Queste erano le attribuzioni di una gente romana. Ad eccezione del passaggio, già compiutosi, al diritto paterno, esse sono lo specchio fedele dei diritti e dei doveri di una gente Irocchese; anche qui «fa manifestamente capolino l'Irocchese».
A mostrare quale confusione regni ancor oggi, anche tra i nostri storici più reputati, sull'ordinamento gentile romano, basterà un esempio. Nel lavoro di Mommsen sui nomi proprî romani dell'epoca repubblicana e di Augusto (Römische Forschungen, Berlino, 1864, 1.º volume) sta scritto: «Oltre a tutti i maschi della stessa stirpe, esclusi naturalmente gli schiavi, ma inclusi i famigliari e i clienti, il nome della stirpe compete anche alle donne.... La tribù (così Mommsen traduce qui la parola gens) è.... una comunità, discendente da uno stipite comune (reale o presunto, o anche immaginario), tenuta assieme dalla comunanza delle feste, della sepoltura e della eredità, e alla quale possono e devono appartenere tutti gl'individui personalmente liberi, quindi anche le donne. Ma il difficile è stabilire il nome di stirpe delle donne maritate. La difficoltà non esisteva, finchè la donna non poteva sposare se non un compagno della sua gente; e probabilmente per molto tempo le donne incontrarono maggiori difficoltà a maritarsi fuori che dentro la gente; talchè poi quel diritto, la gentis enuptio, ancora nel sesto secolo veniva dato in ricompensa come privilegio personale... Ma dove avvenivano siffatti matrimonî fuori della gente, la donna, nei primi tempi, doveva passare nella tribù del marito. Nulla è più certo del fatto, che la donna, coll'antico matrimonio religioso, entrava nella comunità giuridica e religiosa del marito, e lasciava la propria. Chi non sa che la donna maritata perde il diritto ereditario, attivo e passivo, nella propria gente, e lo acquista invece verso suo marito, i suoi figli e tutti in generale i membri della gente di questi? e se essa diventa come figlia del marito ed entra nella costui famiglia, come può rimanere al di fuori dalla sua stirpe?» (pag. 9 a 11).
Mommsen afferma dunque, che le donne romane, che appartenevano ad una gente, non potevano maritarsi in origine se non nella propria gente; la gente romana sarebbe quindi stata endogama, e non esogama. Questa opinione, che contraddice a tutto quanto si è riscontrato presso altri popoli, si fonda principalmente, se non esclusivamente, sopra un solo passo di Livio, oggetto di molte controversie (Libro XXXIX, cap. 19), secondo il quale il Senato, nell'anno di Roma 568, ossia nel 186 avanti la nostra êra, decise, uti Feceniæ Hispallæ datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset — che Fecenia Hispalla avrebbe il diritto di disporre della sua fortuna, di diminuirla, di maritarsi fuori della gente, e di scegliersi un tutore, come se il suo (defunto) marito le avesse conferito questi diritti per testamento; che essa potrebbe sposare un cittadino libero, senza che a colui che la torrà in moglie possa ciò essere ascritto come un'ignominia od una mala azione.
Senz'alcun dubbio è qui conferito a Fecenia, ad un'affrancata, il diritto di maritarsi fuori della gente. E da questo passo risulta con eguale certezza che il marito poteva conferire per testamento a sua moglie il diritto di maritarsi, dopo la sua morte, fuori della gente. Ma fuori di quale gente?
Se la donna doveva maritarsi nella propria gente, come ritiene Mommsen, essa rimaneva in questa gente anche dopo il matrimonio. Ma, in primo luogo, questa pretesa endogamia della gente è appunto ciò che si dovrebbe dimostrare. E in secondo luogo, se la donna doveva sposarsi nella gente, lo doveva naturalmente anche l'uomo, altrimenti sarebbe rimasto senza moglie. Ne verrebbe che l'uomo poteva legare per testamento a sua moglie un diritto, che non possedeva per sè; assurdo giuridico. Mommsen lo sente e congettura quindi che «per sposarsi fuori della gente occorreva, in diritto, non solo il consenso del marito sotto la cui potestà la donna si trovava, ma quello eziandio di tutti i compagni gentili» (pag. 10, Nota). Or questa è anzitutto un'ipotesi molto ardita; e inoltre contraddice al chiaro tenore del passo citato; il Senato le dà questo diritto in luogo e vece del marito, esso le dà espressamente nulla più e nulla meno di ciò che il marito poteva darle, ma ciò che le dà è un diritto assoluto, non dipendente da alcun'altra limitazione; sicchè, se essa ne fa uso, non dovrà soffrirne neanche il suo nuovo marito; il Senato incarica anzi i consoli e i pretori presenti e futuri di provvedere perchè non le derivi alcun danno. L'ipotesi di Mommsen sembra quindi affatto inammissibile.
Ovvero: la donna sposava un uomo di un'altra gente, ma essa rimaneva nella propria gente nativa. Allora, giusta il suddetto passo, il marito avrebbe avuto il diritto di permettere alla moglie di maritarsi fuori della gente di lei. Cioè avrebbe avuto il diritto di disporre negli affari di una gente alla quale egli non apparteneva. La cosa è così assurda, che non è il caso di spendervi altre parole.
Rimane quindi la sola ipotesi, che la donna abbia sposato in prime nozze un uomo di altra gente, passando senz'altro in quella del marito, come effettivamente ammette anche Mommsen per casi simili. Allora tutto il viluppo è subito spiegato. La donna, sciolta colle nozze dalla sua antica gente e entrata in quella del marito, ha in questa una posizione affatto speciale. Essa è compagna gentile sì, ma non consanguinea; la maniera della sua adozione la esclude sin dal principio da qualsiasi divieto di matrimonio nella gente, nella quale appunto si è già maritata; essa è ammessa nell'unione matrimoniale della gente, alla morte di suo marito eredita della sua fortuna, eredita cioè la fortuna di un compagno gentile. Che di più naturale, affinchè questa fortuna rimanga nella gente, che essa sia obbligata a sposare un compagno gentile del suo primo marito e nessun altro? E se un'eccezione deve farsi, chi sarà competente ad autorizzarvela, se non colui che le ha legata questa fortuna, il suo primo marito? Nel momento in cui egli le lascia i suoi beni e le permette insieme di trasferirli col matrimonio, o in conseguenza del matrimonio, in una gente estranea, questi beni gli appartengono ancora, egli dispone quindi letteralmente della roba sua. Quanto alla donna e ai suoi rapporti colla gente del marito, è questi che ve l'ha introdotta con un libero atto della sua volontà: il matrimonio; sembra quindi anche naturale, che egli sia la persona più idonea ad autorizzarla ad uscirne con un secondo matrimonio. Insomma la cosa appare semplice ed evidente, tostochè noi eliminiamo lo strano concetto di una gente romana endogama e la concepiamo con Morgan come esogama fin dalle origini.
Rimane ancora un'ultima ipotesi, che ha pure trovato i suoi sostenitori, e sono anzi i più numerosi. Il passo di Livio significherebbe soltanto, «che le fanciulle affrancate (libertae) non potevano senza particolare autorizzazione maritarsi fuori della gente (e gente enubere) o fare qualsiasi altro atto, che, collegato con la capitis deminutio minima, potesse aver per effetto l'uscita della liberta dalla unione gentile.» (Lange, Römische Alterthümer, Berlino 1856, I, pag. 195, dove, quanto al passo di Livio, si fa riferimento a Duschke). Se questa ipotesi è giusta, il passo non prova più nulla quanto ai rapporti delle Romane pienamente libere; e di un costoro obbligo di maritarsi nella gente non può più esser questione.
L'espressione enuptio gentis non si trova che in questo passo, in tutta la letteratura romana; la parola enubere, «sposarsi fuori», solo tre volte appunto in Livio, ma senza alcun rapporto colla gente. L'ipotesi fantastica che le romane potessero maritarsi solo nella gente, si deve a quest'unico passo. Ma essa non regge affatto, perchè, o il passo si riferisce a restrizioni speciali per le affrancate, e non prova nulla per le donne di condizione libera (ingenuae); o si riferisce anche a queste, e allora esso prova piuttosto, che di regola la donna si maritava fuori della sua gente, ma col matrimonio passava nella gente del marito; prova cioè contro Mommsen e a favore di Morgan.
Ancora quasi tre secoli dopo la fondazione di Roma, i vincoli gentili erano così forti, che una gente patrizia, quella dei Fabii, potè intraprendere di propria iniziativa, col consenso del Senato, una spedizione di guerra contro la vicina città di Veio. Trecentosei Fabii sarebbero usciti e stati uccisi tutti in una imboscata; solo un ragazzo, sopravvissuto, ripropagò la gente.