In generale c'è questa tendenza tanto nella scuola di Roma, quanto in quella di Ravenna, di mettere la vecchia legge imperiale alla portata dei tempi nuovi e temperarne le durezze. Essa si rivela già nelle lettere di Gregorio Magno; nè altrimenti il Brachilogo altera a bella posta il diritto giustinianeo per adattarlo alle condizioni dei tempi, e anche informarlo ad una maggiore equità. E non c'è dubbio che siasi proposto una cosa e l'altra. Il giurista si atteggia qua e là veramente a successore degli antichi prudentes, la cui autorità non era minore di quella dei Cesari. Come il Principe vuole, e così anche il giureconsulto dee volere; e in realtà egli assume l'aria di legislatore: modifica il diritto, e non ne dà neppure la ragione, restringendosi a dire: vogliamo la tal cosa, concediamo la tal altra. Lo che non significa che egli proceda a casaccio. Si vede chiaro, che egli modifica il diritto giustinianeo, o perchè non gli pare pienamente conforme a giustizia, o perchè lo crede inopportuno, o anche perchè contraddice al diritto del paese. E non ne fa mistero: sin vero æquitas juri scripto contraria videatur, secundum ipsam judicandum est. Lo stesso modo s'incontra nelle Exceptiones legum Romanorum. Anche qui il giurista si è messo a foggiare il diritto più o meno liberamente con riguardo all'equità ed alla opportunità, e lo dice egli stesso nel prologo: Si quid inutile ruptum æquitative contrarium in legibus reperitur nostris pedibus subcalcamus, quicquid noviter inventum ac tenaciter servatum tibi.... revelamus. Anzi ritorna più volte sui principî della giustizia e dell'equità che antepone alla legge. Egli osserva, che quando la justitia e la consuetudo, cioè la vera giustizia intrinseca e il diritto positivo vigente, contrastavano tra loro, non ci potean essere che gli idioti che si pronunciassero per la consuetudine: i legisperiti davano la preferenza alla giustizia, che concordava sempre con la verità. Insieme proclama il diritto, che aveano i giudici, di decampare dalle leggi per ragioni superiori, appunto come il Brachilogo; ma lo attribuisce solo ai più autorevoli e timorati di Dio, che non fossero facili a essere subornati per grazia o per denaro. Il giurista dice che se ciò poteva farsi anche coi sacri canoni, che pur aveano maggiore autorità, perchè non si avrebbe potuto con le leggi secolari? Così accadde che più principî estranei al diritto romano penetrassero in questo libro; e d'altra parte non vorrei nè pur dire che l'autore s'inchini sempre agli usi vigenti: anzi talvolta vi si oppone per tornare ai vecchi principî.

Una nuova tendenza della scuola appare dal libello di Pietro Crasso, ed è di estendere i principî del diritto privato alle questioni di diritto pubblico. Il libello stesso ne offre più applicazioni. Una riguarda i rapporti di Arrigo IV col Papa. L'autore comincia dall'osservare che Papa Gregorio teneva la sede pontificia Julia et Plautia lege contempta; e nè tampoco poteva richiamarsi a quella costituzione del Codice, che proibiva al figlio di famiglia di agire contro il padre, perchè non poteva dirsi padre di Arrigo, essendosi comportato tutt'altro che paternamente con lui, e anzi lo aveva emancipato, scomunicandolo, tendendogli d'ogni maniera insidie, e perfino attentando a' suoi giorni. Anzi perciò potrebbe dirsi incorso nella Lex de parricidiis. Lo stesso Crasso si occupa poi dei rapporti di Arrigo coi Sassoni; e anche qui la scrittura formicola di motivi privati. Per provare che avean fatto male a deporlo, si richiama nientemeno che alle Istituzioni, che riconoscono il diritto ereditario, e anche ad alcuni principî del Codice, che pareggiano la consuetudine alla legge. Insieme avverte, che chi invade violentemente una cosa, senza aspettare che il giudice decida, è obbligato a restituirla, e anche a pagarne il valore, giusta la L. 7 C. unde vi 7. 4. E così dovea essere coi Sassoni, che avean deposto Arrigo.

L'opera dei giureconsulti pavesi non è meno importante, sebbene sotto un altro punto di vista. Cominciano dal raccogliere le leggi cronologicamente e sistematicamente, e finiscono con lo illustrarle. Dettano glosse e formule, e anche compilano alcuni lavori indipendenti, e questioni e trattati, sul possesso, sul diritto successorio, sul duello giudiziario, ecc., esponendo i principî del diritto langobardo che vigeva nell'alta Italia, in modo sistematico, con la scorta di varie leggi, qua e là paragonando il diritto romano e germanico tra loro. Specialmente l' Expositio, una specie di glossa perpetua alla Lombarda è opera di molto valore. L'autore non si contenta di interpretare le singole leggi, ma ritesse, per così dire, la storia dommatica di esse: espone le opinioni degli altri giureconsulti, le loro dispute, e il modo con cui si studiavano di conciliare i passi discordi. Insieme rivela una grande dimestichezza col diritto romano, che studia nelle fonti.

In generale solo il gius romano poteva sollevare in Italia la letteratura giuridica; e infatti le glosse della scuola di Pavia acquistano subito, mercè esso, una maggiore importanza. Se più vuolsi, possiamo notare fin dalle prime uno spirito tutto italiano, che anima quei giureconsulti pavesi, ereditato forse dalla vecchia scuola di grammatica. Comunque, non c'è dubbio, che lo studio pavese, tutto dedicato a illustrare le leggi langobarde, riconosce subito l'autorità del gius romano, e il suo valore sussidiario come diritto comune. Anzi la scuola di Pavia si è resa tanto più eccellente, quanto più si è addentrata nello studio di quel diritto. Gli antiqui judices conoscevano certamente le Istituzioni giustinianee, ma non pare che conoscessero altro: certo non aveano ancora addestrato lo spirito in modo da sollevarlo oltre la materialità della legge. Talvolta si trovano come impacciati nel conciliare i vari passi: ad ogni modo la loro interpretazione è sempre letterale e pedestre. Aggiungo, che se gli Antiqui si giovarono del diritto romano, lo fecero solo per supplire i difetti del langobardo, nei casi, a cui questo non provvedeva: allora vi ricorrevano come a legge generale; se no, no. Invece Guglielmo conosce anche il Codice, e la sua interpretazione è già più larga. Egli non si appaga più della lettera della legge, nè si crede in obbligo di star ligio ad essa; ma ne abbraccia lo spirito, e, con la scorta del diritto romano, cerca d'introdurvi qualche principio più sano di giustizia e di equità. In questo senso combatte gli Antichi e Bonfiglio. Ma sopratutto si rivela questo indirizzo nell'autore della Expositio. Egli approfitta di tutte le fonti, allora conosciute: le Istituzioni, i primi nove libri nel Codice, il Giuliano, e non trasanda neppur il Digesto. Nè si contenta di colmare le lacune del diritto langobardo colle leggi romane; ma come Guglielmo e Lanfranco, e anche più di essi, lo trae addirittura ai principî romani, interpretandolo con la loro scorta, abbandonando l'analogia desunta dal diritto patrio per surrogarvi quella delle leggi romane, sostituendo perfino le disposizioni romane alle langobarde.

Insieme interessa di vedere come questi lombardisti citassero le leggi. Abbandonano le indicazioni generiche e i numeri per appigliarsi ai titoli e alle parole iniziali, sia pei testi langobardi, sia pei romani; e anche questa è una cosa che ha la sua importanza. È un metodo, che rivela nuovamente la grande conoscenza, che aveano delle fonti, e che dovea far fortuna.

Lo studio di Bologna, lo abbiamo già avvertito, non sorge di punto in bianco a ridestare o iniziare un movimento scientifico spento da secoli. Anche lo studio bolognese ha i suoi precursori e non può dirsi che riaccenda per il primo, dopo tanta caligine medievale, la lampada della scienza. Certamente la tradizione ci ha la sua parte. A cominciare dalla scuola di Roma, e venendo giù fino alla scuola di Ravenna e a quella di Pavia, c'era oggimai tutta una tradizione, più o meno scientifica, dovuta alla scuola: il terreno poteva dirsi apparecchiato già da lungo per ricevere la nuova sementa. Lo studio di Bologna è, in verità, il frutto di una lunga evoluzione storica; nè la letteratura giuridica medievale è andata perduta per Bologna.

E già l'età dei manoscritti, contenenti opere del periodo prebolognese, fa toccare con mano che la tradizione di quella letteratura giuridica è penetrata nelle nuove scuole. Infatti, perchè si sarebbero trascritte se non fossero state lette e studiate e diffuse? Soggiungiamo, che i più di quei codici appartengono ai secoli XII e XIII; sicchè non c'è dubbio: la vecchia scienza vive ancora per qualche secolo accanto alla nuova, e soltanto a poco a poco vien balzata di seggio, quando la nuova ne ha già tratto partito. Ma c'è di più. Confrontando la letteratura giuridica e anche i metodi dei due periodi si trova che c'è realmente un legame molto intimo. Io non esito a dire, che lo studio di Bologna si riattacca per una parte a Ravenna e per l'altra a Pavia: a Ravenna sopratutto per la materia giuridica, a Pavia per i metodi.

Certo, la materia giuridica è venuta ai glossatori dell'antica scienza medievale dal diritto romano. Alcune glosse preirneriane sono passate di peso nel grande apparato accursiano; e la stessa coincidenza può trovarsi in talune definizioni. Qua e là continua l'eco di qualche distinzione, e persino qualche controversia giuridica formulata e discussa nel periodo prebolognese è tuttavia viva nella scuola di Bologna. Lo stesso Pietro, autore delle Exceptiones, è citato da Accursio in più luoghi e anche da altri. Un trattato de natura actionum si trova adoperato dal Piacentino. La Lectura super actionibus di Pietro Crasso, autore del Libello, è ancora ricordata nello statuto della università dei giuristi di Bologna negli anni 1317-1346. Il Brachilogo ha certamente ispirato l' Epitome incerti auctoris, e parimenti presenta delle analogie col Liber juris florentinus.

Insieme vediamo applicati qua e là i principî di diritto privato a rapporti pubblici, nè più nè meno che si era fatto a Ravenna. Una glossa esamina la questione se il Papa abbia la giurisdizione temporale nelle terre dell'Impero che si credevano formar parte della donazione costantiniana; e ricorre volentieri a testi di diritto privato. Un'altra volta Federigo I studia certa pretesa accampata dal Papa sui palazzi dei vescovi, perchè non fossero tenuti a ricevere i nunzî imperiali; e certamente furono i giureconsulti bolognesi a suggerirgli di distinguere se il palazzo sorgeva nel suolo proprio del vescovo o in quello dell'Impero; perchè in tal caso anche il palazzo dovea appartenere all'Imperatore, giusta il principio che omne quod inædificatur solo cedit. Era una regola di diritto privato che Federigo applicava al diritto pubblico. Anche il modo, con cui lo stesso Federigo procedette contro la eroica Milano, impaziente di freno, trova la sua spiegazione nei principî di diritto privato applicati alla ragion pubblica. Più tardi Federigo II vorrà provare che avea tutto il diritto di riprendere le terre imperiali donate al Papa, e lo farà osservando, che il donante poteva riprendere le cose donate se il donatario era ingrato. Altre volte i giureconsulti giustificano con la teoria della usucapione la giurisdizione e altri diritti sovrani, che le città accampavano contro l'Imperatore. Tale era la dottrina di Bartolo; nè altrimenti ragionavano Giasone, Angelo Panormitano e Jacopo.

Aggiungo che i glossatori custodivano la memoria degli ordinamenti scolastici giustinianei. Dirò meglio: l'ordinamento di Giustiniano si riproduce a Bologna e continua a lungo, perchè tale era ancora ai tempi di Accursio. Nè le illustrazioni dei testi hanno un carattere diverso. Era quel tanto di scienza, che Giustiniano avea permesso, e i glossatori non hanno osato di varcarne i limiti. Si tratta di Glosse e tutt'al più di Summae, più o meno estese; e fu soltanto in seguito, che la Somma si trasformò in trattato e la Glossa in apparato e commento. È il merito di Bartolo, che primo ripigliò lo svolgimento ampio dei testi, cercandone le ragioni, e deducendone le più alte conseguenze, alterandone anche il concetto per adattarlo alle nuove esigenze dei tempi.