La stessa noncuranza artificiale dell'unità d'azione e della forza del governo si avvertirà del resto nelle Costituzioni degli Stati particolari[20]: nella sfera degli Stati come nella sfera federale l'attività legislativa non verrà meno ristretta dell'attività amministrativa: e la tendenza nella storia successiva sarà per un'accentuazione sempre maggiore di tale impotenza del potere politico. Come nella Costituzione federale si è cercato di garantire al massimo grado l'indipendenza dei singoli Stati, così in quelle particolari si cercherà di garantire quello dell'individuo. Nella mente d'un popolo, che tutto portava ad una concezione quanto mai individualista della vita, il potere politico doveva avere fini negativi più che positivi; in esso anzichè vedere uno strumento, si temeva un ostacolo del progresso. Dalla convinzione che il progresso è opera dell'individuo, il quale non ha bisogno che di libertà per effettuarlo, nasceva logicamente la preoccupazione di premunirsi contro la legge piuttosto che di farvi appello. Anche nei singoli Stati infatti non solo il suffragio popolare sarà la fonte di tutti i poteri, legislativo esecutivo e giudiziario; ma, cosa ancor più grave, nella generalità di essi i ministri saranno eletti individualmente dal popolo, anzichè collettivamente dal governatore, diventando così dei puri e semplici capi-servizio affatto indipendenti, anzichè dei membri concordi d'uno stesso organo politico: lungi dall'aversi per tal modo un'unità vigorosa di governo, il governo stesso verrà a mancare, riducendosi ad una pura e semplice amministrazione, sprovvista d'ogni coordinamento fra i singoli suoi servizi affatto indipendenti l'uno dall'altro.
Il governatore infatti, in teoria centro di coordinamento del potere come presidente ufficiale dello Stato, non avrà che rare ed innocenti attribuzioni, quali il comando della milizia locale e della polizia, la convocazione della Camera in sessione straordinaria, il diritto di grazia e così via: possederà, è vero, un diritto di veto, ma solo sospensivo, venendo anch'esso annullato da un secondo voto preso a maggioranza di 2⁄3 o 3⁄5 dei membri della legislatura. Con la sua relazione annuale davanti a questa sulla situazione dello Stato, egli sarà un vero agente d'informazioni, più che il capo d'una compatta amministrazione. Anche questa del resto mancherà del tutto, non avendo lo Stato singolo a sua disposizione neppure quel mezzo fondamentale d'azione, che è la burocrazia. Nè i suoi agenti politici e giudiziari infatti nè perfino i suoi agenti tecnici costituiranno una vera burocrazia; perchè, eletti individualmente dal popolo del distretto in cui dovranno esercitare le loro funzioni, non dipenderanno nè direttamente nè indirettamente dal potere centrale, non formeranno alcuna classe, i cui membri siano subordinati gli uni agli altri dal legame gerarchico. In sui primi tempi il governatore o la legislatura o tutti due insieme nomineranno un certo numero di funzionari di Stato, i giudici in ispecie, al centro o nei distretti, ma col procedere dei tempi nella grande maggioranza degli Stati tutti i funzionari preposti ad un servizio, non solamente locale ma generale, saranno elettivi, scelti dagli abitanti del distretto stesso in cui dovranno operare. Più che funzionari dello Stato saranno essi quindi mandatari d'una frazione dello Stato, agenti locali incaricati d'una funzione di pertinenza dello Stato: lo stesso sceriffo, il rappresentante del governatore e l'unico depositario dell'autorità centrale esecutiva nella contea, colui che deve mantenere la pace pubblica e reprimere al caso ogni rivolta contro lo Stato, sarà eletto dal suffragio universale! Dello Stato quindi non vi sarà se non il nome perfino là, dove esso mediante pseudo-rappresentanti esercita le funzioni di sua competenza; i singoli distretti non solo si amministreranno ma perfino si governeranno da sè, formando ciascuno un piccolo Stato. Non si potrà da questo lato parlare neppure di decentramento ma addirittura di disgregazione del potere centrale, di decomposizione amministrativa. Dal controllo mediato o immediato sulla ripartizione delle imposte in fuori, non vi sarà nella maggior parte degli Stati altro esempio effettivo di tutela confidata al potere esecutivo: e lo stesso estimo dei valori imponibili e la stessa percezione delle imposte sarà opera dei townships anzichè dello Stato!
Se in tanto indebolimento del potere centrale, i fini dell'amministrazione pubblica saranno in generale raggiunti e soddisfatti i bisogni ed assicurato il progresso dei consociati, ciò si dovrà in primo luogo al senso pratico di essi, allo stesso esercizio secolare delle libertà, al vecchio istinto anglo-sassone di rispetto profondo all'ordine legalmente dato, all'autorità legalmente costituita; in secondo luogo all'opera in proposito della legislatura, la quale, conformemente ad una pratica inglese immemorabile, supplirà essa fino ad un certo punto alla tutela amministrativa, negata al potere esecutivo, coi suoi statuti generali quanto mai minuziosi e più ancora coi suoi atti privati speciali o locali, che si moltiplicheranno all'infinito: il corpo legislativo diventerà così nei singoli Stati un corpo regolamentare, il vero superiore gerarchico dei funzionari pubblici; la tutela dell'amministrazione più ancora che la legislazione il suo compito principale. Lo Stato non sarà così rappresentato nell'Unione da un governo che disponga d'una burocrazia, ma da una legislatura organo quanto mai disadatto ad amministrare un paese. L'esser governati il meno possibile diventerà ogni giorno più l'ideale dell'Americano; e, lungi dal mostrare qualsiasi assodamento del potere esecutivo, federale o di Stato, la storia degli Stati Uniti mostrerà una diminuzione nello stesso potere legislativo, in quello di Stato specialmente, con la durata sempre più corta delle sessioni parlamentari dei singoli Stati, con la negazione alle legislature del diritto di redigere e modificare esse stesse il regolamento di procedura parlamentare, con una serie insomma ogni giorno maggiore di limitazioni, nel campo finanziario in ispecie, dove s'arriverà in certi Stati a rendere impossibile nella pratica la contrattazione d'un debito pubblico! Anche nello Stato come nell'Unione trionferà il proposito di ridurre ai minimi termini l'autorità centrale non solo, ma anche di legarla in modo da renderla una parvenza più che una sostanza.
Tra governo federale poi e governo di Stato sarà teoricamente impossibile ogni attrito: la Costituzione fa una divisione netta recisa capitale fra i poteri federali e quelli di Stato, e dà a ciascuno i mezzi indipendenti per esercitarli: i rapporti fra essi hanno un carattere pressochè internazionale. Quando sorga quindi un conflitto tra governo nazionale e governo provinciale, quando uno Stato nei limiti della propria competenza prenda delle misure contrarie agli interessi generali dell'Unione, nessuna via per appianarlo è offerta dalla legge fondamentale: si uscirà in tal caso dal campo del diritto amministrativo, per entrare in quello del diritto delle genti, del diritto naturale per eccellenza, ed il conflitto si risolverà immediatamente in una questione di forza, in una guerra, che sarà quindi guerra civile.
Questa organizzazione politica, che annichilisce addirittura lo Stato sia federale che regionale per garantire al massimo grado la libertà dell'individuo, era possibile agli Stati Uniti, perchè in essi nè la sicurezza nè l'amministrazione della nazione avevano bisogno d'un forte potere federale o d'un forte potere di Stato: la prima era garantita dalla posizione geografica, la seconda da quei corpi locali, che continuavano ad essere le sorgenti pure ed inesauribili della vita nazionale. Ristretta infatti ed inceppata nel governo nazionale, languente e screditata in quello di Stato, la vita pubblica continuava a manifestarsi in tutta la sua vivacità nei corpi locali, nei townships, nelle contee, nelle città: questi rimanevano il vero focolare di essa. I townships negli Stati più settentrionali, le contee o parrocchie nei più meridionali eserciteranno un gran numero di servizi, che sul continente europeo hanno carattere generale, addirittura nazionale, come l'assistenza pubblica, la giustizia criminale e civile inferiore, la polizia, l'istruzione elementare, la viabilità, le carceri, le imposte, ecc.: essi saranno come delle piccole repubbliche indipendenti, il vero seggio di quasi ogni attività amministrativa, d'una attività estesissima, svariata e pressochè autonoma, in vivo contrasto coll'inerzia ed il languore dell'Unione e dello Stato. Torpida al cuore, la vita pulserà impetuosamente eppur semplicemente alla periferia; e gli antichi corpi locali, in cui tutta s'assommava la vita pubblica nell'età coloniale, rispettati dalla Costituzione, sopravviveranno con la stessa forza della gioventù alle condizioni politiche e sociali che li avevano determinati. Nel nord i cittadini del townships si riuniranno insieme una o più volte all'anno nel palazzo di città, in una chiesa, all'aria aperta; e questa assemblea generale nominerà i suoi selectmen, sorta di municipalità collettiva, la commissione scolastica, i capi dei servizi comunali; procederà all'esame di tutti gli affari portati all'ordine del giorno; eserciterà i poteri legislativi della sua sfera d'azione, senza che alcun'altra autorità ne esamini ed approvi o rigetti le deliberazioni; fisserà il suo bilancio; udirà le relazioni dei magistrati eletti e ne rivedrà i conti. Nel Sud, dove il latifondo e la dispersione degli abitanti hanno reso impossibile il costituirsi del township, il posto di questo sarà occupato da una circoscrizione più vasta, la contea: in essa non vi sarà, è vero, data la poca densità della popolazione, alcuna assemblea generale; ma l'autonomia, di cui godrà nel campo dei servizi locali, sarà eguale a quella del township. Negli Stati centrali infine dove coesisteranno il township e la contea, la seconda eserciterà sul primo una specie di tutela rudimentale, che non andrà più in là della revisione dei conti, del controllo sull'estimo dei valori imponibili e sulle scuole. Negata invece nel Nord, come nel Centro, come nel Sud sarà l'autonomia alle grandi corporazioni urbane, alle città, le quali, creazione dello Stato, dipenderanno dalla legislatura di questo, che se ne riserverà in gran parte l'amministrazione. La costituzione delle città sarà modellata in generale sul governo federale: una specie di sindaco, corrispondente al presidente, due assemblee, corrispondenti al Congresso, con le loro commissioni, un corpo di funzionari nominati dalle assemblee od eletti dal popolo: anche in essa lo stesso sminuzzamento del potere notato nelle Costituzioni federale e di Stato. Le attribuzioni del resto, spettanti a questi corpi municipali, saranno poche e di poca importanza, cioè quelle soltanto menzionate espressamente nella carta particolare o nelle leggi generali d'incorporazione, in virtù delle quali prenderanno origine le municipalità stesse: nel concedere tali carte e statuti la legislatura dello Stato avrà cura di riservare per sè le attribuzioni più importanti, affidando ai corpi municipali soltanto quelle indispensabili, sistema al quale si dovranno appunto gli abusi scandalosi, l'immane corruzione amministrativa di molte città americane nel sec. XIX.
Tale l'organizzazione politica ed amministrativa, che si dava la nuova nazione, istituzioni non dettate ad essa da alcun principio teorico ma tolte senz'altro da una pratica secolare, ispirate dai caratteri e dai bisogni della sua società. Popolazione poco densa e fluttuante in un territorio immenso, sicurezza da ogni pericolo esterno, bisogno di libertà assoluta d'azione per produrre la ricchezza più che di ordine sociale per difenderla e conservarla, attitudine spiccata e capacità provetta al selfgovernment, coscienza nazionale appena incipiente e coscienza regionale sviluppatissima, tutto portava alla negazione, può dirsi, dello Stato, sia federale che particolare, alla piena indipendenza di questo da quello, al rigoglio della vita municipale in tutte le sue forme. La prosperità non si aspettava dallo Stato, ma dall'energia dell'individuo; allo Stato non si chiedeva che la garanzia della più sconfinata libertà individuale, della più completa autonomia locale.
Con questi auspici politici la società anglo-americana iniziava il periodo nazionale della sua storia.
NOTE AL CAPITOLO OTTAVO.
[17]. John Fiske: The critical Period of American History 1783-89 (Macmillan and C.o London), opera notevole su questo periodo veramente decisivo della sorgente nazione americana.
[18]. Sulla psicologia politica del popolo anglo-americano vedi il bel lavoro di Émile Boutmy (Éléments d'une Psychologie politique du peuple américain — Paris 1902), cui ho largamente attinto in questo ed in qualche altro capitolo.