Niun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, salvo nel modo che verrà prescritto per legge.
Art. 4.
Il diritto che ai cittadini spetta di godere della sicurezza della loro persona, del loro domicilio, dello loro carte e robe, al riparo da indagini e sequestri ingiusti, non potrà esser violato; non si rilascierà alcun mandato fuorchè su presunzioni fondate, corroborate dal giuramento o dall'asseverazione; e simili mandati dovranno contenere la designazione speciale del luogo in cui le perquisizioni avranno a farsi, non che delle persone od oggetti che si dovranno colpire.
Art. 5.
Niuno sarà in obbligo di rispondere ad una accusa capitale od infamante, salvo il caso in cui emani da un gran giurì, ad eccezione dei delitti commessi da individui appartenenti alle truppe di terra o di mare, o dalla milizia quand'essa è in servizio attivo, in tempo di guerra o di pubblico pericolo; il medesimo non potrà soggiacere due volte per uno stesso delitto ad un procedimento che compromettesse la sua vita od uno dei suoi membri. In nessuna causa criminale, l'accusato potrà essere forzato a deporre contro sè medesimo, nè potrà esser privato della vita, della libertà o dei beni se non in seguito a procedimento legale. Niuna proprietà privata potrà essere volta ad uso pubblico senza un giusto compenso.
Art. 6.
In ogni procedimento criminale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello Stato e del distretto in cui il delitto sarà stato commesso, i limiti del qual distretto saranno stati previamente per legge segnati: egli verrà informato della natura e del motivo dell'accusa; sarà posto a confronto coi testimonî che contr'esso depongono; avrà la facoltà di far comparire testimonî in suo favore e di farsi assistere da un difensore.
Art. 7.
Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della legge comune, il giudizio per giurati sarà mantenuto ogniqualvolta il valsente dell'oggetto litigioso eccederà i venti dollari; niun fatto giudicato da un giuri potrà essere sottoposto alla disamina d'un'altra Corte negli Stati Uniti, fuorchè conformemente alla legge comune.