Con questo però la costituzione era ben lungi dall'essere diventata legge fondamentale del paese: le occorreva la ratifica di nove Stati almeno per entrare in vigore negli Stati, che l'avevano approvata, e tale ratifica non doveva esser data dalle legislature dei singoli Stati ma da apposite convenzioni. Il dibattito, che in seno alla Convenzione nazionale aveva potuto risolversi solo a forza di compromessi, si riaccendeva perciò in condizioni ben meno favorevoli in seno a singole convenzioni, su cui più diretta si faceva sentire l'influenza perturbatrice delle discussioni accanite, delle dispute violente, delle polemiche a sangue da cui era agitato l'intero paese. Il federalismo abbracciato per ragioni utilitarie più che sgorgante da una qualsiasi coscienza nazionale, ed il regionalismo, radicato nei cuori e fatto nell'estrema difesa più ispido ed intrattabile che mai, si contendevano il campo furiosamente. Mentre i «Federalisti» rappresentavano coi più vivaci colori lo stato lacrimevole delle cose, l'impotenza all'estero, la miseria e l'anarchia all'interno, deducendone la necessità della nuova forma di governo non certo ideale ma pur sempre superiore agli articoli della Confederazione; i particolaristi detti «Repubblicani», sostenitori ora in buona fede ora per fini egoistici dei diritti particolari, dell'assoluta sovranità degli Stati, aizzavano le popolazioni contro il nuovo progetto federale in nome della pretesa «libertà», agitando davanti ai loro occhi lo spettro d'un potere centrale tirannico, soffocatore d'ogni libertà individuale e d'ogni autonomia locale, nuova e peggiorata edizione del dispotismo inglese. Rhode Island si rifiutò addirittura in sul principio di convocare una convenzione ed ultimo aspettò di ratificarla il 20 maggio 1790, quando ormai il nono Stato necessario a darle vigore era entrato da quasi due anni nell'Unione. Nel Massachusetts e nella Virginia, prototipi e campioni del Nord l'uno del Sud l'altra, la costituzione fu accolta piuttosto tardi e con una meschina maggioranza soltanto: 187 voti contro 168 nel primo, 89 contro 79 nella seconda. Nella Carolina del Nord l'assemblea si separò senz'aver nulla concluso e solo al cadere del 1789 quello Stato entrava, dodicesimo, nell'Unione. Il New York, a differenza degli altri Stati centrali, Delaware Pennsylvania e New Jersey, che davano primi la loro ratifica ancora sullo scorcio del 1787, consci della loro importanza derivante dalla posizione geografica, di questa appunto faceva tesoro per lesinare e subordinare a determinate condizioni il proprio voto, tanto più necessario di quello di altri Stati centrali inquantochè la mancanza di esso avrebbe diviso l'Unione in due metà sconnesse. Si dovette solo alla ferrea energia, all'entusiasmo ardente ed all'acutissimo ingegno politico d'un giovane poco più che trentenne, già distintosi nella guerra d'indipendenza, Alessandro Hamilton, oriundo scozzese nato a Nevis nelle Indie Occidentali da una famiglia di mercanti e naturalizzato newyorkese, se il debole partito federalista riusciva a spuntarla contro quello particolarista in uno Stato tutto imbevuto di idee antifederaliste, dove, per dirla con le parole dello stesso Hamilton, «due terzi dell'assemblea e quattro settimi del popolo erano contro di esso». «The Federalist», la raccolta di saggi politici in difesa della Costituzione, opera in sostanza dell'Hamilton coadiuvato dal Madison e dal Jay, fu allora uno dei più grandi coefficienti della disputata vittoria come rimase in seguito fra i capolavori della letteratura politica americana.
Il 26 luglio 1788, un mese dopo della Virginia, Nuova York con 30 voti contro 27 entrava, undecimo Stato, in quell'unione, che la ratifica di Nuova Hampshire del 21 giugno 1788 aveva sostituito come fatto compiuto all'antica Confederazione del 1777: il periodo critico della storia americana, come lo chiama a ragione il Fiske, era stato felicemente superato.[17]
§ 3. La costituzione federale e l'amministrazione locale. — L'infuriare vivissimo della lotta pro e contro la costituzione in seno al paese dopo i dibattiti ben noti nella convenzione di Philadelphia, la stessa incertezza della vittoria, rivelata dalla quantità di emendamenti spesso capitali presentati invano nelle convenzioni locali, e più ancora la tenuità di essa, rispecchiata nelle esigue maggioranze ottenute nei principali Stati, erano prova documentata del fatto che la costituzione americana, com'ebbe a dire giustamente Giovanni Quinzio Adams, fu «strappata ad un popolo ripugnante dall'opprimente necessità». Eppure se v'è paese al mondo, della cui costituzione il popolo vada superbo, considerandola non solo come la più adatta al caso suo ma addirittura come una costituzione ideale, come l'opera politica più perfetta che mente di statista potesse mai ideare, questo paese è proprio l'America; fatto che, pur tenendo il debito conto dello chauvinismo americano, non capirebbe, data l'accoglienza primitiva di essa, chi non conoscesse il significato speciale assunto da quella costituzione nella vita politica degli Stati Uniti. Cessata col trionfo dei federalisti la lotta pro e contro la costituzione, cominciò quella pro e contro la sua interpretazione: la indeterminatezza di certe norme, l'ambiguità di dati articoli, la malleabilità sopratutto di essa, che per fortuna della società americana le impediva di cristallizzarsi, divenivano armi formidabili in mano a ciascuno dei partiti in lotta per ammantare la loro merce del drappo costituzionale, non essendo difficile per via di deduzioni logiche ricondurre a qualche articolo della costituzione i principii da esso sostenuti. Per un troppo logico processo di psicologia politica collettiva la costituzione, riconosciuta superiore a tutto ed a tutti, fatta perciò piattaforma arma e scudo dei partiti, degli Stati, delle classi, degli individui nella difesa dei loro interessi, divenne l'arca santa della nazione, il palladio più sicuro della libertà che le generazioni potessero trasmettere alle generazioni; si ebbe, come fu detto con parola felicissima, la canonizzazione della costituzione, ragione per cui la costituzionalità o meno d'un provvedimento qualsiasi ebbe ed ha davanti alla mente del popolo americano maggior peso della stessa opportunità o meno di esso. Così mentre i «padri» stessi della costituzione avevano dubbi sull'opera loro, ritenendola solo quanto in quel momento poteva farsi di meno peggio, i figli ed i nipoti s'abituarono a considerarli come semidei messaggeri della verità politica infallibile; e la costituzione degli Stati Uniti rimase così nell'opinione pubblica dell'America e per riflesso di tutto il mondo civile l'opera più perfetta che l'intelletto umano, innamorato degli ideali filosofici del secolo XVIII, avesse un giorno compiuto per la felicità d'una gente, anzichè il risultato affatto impersonale di precedenti storici secolari e di necessità impellenti del momento. Come infatti la ribellione delle colonie contro la madrepatria era stata in sulle prime difesa di libertà secolari anzichè lotta cosciente per un'indipendenza non sognata; come la dichiarazione del 1776 era stata rivendicazione di diritti positivi anzichè enunciazione di astratti diritti teorici; così la costituzione degli Stati Uniti si riattacca da una parte, come ben dimostra il Bryce, agli statuti ed agli usi coloniali preesistenti, si spiega dall'altra, come dimostra la storia imparziale, con la necessità di conciliare gli antagonismi stridenti fra i più vitali interessi, politici ed economici, di quella società in formazione.
Lo stato federale non fu anzitutto se non il prodotto naturale delle forze, che avevano generato gli stati particolari. Identica ne era la genesi, identico il processo: degli uomini uguali e liberi si erano raggruppati, come vedemmo, in townships od in contee; dei townships, delle contee, eguali e libere avevano volontariamente organizzato lo stato coloniale, Commonwealth, per loro sicurezza e comodità; degli stati eguali e liberi organizzano volontariamente per un interesse non meno positivo lo Stato federale, dotandolo con mano avarissima dei poteri indispensabili soltanto. Come la società coloniale era cominciata coll'individuo, con un individuo autonomo completo cosciente, realizzante quasi l'ipotesi d'un contratto sociale; così la società federale cominciava con un patto esplicito tra le singole persone morali strettesi in una unità politica. L'intero sistema politico non fu infatti che un'espansione del selfgovernment locale: come prima della costituzione, così dopo lo Stato non fu che un aggregato di corpi locali. Questi invero più ancora delle stesse colonie avevano fatto la costituzione, giacchè questi avevano raccolto il potere sovrano al cadere insieme con la sovranità britannica delle carte da essa concesse alle colonie: in quel momento d'incertezza, in cui mal si sapeva in chi sarebbe ricaduto e chi avrebbe esercitato il potere politico, depositari della sovranità erano stati, come vedemmo, i corpi locali dapprima, il popolo intero delle singole colonie in appresso.
Lo Stato, che usciva dalla rivoluzione americana, era così un prodotto della nazione, invece di esser questa il prodotto dello Stato, come era avvenuto in Europa. Qui però lo Stato storico, mistico, fatale, in cui si è concentrata ed incarnata una potente coscienza nazionale, sopra le teste curvate degli individui; in America invece quasi punto patria, appena una nazione, uno Stato senza passato e senza prestigio, un puro espediente del momento, l'opera volontaria e riflessiva d'uomini eguali e liberi. Invece d'uno Stato soldato, giustiziere, creatore laborioso dell'ordine, tardo artefice e dispensatore circospetto del diritto comune, lo Stato americano sarà per così dire uno Stato scioperato, dispensato per la forza od il favore di circostanze da ogni incombenza, avanzato e supplito nelle sue leggi dai costumi, preceduto nel mondo dei fatti dalla libertà e dall'eguaglianza. Non esso quindi, ma l'individuo sarà la sola personalità morale e giuridica completa; non esso farà le concessioni necessarie all'individuo, ma questo investirà mano mano lo Stato dei poteri necessari, dandogli funzioni espresse e ben delimitate. Lungi pertanto dall'esser lo Stato arbitro delle parti, da cui risulta, le singole parti saranno per comune consenso le arbitre dello Stato federale. A questo si darà infatti sino dai primi momenti solo quel minimum, che è necessario perchè possa sussistere; tanto più che alla diffidenza assoluta contro ogni potere centrale unico e forte si univa qui la mancanza di quell'interesse vitale della difesa esterna, che era stato in Europa la causa principale dell'accentramento politico incarnato per tanti secoli nella monarchia conquistatrice ed unificatrice del paese.[18]
Un rapido esame della costituzione ci convince largamente di ciò.
Nella costituzione americana il potere legislativo spetta ad un Congresso, composto del Senato e della Camera dei Rappresentanti. La Camera è biennale e si compone di cittadini oltre i 25 anni di età scelti dagli elettori dei singoli Stati in proporzione al numero degli abitanti, in modo da non eccedere l'uno su 30,000 abitanti, ma sì che ogni Stato ne abbia uno almeno; essa sceglie il suo presidente e sola ha il diritto di mettere in istato di accusa i propri membri. Il Senato è sessennale, ma rinnovabile per un terzo ogni due anni, e si compone di cittadini oltre i 30 anni d'età, scelti in numero di due per ogni Stato dalla legislatura dello Stato stesso; il vice presidente degli Stati Uniti ne è presidente, però senza voto, salvo il caso che i voti siano pari: esso solo può giudicare dei suoi membri e, presieduto dal giudice della Corte suprema, giudicare del presidente degli Stati Uniti. Il tempo, il luogo, la maniera di procedere alle elezioni dei senatori e dei deputati sono prescritti per ogni Stato dalle singole legislature. Il potere spetta alla maggioranza, ma la minoranza può rinviare le adunanze; ogni proposta di legge votata dal Congresso deve, prima d'entrare in vigore, esser sottoposta al Presidente degli Stati Uniti: se egli non l'approva, la rimanda alla Camera, donde è partita; se dopo averla riveduta i due terzi di questa Camera le sono favorevoli, essa viene inviata con le obbiezioni del Presidente all'altra Camera, e, nel caso che anche i due terzi di questa l'approvino, ha vigore di legge. Il potere esecutivo è attribuito ad un presidente d'oltre 35 anni, quadriennale, e ad un vicepresidente, eletti nel modo seguente: ogni Stato deve scegliere un numero di elettori uguale al numero dei rappresentanti che ha nelle due camere federali, ed essi si riuniscono per l'elezione definitiva; chi riporta il maggior numero di voti è proclamato Presidente, chi vien subito dopo Vice-presidente. Il potere giudiziario è conferito ad una Suprema Corte Federale ed a quei tribunali inferiori, che al Congresso piaccia di stabilire a seconda del bisogno: il potere giudiziario soltanto può decidere nei casi relativi alla Costituzione. È la Corte suprema, che dà al potere giudiziario una forza immensa, superiore a quella che non abbia negli altri governi rappresentativi; per essa il potere giudiziario è agli Stati Uniti il conservatore della Costituzione, il solo che abbia il potere di abrogare una legge, dichiarandola contraria alla Costituzione. La sua importanza ci appare subito immensa, se pensiamo ch'essa è arbitra inappellabile nei conflitti, che, con una Costituzione siffatta, possono nascere tra la Confederazione e gli Stati, tra i vari Stati, tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e la Confederazione e così via. Nessuna meraviglia perciò se, avuto riguardo agli ottimi risultati pratici, questa è ritenuta la più utile istituzione americana, se il Bryce non dubita ch'essa abbia salvato la costituzione. «Gli Stati Uniti garantiscono ad ogni Stato dell'Unione una forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione; ed a richiesta della Legislatura anche la tutela dai disordini interni»: queste sono le parole testuali con cui la costituzione stabilisce i rapporti che devono correre fra gli Stati ed il governo federale. Così, mentre nelle questioni di carattere generale gli Stati Uniti figurano come un solo Stato, spettando al governo federale quanto riguarda la guerra e la pace, la diplomazia, i trattati, la moneta, gli accordi commerciali ecc., nelle questioni regionali invece essi figurano come un insieme di Stati, in cui i rapporti fra cittadino e cittadino, lo sviluppo della vita economica intellettuale e morale sono governati da leggi particolari emanate dalle singole legislature di Stato. Quanto poi alle modificazioni, che potessero occorrere nella Costituzione, il testo di essa dice: «Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi di ambedue le Camere lo credano necessario proporrà emendamenti a questa Costituzione, od a richiesta delle Legislature di due terzi dei vari Stati radunerà una Convenzione per proporre emendamenti, che in ambedue i casi saranno validi, ad ogni fine ed effetto, come parte di questa Costituzione, quando sieno ratificati dalle Legislature di tre quarti dei vari Stati, ovvero da convenzioni parimenti composte di tre quarti di essi».
Netta come si vede è in questa Costituzione la distinzione dei tre poteri, legislativo esecutivo e giudiziario, ciascuno dei quali è provveduto d'un organo a parte; ma unica la sorgente da cui emanano. Il Presidente, eletto dal popolo, senza intervento del Congresso o dei legislatori, rappresenta la nazione. Dei due corpi che compongono il Congresso, uno solo, la Camera dei Rappresentanti, emana direttamente dal suffragio universale popolare; ma l'altro, il Senato, non ripete un'origine meno nazionale per quanto diversa. Esso, che riceve il suo mandato da legislature elette le quali rappresentano gli interessi generali di ciascun Stato, rappresenta delle alte parti contraenti, le antiche sovranità distinte associate per la difesa ed i progressi comuni: diversa quindi nella natura l'autorità sua è non meno grande e sentita di quella dell'altra Camera. Se avverranno quindi conflitti fra questi tre poteri, non potendo alcuno di essi per una origine speciale considerarsi l'arbitro della situazione, dovere morale di ciascuno sarà di resistere sino in fondo non già semplicemente di fare una dimostrazione di forza per intimidire, correggere, rimettere sulla via creduta migliore gli altri, come succederà negli stati costituzionali d'Europa, dove uno solo generalmente avrà la forza morale ed il prestigio che deriva dal suffragio popolare. Il dissidio quindi rimarrà quivi inconciliabile ed insanabile finchè dureranno al potere le parti contendenti.
Ma non solo nell'origine, bensì anche nei rapporti reciproci fra i tre poteri, questa costituzione manteneva ad arte la stessa causa di debolezza. Mentre col governo di gabinetto adottato dall'Inghilterra e imitato poi da altri paesi d'Europa i poteri dirigenti dello Stato, il legislativo e l'esecutivo, sono fusi insieme per assicurare e fortificare l'azione politica di esso, e stabilite le norme per un pronto ritorno alla sovranità d'un'unica volontà, nel caso di conflitto fra essi, la Costituzione americana li ha tenuti irrimediabilmente separati, li ha creati tutti deboli, lasciando loro soltanto la forza di tenersi a vicenda in iscacco. I ministri infatti non fanno parte delle Camere, mentre le due Camere praticamente oltrecchè teoricamente hanno gli stessi poteri. Ne segue che l'esecutivo non ha i mezzi di procurarsi le leggi e le risorse finanziarie di cui ha bisogno per la sua missione, rimanendo a lui semplicemente un veto sospensivo per opporsi ai deliberati delle assemblee; mentre nessuna delle due branche del potere legislativo, quando siano in lotta fra loro, ha dovere o motivo di cedere. Come ciò poi non bastasse, esecutivo e legislativo sono esposti a vedersi annullare virtualmente dal potere giudiziario le leggi e gli atti di governo, che stimano più necessari. Con maggior arte non si sarebbe potuto costituire un governo centrale più debole, più innocuo per le libertà particolari dei singoli Stati. La stessa prospettiva d'un conflitto prolungato fra i vari poteri, lungi dal presentarsi come un pericolo sociale, apparirà una garanzia di queste libertà; e la Costituzione non si cura perciò di assicurare la pronta risoluzione della controversia. Nè le Camere infatti possono obbligare i ministri a dimettersi, nè il ministero può dissolvere la Camera, nè il Presidente può appellarsi alla nazione come giudice supremo: la macchina del potere s'arresta colpita dalla paralisi voluta dalle singole sue parti, finchè non sia spirato il termine elettorale garantito a ciascuna di esse.[19]