Articolo II.
Sez. 1. Il potere esecutivo sarà attribuito ad un presidente degli Stati Uniti d'America, il quale terrà l'ufficio per un periodo di quattro anni ed insieme col Vice presidente, scelto per egual termine, sarà eletto nel modo seguente:
Ogni Stato sceglierà nella maniera che sarà prescritta dalla propria legislatura, un numero di elettori eguale al numero totale di senatori e di rappresentanti che lo Stato stesso avrà diritto d'inviare al Congresso; ma non potrà esser nominato elettore nessun senatore, o rappresentante, o persona che eserciti agli Stati Uniti un ufficio governativo di fiducia o di lucro.
Gli elettori radunatisi nei loro rispettivi Stati, nomineranno per scrutinio due persone, una delle quali almeno, non dovrà dimorare nel medesimo Stato a cui appartengono gli elettori; questi faranno un elenco di tutte le persone che hanno avuto voti e del numero dei voti che ciascuno ha riportato; sottoscriveranno e legalizzeranno questa nota, e la trasmetteranno poi sigillata alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzandola al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i certificati; quindi si conteranno i voti. La persona che ne avrà riportato il maggior numero sarà il Presidente, ove quel numero costituisca la maggioranza del numero totale degli elettori designati; e se più di una persona abbia ottenuto tale maggioranza ed i voti sieno pari, allora la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente, per scrutinio una di esse a Presidente; se nessuno ottenga la maggioranza allora nella stessa maniera si sceglierà il Presidente fra i cinque primi nell'elenco.
Ma nella scelta del Presidente, i voti si dovranno computare per Stati, cioè la rappresentanza di ogni Stato avrà un voto; a questo oggetto, il quorum sarà costituito da uno o più membri di due terzi degli Stati, e per la scelta occorrerà una maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che avrà riportato il maggior numero di voti degli elettori, sarà scelta a Vice-presidente. Ma se ve ne fossero con voti eguali più d'una, il Senato sceglierà tra esse, a scrutinio, il Vice-presidente.
Il Congresso potrà determinare il tempo per la designazione degli elettori ed il giorno in cui dovranno dare il voto; questo giorno sarà lo stesso in tutti gli Stati Uniti.
Non saranno eleggibili all'ufficio di Presidente se non i cittadini nati negli Stati Uniti o quelli diventati cittadini al tempo della promulgazione di questa Costituzione; e non sarà neppure eleggibile a quell'ufficio chi non abbia raggiunta l'età di trentacinque anni e non sia da quattordici anni residente negli Stati Uniti.
In caso di remozione del Presidente dall'Ufficio suo, o di morte, di rinuncia od incapacità ad adempiere i doveri ed i poteri di detto ufficio, questo sarà devoluto al Vice-presidente; ed il Congresso in caso di remozione, morte, rinuncia od incapacità simultanea tanto del Presidente quanto del Vice-presidente, potrà con una legge provvedere quale ufficiale debba fare allora da Presidente; e quell'ufficiale rimarrà in carica, finchè non cessi l'incapacità o non sia eletto un nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà pei suoi servigi ed in tempi determinati un compenso, il quale non potrà essere nè accresciuto nè diminuito durante il periodo pel quale è stato eletto; egli non potrà ricevere in quel termine altri emolumenti nè dagli Stati Uniti, nè dai singoli Stati.
Prima di entrare nell'esercizio del suo ministero il Presidente dovrà prestare il seguente giuramento o affermazione: «Giuro (o affermo) solennemente di adempiere fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e di conservare, tutelare e difendere del mio meglio la Costituzione degli Stati Uniti.»