Come i prencipi potranno affittare le loro entrade a libre di oro puro e di argento di coppella coniati.

Per quanto ho narrato sin qui doversi osservare nelli contratti de' privati, si mostra anco il modo col quale i prencipi potranno affittare i loro dazi ed entrade; imperoché, sí come essi diceano voler affittare a ducati, scudi o lire, potranno anco dire a libre ed once di pur'oro e d'argento di coppella coniati, ed in quelle sorti di monete figurate nelle tariffe e come loro piú piacerá; e cosí tutti li pagamenti saranno sempre fatti senza differenza in parte alcuna: cosa che finora non si è mai potuta fare per la varietá delli rotti, che sono nelle monete giá fatte con diversi partimenti ed ordini non conformi in universale. Ed anco, nel numerare le monete a lire, soldi e denari, conosceranno il giusto peso dell'oro e dell'argento ch'avranno ricevuto. E come, per essempio, se il prencipe volesse affittare alcun dazio per scudi 99 da lire 8 d'imperiali l'uno, quali fanno la somma di lire 792, potrá dire voler affittare per once undeci d'oro puro coniato; ed il simile sará se volesse affittarlo per lire 792 in tanta moneta d'argento, perché potrá dire per once 132 d'argento di coppella coniato, quale, apprezzato a lire 6 per oncia, fa la detta somma di lire 792; e cosí sará d'ogni altra sorte di scudi o ducati o di monete d'argento, e come nelle tariffe si contiene. E perciò sará ben lecito ch'essi prencipi siano i primi a far osservare le vere regole ed ordini reali in queste poche carte annotati.

CAPITOLO XII

Parte del modo che si averá a tenere nel fare la zeca.

Saper si dee che nel voler fare la zeca fa di bisogno che la prima causa sia il prencipe, poi il zechiero col contista, ed appresso l'oro e l'argento. E quanto al primo: i prencipi non dovranno or piú tolerare che si lavori senza ordine e senza regola universale, come sinora è stato fatto con tanta varietá di monete fatte sotto vari pesi di libre, e con vari rotti nelle leghe o finezze; ma ordinar dovrebbono che le monete fossero lavorate e fatte nel modo e con gli ordini nelle tariffe e nel capitolo XLVI descritti. Onde ne seguirebbe che tra gli assaggiatori non si disputerebbe a che finezze fossero state fatte. I zechieri ancora dovranno avere la loro debita mercede a ragion di un tanto per libra di monete, da doversi loro pagare da chi ne vorrá far fare o d'oro o d'argento; e qual mercede delle fatture da tutti si saprá, ed in particolare da chi fará fare i danari, e ciò col mezo delle concessioni, ordini e capitoli sopra ciò tra i superiori ed i zechieri fatti. Ed avvertire dovranno essi zechieri che i saggi siano giusti in tutte le sorti di monete, e che siano ben tirati ed asciutti dalle superflue umiditadi, accioché in esse sempre si trovi il loro giusto fino su quelle segnato; e quel zechiero, che fará piú a piacere nelle fatture, sará eletto dalli superiori, essendo loro grato; e quando alli zechieri fosse proveduto di qualche condecente annua provigione, come si costuma di cosí fare ad altre persone ingeniose e di virtú dotate, essi ragionevolmente dovranno pigliare assai meno, per conto delle dette fatture, di quello che loro fosse concesso di poter tôrre quando che non avessero provigione alcuna. Potrebbe ben poi essere che alcuni prencipi e signori darebbono del suo proprio la detta annua provigione, overo che pagherebbono le dette fatture o in tutto o in parte, non solo quando facessero lavorare per loro conto, ma anco le pagherebbono cosí per molti altri, da' quali fossero portati e posti gli argenti ed ori di minère, o grezi, o simili, nelle loro zeche per farli coniare, e forse anco userebbono a questi tali qualche altra cortesia; e ciò farebbono essi prencipi per far conoscere la loro grande liberalitá e magnificenza, ed anco per ampliare maggiormente le sue degne memorie ed onorate imprese.

CAPITOLO XIII

Come venirá rimediato ai disordini che sogliano occorrere per causa delle monete cosí d'oro come d'argento.

Manifestamente si conosce che col mezo di questi ordini saranno corretti infiniti errori e disordini pertinenti tanto al tempo passato quanto al presente ed al futuro ancora, sí per rispetto del tassare le monete giá fatte, come nel conteggiare a fino; imperoché, avutasi considerazione alla quantitá e proporzione del puro e del fino ch'era nelle monete quando fu creato il debito, si dovrá pagare con tant'altre monete, che in esse vi sia tant'altro di puro e di fino, e non altrimenti. Come, per essempio, s'alcuno sará debitore d'una quantitá di scudi o di lire in monete italiane o spagnuole o tedesche o altre, non potendo avere delle istesse per pagare il debito, sará tenuto restituire al creditore altre monete della medesima qualitá o simili, nelle quali vi sia altrotanto di puro e di fino a peso quanto n'era in quelle prime; e ciò sará cosa facile da fare, sí come in questo Discorso in piú luoghi è stato descritto, e in particolare nella settima delle dodici utilitadi.

CAPITOLO XIV

L'ordine che si dovrá tenere in correggere o tassare le monete giá fatte.