Leggo nei libri triste sentenze, che dicono, come sopra la porta dei processi politici, del pari che su quella dello Inferno, stia scritta la minaccia: uscite di speranza, voi che entrate. Gravi scrittori ammoniscono, i giudizii politici proporsi a scopo non già la investigazione del vero, ma la condanna del prevenuto. Non mancano persone, che visitandomi nel carcere si studiarono persuadermi essere ogni difesa vana, ormai il mio destino fissato; dovermi rassegnare ad ottenere giustizia dopo la morte. La storia di Giobbe mi ha accostumato a sopportare in pace siffatta ragione di confortatori. — Io non li credo: costoro oltraggiano la natura umana: gli uomini commossi dallo spettacolo di molte iniquità hanno talora espresso una sentenza generale, ma cotesto fu impeto di passione, non discorso della mente. La ira di Dio non può tanto essersi accesa contro di noi, da toglierci ogni anima onesta, ed amica di virtù. In qualche orecchio si fa sentire ancora il divino precetto: diligite justitiam qui judicatis terram. Che io poi creda così, lo provo con lo accingermi, malgrado i vani terrori, a dettare con animo tranquillo questa mia difesa.
La Legge, o il costume forense, indulgendo alla umana debolezza, consentono al condannato da una sentenza di maladirla tre giorni. Questo privilegio dato dalla pietà al dolore, comecchè ingiusto, è misera cosa, ed io lo disprezzo. Intendo a scopo più nobile, ed uso del diritto di agitare la mia causa davanti al tribunale della pubblica opinione. Nessuno, per potente che sia, o si estimi tale, può opporre la declinatoria a questa suprema magistratura: nessuno può mandare satelliti a chiuderne le sale, però che essa tenga le sue sedute nella coscienza degli uomini; non abbia uscieri, nè cancellieri, nè soprastanti, ma commetta lo adempimento dei suoi decreti nelle mani della Provvidenza; e questa, lenta talora, inevitabile sempre, gli manda ad esecuzione.
CONSIDERAZIONI GENERALI.
I.
Metodo adoperato dall'Accusa.
Con maraviglia pari al dolore io vidi praticato dal Decreto della Camera di Consiglio del 10 giugno 1850 un metodo apertamente nemico agli acquisti della civiltà, agli insegnamenti della scienza, e ai dettati di pubblicisti gravissimi. Mi confortarono a meglio sperare in giudici più esperti, ed io sperai; ma il Decreto della Camera delle Accuse del 7 gennaio 1851, per ammenda ai falli commessi, aggiunse dottrine ricavate dalle leggi imperiali, quando la tirannide, spenta la libertà, sospettò dei cenni, convertì in delitto i sospiri, e, credendo gittare eterne le fondamenta alla mala signoria, scavò la fossa alla virtù latina, e apparecchiò la strada al trionfo dei Barbari. Il Decreto cita autori del secolo di oro dei carnefici, che salutavano la tortura regina delle prove; allega voti di tempi per ispietata ira di parte maledetti nei quali (orribile a dirsi!) qui.... in Toscana furono visti cannibali usciti dallo Inferno lacerare umane carni, arrostirle, e divorarle!! Io per me ho fede che se i gentili Toscani hanno letto cotesto Decreto, devono essere corsi sbigottiti al lunario, per consultare se nel 1851 dalla nascita di Cristo noi fossimo, o in quale altro secolo ci trovassimo stornati.
L'Atto di Accusa del 29 gennaio 1851 per ammenda ha raccolto le briciole cadute al Decreto del 7 gennaio, quando mi spartiva il pane dell'amarezza, e me le ha riposte sopra la mensa. Insomma, io vedo a prova, che questo solco quanto più si produce più si fa dolente. E poichè le mie parole, trattandosi di causa propria, non si concilierebbero autorità, e come dettate da passione, non da ragione, andrebbero screditate, così a me giovi mettere il metodo tenuto in cotesti documenti a confronto delle dottrine di tale uomo, che la Europa stima, ed è rigido cultore del governo costituzionale stretto.
I Decreti e l'Atto di Accusa tessono una storia di fatti generali (quanto veri essi sieno ed esatti, qui non importa discorrere), e composta così la cornice v'incastrano dentro uomini diversi, anzi contrarii, e perfino sconosciuti fra loro, e opere disparate, independenti l'una dall'altra, e cospiranti a fini profondamente disuguali. Poi scendono a fatti speciali, senza però abbandonare i generali, imperciocchè i primi si dichiarino più culminanti, lasciandone incerti da cui ti debba guardare, da cui no. Così la Difesa procede incerta, non sapendo da quale parte pararsi; e mentre adopera le sue forze in un punto, corre pericolo di trovarsi assalita al fianco e alle spalle. Arti di duellista paiono coteste, non di giudice.
II.
Giudizio del Guizot sul metodo adoperato dall'Accusa.
«Questo sistema, scrive il Guizot,[3] fu adoperato nel 1678, e fino di allora venne meritamente aborrito, nella Inghilterra contro i cattolici dietro le denunzie di Tito Oates di cui parla a lungo lo storico Hume.» Hume poi discorrendo di cotesti tempi così racconta: «Proseguirono i processi ai pretesi colpevoli, e le Corti di Giustizia, luoghi che dovrebbero andare scevri da ingiustizia più che le stesse assemblee nazionali, si fecero conoscere elleno pure contaminate dalla rabbia dello spirito di parte, e da prevenzioni.»[4]