Sez. 3. Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà soltanto nel muovere loro guerra, o nel far lega coi loro nemici, prestando a questi aiuti e soccorsi. Nessuna persona potrà esser convinta di tradimento se non lo attestano due testimoni dell'atto manifesto o se l'accusato non lo confessa pubblicamente in tribunale.

Il Congresso avrà la facoltà di determinare la punizione del tradimento, ma nessuna sentenza di tradimento porterà seco infamia o altro effetto penale salvochè durante la vita del condannato.

Articolo IV.

Sez. 1. Piena ed intera fede sarà data in ogni Stato agli atti pubblici, registrazioni, e provvedimenti giudiziari di ogni altro Stato. Ed il Congresso potrà con leggi generali prescrivere il modo col quale si debbano provare e possano avere effetto tali atti, registrazioni e procedimenti.

Sez. 2. I cittadini d'ogni Stato avranno diritto a tutti i privilegi ed immunità di cittadini nei vari Stati.

Una persona accusata in uno Stato di tradimento fellonia od altro delitto, la quale sia sfuggita alla giustizia e trovata in un altro Stato, dovrà a richiesta dell'autorità esecutiva dello Stato da cui è fuggita, esser consegnata e ricondotta nello Stato a cui appartiene la giurisdizione sul delitto commesso.

Nessuna persona obbligata a servizio od a lavoro sotto la sanzione delle leggi d'uno Stato potrà, fuggendo in un altro, profittare delle leggi e dei regolamenti di quest'ultimo per esentarsi dal servizio o lavoro suddetti, ma dovrà esser consegnata dietro richiesta della parte a cui è dovuto tal servizio o lavoro.

Sez. 3. Il Congresso potrà ammettere nell'Unione nuovi Stati; ma nessuno Stato nuovo potrà esser formato o creato entro la giurisdizione di nessun altro Stato; nè alcuno Stato potrà formarsi colla fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso della legislatura degli Stati interessati e senza quello del Congresso.

Il Congresso avrà facoltà di disporre del territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di fissarvi tutte le regole e regolamenti che crederà necessari; e nessuna parte di questa Costituzione dovrà interpretarsi in modo che possa pregiudicare i diritti degli Stati Uniti o di alcuno Stato in particolare.

Sez. 4. Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione una forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione; ed a richiesta della legislatura (o del potere esecutivo quando la legislatura non possa convocarsi) anche la tutela dai disordini interni.