Sez. 2. Il Presidente sarà comandante in capo dell'esercito e del naviglio degli Stati Uniti, come pure della milizia dei vari Stati quando questa venga chiamata in servizio attivo dagli Stati Uniti; potrà richiedere l'opinione in iscritto dei principali ufficiali dei dipartimenti esecutivi, sopra ogni argomento relativo ai loro rispettivi uffici, ed avrà la facoltà di concedere sospensione di giudizio o perdono per le offese contro gli Stati Uniti, fuorchè nel caso di delitti di Stato.
Avrà la facoltà, per e con il consiglio ed il consenso del Senato, di concludere trattati, purchè concorrano due terzi dei senatori presenti; e nominerà per e con il consiglio ed il consenso del Senato, gli ambasciatori, gli altri ministri pubblici, i consoli, i giudici della Corte Suprema, e tutti gli altri ufficiali degli Stati Uniti alle cui nomine non provvede la Costituzione e che saranno creati per legge; ma il Congresso potrà per legge affidare la nomina di quegli ufficiali subalterni che crederà necessari, al Presidente solo, alle Corti di giustizia ed ai capi di dipartimento.
Il Presidente avrà la facoltà di riempire tutti i posti che potessero rimanere vuoti durante le vacanze del Senato, e ciò concedendo commissioni che termineranno alla fine della successiva sessione del Senato.
Sez. 3. Il Presidente darà di tempo in tempo informazioni al Congresso sulle condizioni degli Stati Uniti, raccomandando alla sua considerazione quei provvedimenti che gli parranno opportuni o necessari; potrà, in occasioni straordinarie, convocare ambedue le Camere, od una sola, e nel caso di un disaccordo fra loro rispetto al tempo della proroga potrà egli stesso differirle quando ciò stimi conveniente; riceverà gli ambasciatori ed altri ministri pubblici; curerà la fedele applicazione delle leggi; ed assegnerà le loro commissioni a tutti gli ufficiali degli Stati Uniti.
Sez. 4. Il Presidente, il Vice presidente e tutti gli ufficiali civili degli Stati Uniti saranno rimossi se accusati o convinti di tradimento, corruzione, od altri delitti capitali o malversazioni.
Articolo III.
Sez. 1. Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito ad una Corte Suprema ed a quei tribunali inferiori che al Congresso piacerà di creare e stabilire di tempo in tempo; tanto i giudici della Corte Suprema quanto quelli dei tribunali inferiori rimarranno in ufficio finchè lo meritano per la loro buona condotta; ed a tempi determinati riceveranno pei loro servigi un compenso che non potrà esser diminuito per tutta la durata del loro ufficio.
Sez. 2. Il potere giudiziario si estenderà, in diritto ed equità a tutti i casi relativi a questa Costituzione, alle leggi degli Stati Uniti, ai trattati fatti o che si faranno sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, altri ministri pubblici e consoli; a tutti i casi d'ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie in cui potranno aver parte gli Stati Uniti; alle controversie fra due o più Stati, tra uno Stato ed i cittadini di un altro Stato, tra cittadini dei diversi Stati, tra cittadini del medesimo Stato i quali reclamassero terre concedute da diversi Stati o tra uno Stato o suoi cittadini e Stati, cittadini e sudditi stranieri.
In tutti i casi relativi agli ambasciatori, altri ministri pubblici o consoli ed in quelli in cui uno Stato sia parte litigante, la Corte Suprema avrà giurisdizione primaria; in tutti gli altri casi mentovati di sopra la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello tanto in diritto quanto in fatto, con quelle eccezioni o regolamenti che saranno dal Congresso ordinati.
Il giudizio per tutti i delitti, eccettuato il caso di delitto di stato, si farà per mezzo di giuria; ed il processo sarà fatto nello Stato ove saranno stati commessi quei delitti; ma quando i delitti non sieno avvenuti in nessuno Stato, il giudizio si farà nel luogo o luoghi che il Congresso avrà indicato con una legge.