Ego Bonaguida Boninsegne, imperiali auctoritate notarius, predictas absolutiones et relaxationes sententiarum et excommunicationum interdicti et privactionum, factas a dicto domino Chardinale, me presente, de Homodeo ed domino Iacobo eius filio clericho, et missionem quam fecit frater Mansuetus de eis in ecclesiam, tam eorum precibus quam de mandato dicti domini Chardinalis scripsi, et in pubblicam formam redegi, ideoque subscripsi.

Ego Peruzzius filius olim Soldi de Trebbio imperiali auctoritate iudex et notarius, autentichum huius exempli scriptum per Bonaguidam Boninsegne, imperiali [auctoritate] notarium, et subscriptum per Iacobum de Cerreto quondam Ildebrandi auctoritate imperiali ordinarium iudicem et publicum notarium, vidi legi et quicquid in ipso continebatur de verbo ad verbum hic fideliter exemplavi, et quod supra interlineatum est, silicet ab eisdem, propria manu feci.

Ego Iacobus quondam Iohannis Galitii imperiali auctoritate ordinarius iudex atque notarius, autentichum huius exempli vidi et legi, et ea que in ipso continebantur hic fideliter reperi exemplata, ideoque subscripsi.

Ego Giunta notarius, filius quondam Bulsecti de Bulsingis de Prato, autenticum huius exempli vidi et legi, et ea omnia que in ipso autentico continebantur per Peruzzium suprascriptum iudicem et notarium hic superius reperi fideliter et legaliter exemplata, ideoque subscripsi, et mee manus signum apposui.

Nº II. (Vedi pag. [80].)

DISCORSO INTORNO AL GOVERNO DI FIRENZE DAL 1280 AL 1292; D’INCERTO AUTORE.

Crediamo al fatto nostro non disutile riprodurre questo Discorso, che fu pubblicato dal P. Ildefonso di San Luigi, Delizie degli Eruditi, tomo IX, pag. 256. — A noi non fa caso che già si trovi per le stampe; i materiali per la storia, come diplomi e carte e statuti e testi di legge o di trattati, pare a noi che basti sapere dove siano, e potersi rinvenire da chi prepara l’istoria per via d’indagini, alle quali necessariamente si mettono pochi. Ma questo nostro è tutt’altro assunto, e abbiamo a noi fatto come un obbligo di cercare che se taluno si voglia mettere alla pazienza di leggere questo libro, vi trovi quel più che noi potevamo e sapevamo, perchè egli arrivi a vivere quanto più sia possibile col pensiero dentro a quel popolo e a que’ tempi dei quali scriviamo.

In questa Appendice daremo pertanto di quei documenti i quali a noi sembrino atti a un tal fine; daremo alcuni testi di Leggi o Trattati che abbiano importanza capitale, perchè il linguaggio, le voci legali, le formule sono istoria anch’esse; daremo pure, ma con parsimonia, qualche scrittura già pubblicata, e persino qualche più minuto lavoro nostro che romperebbe viziosamente la narrazione quando da noi si fosse posto in corpo all’Istoria. In quanto allo scritto che ora pubblichiamo, è opera d’uno che se ne intendeva, come parve anche al P. Ildefonso, che nella vasta sua Raccolta mostrò buon giudizio. È singolare quel fermarsi che fece l’autore al breve e antichissimo periodo della Repubblica fiorentina che precedè alla istituzione del Gonfalonierato. Ma ciò appunto indurrebbe a credere che abbia egli lavorato sopra documenti che a lui vennero alle mani, in oggi perduti. In quegli Ordini di magistrati, i quali si trovano qui bene descritti, era già il primo fondamento della Repubblica fiorentina.

Io descrivo quale fosse il governo della Città di Firenze dall’anno 1280 al 1292, perchè avendo avuto da questo origine quello, sotto il quale fiorì tanto tempo la Repubblica fiorentina, mi persuado che questa notizia sia per essere tanto più grata, quanto maggiormente pare essere stata sin oggi sepolta nelle tenebre dell’oblivione.

Seguìta alla fine dell’anno 1279 la pace del Cardinale Latino, restarono nondimeno le famiglie della città di Firenze divise in guelfe, ghibelline e neutrali, distinte in grandi, popolane e plebee. Grandi erano quelle, che o per nobiltà, o per ricchezze, o per numero d’uomini e per mala natura loro insuperbite, non si contentavano del vivere civile; ma angariavano i meno potenti, e poca stima facevano de’ magistrati. Popolane tutte le civili quiete. Plebee tutte le altre. Le prime due avevano parte nel governo, l’ultime no. Governavano la Repubblica queste due sorti di famiglie, valendosi nello stesso tempo d’uffiziali forestieri, ottimo rimedio alle passioni de’ particolari cittadini nell’amministrazione della giustizia. Il supremo Magistrato in principio fu quello de’ Quattordici; a questo poi succedè quello de’ Priori. Gli uffiziali forestieri erano due, la Podestà e ’l Capitano. Il governo riguardava le cose di dentro e quelle di fuori della città. Dentro amministrar la giustizia, provveder le cose necessarie al mantenimento, e consigliar della pace e della guerra: fuori, difendersi da’ nemici, o offenderli. La Podestà fu antichissima in Firenze: dicono che cominciò l’anno 1202. Trovasi molto prima, ed è quella che ne’ tempi moderni chiamossi per nome mascolino, il Podestà, e così chiameremola noi. Il Capitano cominciò l’anno 1250 con nome di Capitano di Popolo, chiamossi dopo Capitano della Massa de’ guelfi, l’anno 1279 Capitano di Firenze e Consigliere di pace, e nel 1282 fugli aggiunto il titolo di Difensore dell’arti ed artefici. L’elezione di questi due uffiziali o rettori i primi tre anni fu rimessa nel Pontefice, perchè egli eleggesse persone non appassionate per Parte guelfa, nè per ghibellina, e desiderosi di conservar la pace, e perchè eglino avessero forza di farlo fu pagato a ciascheduno di loro cinquanta cavalieri armati, e cinquanta fanti, e per lo primo anno per esser più sospettoso, cento degli uni e cento degli altri. Nel resto del tempo sei mesi avanti il loro principio, per i Consigli del Comune si eleggevano gli elettori del Podestà, per quelli del popolo quelli del Capitano, nè furono mai gli stessi elettori se non per caso, perchè ora furono i Priori soli, ora in compagnia di due o più per sesto, talvolta con tutte le Capitudini, alcun’altra delle sette maggiori solamente, ed alle volte avvenne se bene di rado, che i Priori non v’intervennero. Ciascheduno degli elettori proponeva il soggetto ch’egli voleva. Non doveva essere il proposto del dominio nè di luogo vicino a 50 miglia, d’età d’anni 36 almeno, guelfo, cavaliere o dottore e nobile o signore, nè suddito d’alcun principe. Andavano a partito separatamente, e i quattro di più favore si intendevano essere eletti secondo la graduazione de’ voti. Eleggevasi un ambasciatore, che portava la elezione, se il primo accettava, quella degli altri svaniva, se rifiutava, andava al secondo, dopo al terzo ed al quarto, finchè uno di loro accettasse; e non trovandosi, si eleggevano altri quattro. Doveva l’eletto dopo che la presentazione dell’elezione gli era fatta, avere accettato in termine di due giorni, da indi in là s’intendeva avere rifiutato. Accettando dovea ottenere dalla sua patria promessa autentica di non concedere rappresaglia contro il Comune di Firenze, o alcun suddito di esso, o per salario, che non gli fosse pagato, o per condennazione, che al sindacato gli fosse fatta o per qualsivoglia altra causa. Aveva da essere in Firenze quindici giorni avanti a quello che doveva pigliare l’uffizio con tutta la sua famiglia per informarsi degli statuti della città: e quindici ne dovea stare dopo, che tanti erano quelli del sindacato. Subito arrivato dovea o nel Consiglio del Comune, o in Parlamento pubblico giurare sopra il libro degli Statuti serrato l’osservanza di tutti insieme con tutta la sua famiglia; ed il Capitano giurava di più di procurare per quanto potesse il mantenimento della pace e la difesa dell’Arti. La famiglia del Potestà s’intendeva allora così. Sette giudici, tre cavalieri, diciotto notai e dieci cavalli, tra cui quattro armigeri, e teneva venti berrovieri. Quella del Capitano, tre giudici, due cavalieri, quattro notai e otto cavalli, la metà armigeri, ed avea nove berrovieri. I giudici, notai e berrovieri si mutavano, quelli del Podestà al principio di luglio, quelli del Capitano al principio di novembre; dovevano i nuovi venire allora in Firenze, i vecchi partirsene, ognuno di loro sodava per sè e suoi di starsene al giudicato nel sindacato. La famiglia d’alcun di loro non doveva essere dello Stato, nè di Toscana. Il salario del Potestà e della sua famiglia era per tutto il tempo lire 6000, quello del Capitano 2500. I berrovieri avevano lire tre il mese. Abitava il Potestà nel palazzo del Comune; il Capitano in quello del Popolo: cominciava questo l’ufficio il primo di maggio, quello il primo di gennaio; durava l’ufficio loro un anno: l’uno e l’altro cognosceva delle cause civili e criminali.