Niuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di presidente, sarà eleggibile a quello di vicepresidente degli Stati Uniti.

Art. 13.

Sezione 1ª. — Nessuna schiavitù o servitù volontaria, tranne che per pena di un delitto, per cui l'imputato sia stato condannato, esisteranno in tutta l'estensione degli Stati Uniti, nè in alcun luogo soggetto alla loro giurisdizione.

Sezione 2ª. — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo articolo per mezzo di leggi acconcie.

Art. 14.

Sezione 1ª. — Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono.

Nessuno Stato farà o metterà in vigore alcuna legge che restringa i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della sua vita, della sua libertà, della sua proprietà, senza una procedura legale nella dovuta forma, nè rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.

Sezione 2ª. — I rappresentanti saranno ripartiti tra i diversi Stati in proporzione alla cifra della loro popolazione rispettiva, comprendendo la totalità delle persone di ciascuno Stato, ad esclusione degli Indiani non tassati. Ma, allorquando il diritto di voto ad una elezione qualunque per la scelta degli elettori del presidente e del vicepresidente degli Stati Uniti, per la scelta dei rappresentanti al Congresso, dei funzionari esecutivi e giudiziari di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad abitanti maschi di questo Stato dell'età di anni ventuno e cittadini degli Stati Uniti o quando questo diritto è ristretto in un modo qualsiasi, tranne che per causa di partecipazione ad una ribellione o per altro delitto, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta proporzionalmente alla differenza fra i cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dell'età di anni ventuno nello Stato suddetto.

Sezione 3ª. — Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, nè elettore del presidente o del vicepresidente, nè coprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato, chi, avendo antecedentemente prestato giuramento come membro del Congresso, o funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o funzionario esecutivo o giudiziario di uno Stato — di mantenere la Costituzione degli Stati Uniti, avrà preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la Costituzione, o prestato aiuto o concorso a' suoi nemici; ma il Congresso potrà, con un voto dei due terzi dei membri di ciascuna Camera, togliere questa incapacità.

Sezione 4ª. — La validità del debito pubblico degli Stati Uniti autorizzato mediante legge, compresi i debiti contratti pel pagamento di pensioni e ricompense in ragione dei servigi resi per la repressione dell'insurrezione o della ribellione, non sarà messa in questione. Ma nè gli Stati Uniti, nè alcuno Stato potranno prendere a loro carico o pagare alcun debito o alcuna obbligazione contratta per venire in aiuto all'insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, nè alcuna indennità sarà reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi; ma le obbligazioni e i reclami per questi debiti saranno tenuti per nulli.