Accioché tutte le monete sinora fatte, cosí d'oro come d'argento, s'abbiano a spendere per l'avenire per li suoi giusti dati valori, sará necessario dar loro una ordinata correzione o tassa, qual si fará in questo modo, cioè: che, conosciuta dalli contisti, con i loro debiti mezi, la quantitá in peso del puro e del fino che nelle monete esser si trova, valutare ciascuna sorte di esse alla rata, cioè quelle di oro a ragion di lire 72 d'imperiali l'oncia, e quelle d'argento a ragion di lire 6 l'oncia, avendo solamente riguardo al puro ed al fino che in esse ed in ciascuna di loro essere si trova, e nel modo che in questo Discorso, al capitolo XLI ed al capitolo XLVI, in quella parte ch'appartiene a detti contisti, si contiene; con far fare tariffe in stampa che siano d'un medesimo tenore, cioè in quanto alla tassa delli danari, sí come cosí veramente per cagione dell'ordine esser dovranno.

CAPITOLO XV

Che si escluderanno molti errori che tuttodí seguono a danno di ciascuno.

Ne seguirá questo beneficio ancora: che le monete, cosí d'oro come d'argento, saranno da ora inanzi in tal modo regolate, che senza inganno alcuno potranno essere da ognuno facilmente conosciute. E non occorrerá ch'alcuno le voglia spendere tose o leggiere; conciosiaché chi le avrá a ricevere, ricordandosi che le dovrá pagare a peso di fino, non le vorrá accettare, e non gli tornerebbe conto, tanto per rispetto della nuova e real tassa delle monete giá fatte, quanto anco per li caratteri e note del valore, della lega o finezza e del peso, che saranno impresse su quelle che di nuovo si faranno, e come nel capitolo XXII. E perché ho detto di sopra che chi fará fare o rifare monete dovrá pagare le fatture; e quantunque ciò debba forse parere cosa strana a molti, non sapendo il buon fine di tal fatto, essendo che non si udí mai dire né si trovò giamai che fosse posto in uso nel tempo che regnavano i romani e sotto il loro imperio il cavare le fatture dal corpo delle monete, ch'io sappia, ma solo molti anni dopo, che, con malaintesa invenzione, s'introdusse il cosí cavarle; e parendomi ancora cosa convenevole che ciascuno sopra ciò si paghi di ragione; dico ch'avendo io molte volte considerato e con gran diligenza ricercato se si trovi al mondo cosa che sia piú generale, nelli maneggi delle mercanzie e di molti altri contratti diversamente fatti dagli uomini, di quello che sia l'oro e l'argento ridotto in monete, ed anco se vi sia cosa lavorata che venga contrattata fermamente e senza dubitazione alcuna con i valori delle fatture in essa, nel modo come si fa e si usa delli danari, ciò non ho mai potuto ritrovare. Ma ben ritrovo che tutte le altre cose ed opere, cosí d'oro e d'argento come d'ogni altra sorte di metalli o d'altre materie che siano lavorate (per esser cose particolari e non generali, rispetto al maneggio dell'oro e dell'argento coniato), ora si contrattano compresi in esse i valori o prezzi delle loro fatture, ed ora non compresi e secondo i patti de' contraenti; ma non si contrattano per sempre comprese le dette fatture con certezza e fermezza, come si fa e si usa delle monete. E per essere dunque essi oro ed argento ridotti in monete (com'ho detto) per uso generale e universale, in quanto al loro essere principale e finale, però il maneggio di esse debb'esser tale che restino per sempre nel loro giusto essere per uso publico, e non che siano guaste e fose da una provincia all'altra, e da una cittá all'altra, e nel modo che sinora è stato fatto. E per mostrare questa veritá circa dette fatture, cioè che non si cavano dal corpo delle opere fatte di metalli, addurrò per ora questo essempio di una sorte di metallo, oltre gli altri descritti nel capitolo XXIX. S'alcuno vorrá far fare piatti o altre opere simili di stagno, si sa esser necessario che compri lo stagno, quando che non ne abbia del suo da far lavorare, e poi paghi la mercede della fattura al maestro che lo lavorerá: qual mercede non sará cavata dall'istesso stagno cosí lavorato, ma sará pagata da chi l'averá fatto lavorare. Il simile avverrá a chi porrá oro o argento in zeca per farlo coniare; percioché pagherá le fatture del suo proprio, o con oro o argento avanzato al zechiero nel compartire e fare le monete, overo che pagherá di quegli istessi danari levati di zeca o d'altri, overo d'altre robbe, secondo che tra loro sará convenuto. E perciò ogni persona cercherá di far lavorare monete piú di fino per spendere meno in fatture, quali saranno anco piú leggiere e commode per portarle nei viaggi. Oltre che, non occorrerá cambiarle quasi in capo di ogni dieci o quindicimilia, sí come a' tempi nostri si usa di cosí fare, con non poco danno di coloro che, per causa delle diverse nominazioni o titoli di monete, sono sforzati cambiare i suoi danari in altre sorti di monete; occorrendo anco in ciò alle volte che le monete ch'essi cambiano sono migliori di quelle che nel cambio ricevono, come di ciò è cosa manifesta a tutti quelli che i loro viaggi fanno in diverse cittadi e paesi.

CAPITOLO XVI

Quattro eccessivi disordini, a' quali verrá proveduto.

Crederò bene che, quando saranno state tassate o corrette le monete giá fatte, molte di quelle in progresso di tempo saranno poi guaste e fose, parte per rifarne altre, come si dice nel capitolo XLII, e parte nell'arte degli orefici, come si narra nel capitolo XL; e ciò per cagione delli rotti vantaggiosi, che in esse saranno per le loro varie finezze, pesi e valori. Essendoché il rotto di ciascuna moneta, qual non arriverá al valore di un quattrino, non dovrá esser posto in tassa per le cause allegate nel capitolo XLI; e tal fatto sará perché alcuni hanno lavorato nei tempi passati, ed alcuni anco di presente lavorano nelle zeche l'argento a finezza o lega di once 11 e denari 18 per libra, a 11 e 12, a 11 e 10, a 11 e 8, a 11 e 4, a 11 e 3, a 11 e 2, a 10 e 17, a 10 e 10, a 9 e 20, a 8 e 20, a 7 e 4, a 5 e 22, a 3 e 22, a 2 e 22, a 1 e 4, a denari 22 e simili; facendo sotto una di dette leghe, cosí rotte, monete di diverse sorti, nelli valori delle quali sono comprese le loro fatture; onde nella maggior parte di esse necessariamente vi sono intervenuti e v'interveniranno di molti rotti. È ben vero che, osservando quanto in questo Discorso si propone, verranno levati via quattro capi molto dannosi. De' quali il primo è che non si caverá mercede alcuna di fatture dal dosso o corpo degli istessi oro ed argento coniati, come da molti anni in qua e sinora si sono cavate. Il secondo, la diversitá e varietá delle leghe o finezze, usata da un paese all'altro; percioché essi oro ed argento veniranno giustamente con le debite proporzioni compartiti nel fare le monete, cioè sopra la suddetta regola che una parte d'oro puro a peso vaglia per dodici di fino argento, e sotto i valori giá detti, da esser osservati per sempre giusti e fermi; e perciò non interveniranno mai rotti alcuni in dette leghe, per essere fondamento reale e numeri proporzionatissimi, come nelle tariffe si vede. Il terzo è il disordine delli variati pesi ed instabili prezzi usati per essi preciosi metalli da una provincia all'altra ed anco da una cittá all'altra. Il quarto è il parlare diverso di diversi luoghi, come a dire, chi a «moneta longa» e chi a «corta», o in altri modi. Per causa de' quai disordini ne succede che non si può né si potrá giamai sopra il fatto delle monete giustamente conteggiare; onde i contraenti molte volte non sanno se paghino o ricevano il loro giusto dovere dell'oro e dell'argento.

CAPITOLO XVII

Degli assaggiatori.

Benché da me sia stato detto in parte il modo da osservarsi nel fare le zeche, nondimeno quanto alli saggi brevemente dico che, sí come per il tempo passato e sinora tra quelli che di ciò fanno professione si sono trovate alle volte differenze e fatte dispute sopra le leghe delle monete d'alcune cittá, e non dovendo ciò mai piú intervenire per causa delle note che fedelmente su le monete saranno impresse; però essi avvertiranno farli che siano ben tirati ed asciutti dalle superflue umiditadi, cosí d'ogni sorte di monete, come anco d'ogni altro oro ed argento, de' quali occorrerá loro farne il saggio.