Articolo V.

Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi di ambedue le Camere lo crederanno necessario, proporrà emendamenti a questa Costituzione, od a richiesta delle legislature di due terzi dei vari Stati, radunerà una Convenzione per proporre emendamenti, che in ambedue i casi saranno validi, ad ogni fine ed effetto, come parti di questa Costituzione, quando sieno ratificati dalle legislature di tre quarti dei vari Stati ovvero da Convenzioni parimenti composte di tre quarti di essi; il Congresso proporrà l'uno o l'altro modo di ratifica; purchè nessuno emendamento fatto anteriormente all'anno mille ottocento otto alteri in nessuna maniera la prima e la quarta clausola della nona sezione del primo articolo; e purchè nessuno Stato sia, senza il proprio consenso, privato del voto che gli spetta in Senato.

Articolo VI.

Tutti i debiti ed impegni contratti prima dell'approvazione di questa Costituzione, saranno validi sotto di essa di fronte agli Stati Uniti, come sotto la Confederazione.

Questa Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che ne deriveranno, e tutti i trattati già stipulati o da stipularsi in avvenire, sotto l'autorità degli Stati Uniti, saranno la suprema legge del paese; ed i giudici di ogni Stato saranno costretti ad uniformarvisi nonostante tutto quello che potessero contenere in contrario la Costituzione o le leggi di qualsiasi Stato.

I senatori e rappresentanti summentovati, i membri delle legislature dei vari Stati e tutti gli ufficiali esercenti il potere esecutivo o giudiziario, tanto degli Stati Uniti quanto dei vari Stati, dovranno impegnarsi con giuramento od affermazione a mantenere questa Costituzione, ma nessun giuramento religioso sarà mai richiesto dal governo degli Stati Uniti come qualifica o condizione ad esercitare uffici od incarichi pubblici.

Articolo VII.

La ratifica della convenzione di nove Stati sarà sufficiente per stabilire questa Costituzione tra gli Stati che l'avranno ratificata.

Fatta in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il decimo settimo giorno di settembre nell'anno di Nostro Signore mille, settecento ottantasette, e duodecimo dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

In fede di che abbiamo tutti sottoscritto.