo. Esaminate nel Monitore del 25 marzo 1849 il Prospetto dei Deputati dell'Assemblea Costituente Toscana, e su 120 trovate tre non Toscani: Modena, D'Apice e Niccolini; ma D'Apice renunziò, Niccolini fu reietto; dunque ne rimase uno. Così lasciavansi in balía di non Toscani i toscani destini! — Incredibili cose, e non pertanto vere. Raccomandai escludessero almeno Niccolini, e fu escluso: «non venne proclamato Giovanni Battista Niccolini di Roma, quantunque la Sezione fosse di sentimento ammetterlo sebbene non Toscano.» — (Alba, luogo citato.) — Niccolini protestò; ma quantunque conoscesse la sua esclusione opera mia, e fosse sfrenatissimo, ed ora per la nuova ingiuria soprammodo infiammato, pure non seppe rimproverarmi, come per certo non avrebbe mancato di fare, di essermi servito di lui pei miei fini, ed ora gittarlo via mal gradito arnese. Questo Documento, benchè non valga nulla, rarissimo, mercè le diligenze del mio Difensore, mi perviene adesso, e adesso qui mi è forza metterlo:
«Cittadino Presidente,
«In nome della sovranità del Popolo, stando alla lettera e allo spirito del Regolamento, e onde non veder violato un Principio Costituzionale, debbo protestare come protesto sulla decisione presa dalla Camera a mio riguardo considerandola come inlegale; perchè:
«Se alla Camera fosse riservato il dritto di ammettere o escludere i Deputati regolarmente eletti, cioè le operazioni dei Collegj elettorali che li nominò (sic), essendo state riconosciute valide, cesserebbe ogni sovranità del Popolo, e il suffragio elettorale sarebbe una mera illusione, e lo provo:
«Si supponga che in una Camera di 120 persone 60 membri siano conosciuti rappresentare il Principio Costituzionale Monarchico, 60 quello Repubblicano; ora nella verifica de' poteri possono esser presenti alla Camera i 60 Repubblicani, e soli 10 Costituzionali, e così viceversa. Che se il Partito che si trovasse in maggioranza, venisse ad escludere l'altro Partito, cosa diverrebbe il voto della metà degli elettori che hanno mandato alle Camere uomini rappresentanti i loro principj? Dove si troverebbe allora l'espressione sincera della volontà del Paese? Io lo lascio a voi a considerare.
«Ma vi è più. L'Art. 6 del Regolamento, che si è dichiarato dovere provvisoriamente reggere la Camera, porta che:
«L'Assemblea pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il Presidente proclama Deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.