La gente romana aveva, almeno nei primi tempi della Città, la costituzione seguente:
1.º Diritto ereditario reciproco fra i compagni gentili; i beni di fortuna restavano nella gente. Poichè nella gente romana, come nella greca, regnava già il diritto paterno, erano esclusi i discendenti della linea femminile. Secondo la «legge delle dodici tavole», il più antico diritto romano scritto che ci sia conosciuto, ereditavano prima i figli come eredi naturali; in loro difetto, gli agnati (congiunti in linea maschile); e, nell'assenza di questi, i compagni gentili. In tutti i casi la fortuna rimaneva nella gente. Noi vediamo qui il graduale insinuarsi, nel costume gentile, di nuove disposizioni di diritto, prodotte dall'accresciuta ricchezza e dalla monogamia; l'originaria eguaglianza di diritto successorio dei compagni gentili è dapprima — e ciò assai di buon'ora, come accennammo più sopra — limitato in pratica agli agnati, finalmente ai figli e ai loro discendenti in linea maschile; si capisce da sè che nelle «dodici tavole» ciò appare in ordine inverso.
2.º Cimitero comune. Alla patrizia gente Claudia, quando migrò da Regilli a Roma, fu assegnato un pezzo di terreno per suo uso, e inoltre un luogo di sepoltura comune nella città. Ancora, sotto Augusto, la testa di Varo, caduto nella foresta di Teutoburgo, fu riportata a Roma e collocata nel gentilitius tumulus; la gente Quintilia aveva dunque anche un sepolcro speciale.
3.º Feste religiose comuni; le ben note sacra gentilitia.
4.º Obbligo di non sposarsi nella gente. Ciò non pare che in Roma sia mai stato sancito da una legge scritta, ma il costume rimaneva. Della enorme quantità di coppie coniugali romane, i cui nomi ci son tramandati, non c'è un solo nome gentile comune al marito e alla moglie. Il diritto successorio conferma questa regola. La donna perde con le nozze i suoi diritti agnatizî, esce dalla sua gente, e nè essa, nè i suoi figli, possono ereditare da suo padre o dai fratelli di questo, perchè diversamente l'eredità sarebbe perduta per la gente paterna. Questo non ha senso se non si presuppone che la donna non possa sposare alcun membro della propria gente.
5.º Una proprietà fondiaria comune. Questa vi era anche nel tempo primitivo, dacchè il terreno della tribù cominciò ad essere ripartito. Nelle tribù latine troviamo il terreno, parte in possesso della tribù, parte della gente, parte delle comunità o gruppi domestici, che in quel tempo difficilmente potevano essere famiglie individuali. Si dice che Romolo abbia fatta la prima distribuzione di terreno agl'individui, circa un ettaro (due jugeri) per ciascheduno. Tuttavia noi troviamo anche di poi possessi fondiari in mano alle genti, pur astraendo dal terreno dello Stato, intorno al quale si aggira tutta la storia interna della Repubblica.
6.º Dovere di mutua difesa ed assistenza fra compagni gentili. Di ciò la storia scritta non ci mostra che pochi avanzi; lo Stato romano assunse subito tale predominio, chè passò ad esso il diritto di protezione contro le offese. Quando Appio Claudio fu imprigionato, tutta la sua gente mise il lutto, anche i suoi nemici personali. Alla seconda guerra punica, le genti si unirono per la liberazione dei compagni gentili prigionieri di guerra; il Senato glielo vietò.
7.º Diritto di portare nomi gentili. Perdurò sino al tempo dell'Impero; agli affrancati si permetteva di assumere il nome gentile dei loro ex-signori, ma senza diritti gentili.
8.º Diritto di adottare stranieri nella gente. Esplicavasi coll'adozione in una famiglia (come presso gli Indiani), che traeva seco l'ammissione nella gente.
9.º Il diritto di eleggere e di deporre capi non è menzionato in nessun luogo. Ma, poichè nei primi tempi di Roma tutti gli uffizii tenevansi per elezione o per acclamazione, dal re elettivo in giù, e anche i preti delle curie venivano eletti da queste, noi possiamo ammettere lo stesso pei capi (principes) delle genti — comunque l'elezione da una medesima famiglia potesse essere già diventata la regola.