Di costituire tribunali inferiori alla Corte Suprema;
Di determinare e punire le piraterie e le fellonie commesse in alto mare e le offese contro il diritto delle genti;
Di dichiarare la guerra, concedere patenti di corsa o di rappresaglia e di fare regolamenti relativi alle prede di terra e di mare;
Di levare e mantenere eserciti: ma senza che nessuna concessione di danaro per tale oggetto possa esser fatta per un termine più lungo di due anni;
Di provvedere e mantenere un naviglio;
Di fare regolamenti per il governo e per l'amministrazione delle forze di terra e di mare;
Di provvedere alla chiamata della milizia per mettere in esecuzione le leggi dell'Unione, reprimere le sedizioni e respingere le invasioni;
Di provvedere all'organamento, l'armamento e la disciplina della milizia, ed al buon governo di quella parte della medesima destinata al servizio degli Stati Uniti; rilasciando ad ogni singolo Stato la nomina dei rispettivi ufficiali e la facoltà di istruire la milizia secondo la disciplina prescritta dal Congresso;
Di esercitare, in qualunque caso, la legislazione esclusiva su quei distretti (purchè oltrepassino le dieci miglia quadrate) che potessero, per cessione di qualche Stato e per accettazione del Congresso, diventare la sede del governo degli Stati Uniti, e di esercitare una simile autorità su tutti i luoghi comprati col consenso della legislatura dello Stato in cui essi si trovino, per costruirvi forti, magazzini, arsenali, cantieri ed altre opere di pubblica utilità;
E di fare tutte le leggi necessarie e convenienti all'esercizio dei suddetti poteri e di tutti gli altri dei quali la Costituzione ha rivestito il governo degli Stati Uniti, od i suoi dipartimenti ed i suoi ufficiali.