Ora, appunto perchè l'atto di Giuliano è sintomatico di un nuovo atteggiamento dello spirito umano, [pg!322] dobbiamo esaminarlo nella sua origine e nella sua essenza, e cercare di formarcene un giudizio preciso, basato sulla conoscenza oggettiva delle condizioni, in mezzo alle quali è apparso. E, prima di tutto, dobbiamo guardare alla posizione che la religione aveva presa, in mezzo alla società greco-romana del secolo quarto, dopo la promulgazione dell'editto di Costantino.
L'editto, datato da Milano, nel 313, con cui Costantino, insieme al collega Licinio, riconosce l'esistenza legale del Cristianesimo, è un documento che farebbe grandissimo onore allo spirito filosofico dell'imperatore, se, con tutta la sua condotta successiva, egli non avesse dimostrato che quel decreto non era già il prodotto di un pensiero meditato, ma semplicemente una mossa di politica opportunista.
L'impero romano, come tutti gli Stati del mondo antico, aveva una religione nazionale, i cui atti erano la sanzione, la consacrazione della sua esistenza. Se non che il Politeismo, appunto perchè affermava la molteplicità degli dei, non aveva difficoltà ad ammettere, vicino agli dei nazionali, anche gli dei stranieri, pur che il loro culto si piegasse a quegli atti esterni da cui l'autorità dello Stato aveva il necessario riconoscimento. Il Cristianesimo fu combattuto appunto perchè vietava ai suoi fedeli di compiere quegli atti, e quindi appariva come un'istituzione politicamente sovvertitrice. Ora ciò che nel decreto di Costantino è propriamente singolare ed originale non è già la proclamazione del principio di tolleranza per tutti i culti, poichè, come dissi, la tolleranza sta nell'essenza stessa del Politeismo, ma bensì nell'abbandono esplicito, dichiarato, assoluto di ogni religione di Stato. Lo Stato, per Costantino, deve accontentarsi di un puro deismo, di un deismo così razionale, [pg!323] che gli sono affatto indifferenti le modalità del culto che gli uomini prestano a Dio. Ed, anzi, è appunto perchè Costantino vuole che, nell'interesse dell'impero e dell'imperatore, questo Dio sia pregato da tutti gli uomini, che la sua legge afferma la completa libertà del culto ed abbandona ogni pretesa al compimento di riti ufficiali e determinati. Quali siano le forme esterne, tutte le preghiere sono accette a Dio. Lo Stato non ha nessuna ragione di preferire, di far propria una forma piuttosto che un'altra. Ciò che preme allo Stato ed all'imperatore non è già che gli uomini preghino in un dato modo, ma che preghino. Ogni legame fra lo Stato ed una determinata religione è del tutto spezzato. Il principio ispiratore del decreto di Costantino è propriamente — libera Chiesa in libero Stato. — «Noi diamo — scrive Costantino ai governatori delle provincie — ai Cristiani ed a tutti libera scelta di seguire quel culto che preferiscono, affinchè la divinità che è nel cielo possa esser propizia a noi ed a quanti sono sotto il nostro dominio. Per un ragionamento sano e rettissimo, noi siamo indotti a decretare che a nessuno sia negata la facoltà di seguire le dottrine ed il culto dei Cristiani; noi vogliamo che ad ognuno sia concesso di applicarsi a quella religione che a loro pare più conveniente, onde la divinità possa assisterci, in ogni congiuntura, con la sua usata benevolenza..... Noi — continua l'imperatore, rivolgendosi ai singoli governatori — raccomandiamo vivamente il nostro decreto alle tue cure, per modo che tu comprenda come sia nostra volontà di dare ai Cristiani una libera, assoluta facoltà di seguire il loro culto. Ma, se tale assoluta libertà è data da noi ad essi, tu vedrai come la medesima libertà dev'essere data ad ogni altro [pg!324] che voglia partecipare agli atti della religione che gli è propria. È una conseguenza manifesta della pace dei tempi nostri che ognuno sia libero di scegliere e di venerare quella divinità che preferisce. Ed è perciò che noi vogliamo che nessun esercizio di culto e nessuna religione abbia da voi il più piccolo impedimento... Seguendo questa via, noi otterremo che la provvidenza divina, di cui già, in molte occasioni, provammo i favori, ci rimanga sicuramente e per sempre propizia.»[311].
Il decreto di Costantino è, nel suo principio ispiratore, uno degli atti più razionali che siano mai usciti dal potere legislativo, anzi, si può dire che la legislazione di tutti i tempi e di tutti i popoli non è mai andata al di là. Donde mai sia venuta a Costantino l'ispirazione di quello strano decreto, il quale, mentre riconosceva nel Cristianesimo il diritto di vivere e di esercitare il proprio culto, gli negava l'affermazione di ciò che costituisce il suo principio essenziale, l'affermazione di una verità dogmatica ed assoluta, non lo sapremo mai. Che esistesse, fra i Pagani fedeli all'idolatria ed alla superstizione del Politeismo ed i Cristiani che, con la loro religione metafisica, andavan creando una nuova idolatria ed una nuova superstizione, un partito che militava sotto la bandiera di un Cristianesimo razionalmente deista, si può, forse, dedurre dalle parole di Ammiano. Nel mettere in ridicolo la mania teologica di Costanzo, il nostro storico dice che costui confondeva con una superstizione scipita la religione cristiana absolutam et simplicem[312]. Questi due epiteti che, sul labbro di un Politeista, suonavano una lode, pare accennino ad un Cristianesimo senza [pg!325] dogmi e senza riti, tollerante nella sua pura affermazione deista, un Cristianesimo stoico di cui troviamo la prima professione nell'Ottavio di Minucio Felice. Il decreto di Costantino deve essere nato in questo ambiente di religione razionale e, perciò, opposta al dogmatismo invadente. Se non che, la prontezza con cui Costantino ha abbandonato quel suo sereno ed illuminato razionalismo dimostra che non era la manifestazione di una convinzione formatasi nella sua coscienza, ma il portato del consiglio altrui. Infatti Costantino, appena si accorse che il Cristianesimo poteva diventare nelle sue mani una forza efficace, si affrettò a stracciare quel suo mirabile decreto e, discendendo dalla vetta del suo deismo razionale, diede al Cristianesimo, ora ortodosso ora arianeggiante, il valore di una vera e propria religione di Stato, la quale, appunto perchè traeva la sua ragion d'essere non più da una necessità politica, ma, bensì, da una verità dogmatica, escludeva e perseguitava le altre. Costantino aveva scritto: — non importa il modo con cui gli uomini pregano, pur che preghino. — Nel Cristianesimo da lui riconosciuto, il modo diventò tosto la condizione del pregare. Chi non pregava in un dato modo non poteva più pregare. I suoi figli precipitarono in questo movimento che ebbe poi con Teodosio la sanzione solenne e definitiva.
Ebbene Giuliano, per quanto si dichiarasse tollerante in materia religiosa, non poteva collocarsi neppur lui al punto di vista del decreto di Costantino, perchè egli pure voleva una religione di Stato, e tale era per lui il Paganesimo al quale, e qui sta la novità del suo tentativo, egli dava un valore dogmatico. Giuliano era uomo del suo tempo e non gli si poteva chiedere di far rivivere un decreto che il suo autore stesso non [pg!326] aveva eseguito, che era stato per lui una dichiarazione affatto teorica di principî, non mai una norma di condotta pratica. Giuliano voleva opporre al Cristianesimo riconosciuto come religione essenzialmente dogmatica una religione che non lo fosse meno. Da qui veniva la necessità di impedire che si diffondesse ciò che per lui era un errore, sopratutto quando l'errore si giovava dei mezzi che lo Stato forniva. La legge scolastica da lui promulgata si ispirava a tale ordine di idee, era uno degli strumenti di difesa di cui voleva armarsi nella sua lotta religiosa. Esaminiamola ora attentamente per vedere se, dato il punto di partenza da cui muoveva Giuliano, essa può dirsi intollerante o tirannica.
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Onde porre ben chiari i termini della quistione, cominciamo col riprodurre letteralmente la famosa legge, emanata da Giuliano, nell'anno 362, pochi mesi prima ch'egli partisse da Costantinopoli per Antiochia, a prepararvi quella spedizione di Persia, in cui doveva eroicamente perire. La legge dice così:
«Conviene che i maestri delle scuole siano eccellenti prima nei costumi, poi nell'eloquenza. Ora siccome io non posso esser presente in ogni città, così ordino che chiunque voglia darsi all'insegnamento, non balzi d'un tratto e temerariamente in quell'ufficio — non repente nec temere prosiliat ad hoc munus — ma, approvato dal giudizio dell'autorità, ottenga un decreto dei curiali — (noi diremmo del Consiglio comunale) — al quale non manchi il consenso degli ottimi cittadini. Questo decreto sarà poi riferito a [pg!327] me per esame, affinchè l'eletto si presenti alle scuole delle città, insignito, pel nostro giudizio, di un più alto titolo d'onore — hoc decretum ad me tractandum refertur ut altiore quodam honore nostro judicio studiis civitatum accedat».
Notiamo, anzi tutto, che la legge di Giuliano si riferisce esclusivamente alle scuole municipali, che erano poi le scuole pubbliche. Nel secolo quarto, l'insegnamento ufficiale era pressochè intieramente affidato alle città, che mantenevano a loro spese le scuole, e dovevano nominare gli insegnanti, col mezzo dei loro consigli. Di ciò abbiamo prove infinite,[313] ma basterebbero a dimostrarlo l'autobiografia di Libanio, in cui quel famoso professore di retorica narra le sue continue peregrinazioni fra le scuole di Costantinopoli, di Nicomedia e d'Antiochia, ed i suoi discorsi, in cui si parla così di frequente delle contestazioni sempre risorgenti fra le autorità cittadine e gli insegnanti, ai quali quelle autorità lesinavano lo stipendio, cosa questa che non avveniva solo nel secolo quarto. A tutti poi è noto come quel giovane, ardente d'animo e d'ingegno, che diventò poi S. Agostino, sia venuto a Milano, appunto perchè le autorità cittadine del luogo, dovendo eleggere un maestro di retorica e non trovando nella città nessuno che fosse di loro aggradimento, si rivolsero a Simmaco, il prefetto di Roma, ut illi civitati rhectoricæ magister provideretur, e Simmaco mandava Agostino.
Se non che, siccome, nel secolo quarto, non esistevano quelle sottili distinzioni di competenza che [pg!328] complicano l'organismo della nostra società, così la circostanza che le scuole fossero mantenute a spese delle città, e le nomine fatte dalle autorità municipali, non toglieva che, in teoria ed in diritto, fossero insieme scuole cittadine e scuole di Stato, e che l'elezione del maestro discendesse, dirò così, schematicamente dall'autorità imperiale. Ma tale diritto era caduto in disuso ed in dimenticanza, così che gli imperatori non si occupavano delle scuole se non in occasioni straordinarie o per fatti completamente eccezionali. Ora, Giuliano, che era l'uomo più colto del suo tempo, voleva riassumere la cura di vegliare l'istruzione pubblica, richiamare i Consigli delle città ad un rigoroso esercizio dei loro doveri, e non solo riaffermare ma usare il proprio diritto col riserbarsi la revisione di tutte le elezioni magistrali che quei Consigli facevano.