Non si potranno esigere cauzioni esorbitanti, nè imporre ammende eccessive, nè irrogare pene crudeli e dissuete.

Art. 9.

L'enumerazione fatta nella presente Costituzione di alcuni diritti non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano esclusi o debilitati altri diritti conservati dal popolo.

Art. 10.

I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, o quelli che essa non vieta agli Stati di esercitare, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo.

Art. 11.

Il potere giudiziario degli Stati Uniti non sarà organizzato in modo che possa venir esteso per interpretazione ad una procedura qualunque, iniziata contro ad uno degli Stati dai cittadini di un altro Stato, o dai cittadini o sudditi di un Governo straniero.

Art. 12.

Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro Stati o procederanno con voto segreto alla nomina del presidente e del vicepresidente, uno dei quali almeno non sarà abitante del medesimo Stato a cui gli elettori appartengono: nella scheda, questi ultimi designeranno la persona per cui votano come presidente, e in scheda distinta, quella ch'essi portano alla vicepresidenza. I medesimi formeranno liste distinte di tutte le persone portate alla presidenza, e di tutte quelle che vennero designate per la vicepresidenza, e del numero dei voti per ciascuna di esse; tali liste saranno dagli elettori firmate e certificate e trasmesse, sigillate, alla sede del Governo degli Stati Uniti, all'indirizzo del presidente del Senato. Il presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali, ed i voti saranno numerati. Colui che riunirà il maggior numero di suffragi, per la presidenza, sarà presidente se tal numero forma la maggioranza di tutti gli elettori riuniti; e dove niuno avesse una simile maggioranza, la Camera dei rappresentanti sceglierà immediatamente fra i tre candidati che ottennero per la presidenza maggior numero di voti, il presidente, per via di scrutinio segreto. Ma, in questa scelta del presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un voto: a questa operazione dovranno essere presenti un membro o membri di due terzi degli Stati, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei rappresentanti non sceglie il presidente, allorchè questa scelta sarà a lei devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il vicepresidente sarà presidente, non altrimenti che nel caso di decesso o d'altra inabilità costituzionale del presidente.

Colui che riunisce un maggior numero di suffragi per la vicepresidenza, sarà vicepresidente, se detto numero forma la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se niuno ottenne questa maggioranza, il Senato sceglierà, in tal caso, il vicepresidente fra i due candidati che ebbero maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta.