Il Podestà cognosceva tutte le cause criminali; deputava tre de’ suoi giudici per vederle, chiamavansi i giudici de’ malefizi: ognuno di loro abbracciava due sesti: ciascheduno faceva le cause denunziategli, non poteva alcuno denunziare a altro giudice di quello del suo sesto, il reo seguitava il foro dell’attore: i forestieri denunziavano a quel giudice più loro piaceva. Nelle cause leggieri non potevano pigliare accuse, se non dall’ingiuriato o suo parente: nelle gravi da ognuno: l’accusa doveva essere soscritta dall’accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per inquisizione, se non in caso che l’ingiuriato e suoi parenti richiesti, che accusassero, non volessero, e se il richiederli fosse stato molto incommodo. L’accusatore giurava di proseguire l’accusa, e davane mallevadore per soldi 100. Il reo era citato a spesa dell’attore, se non compariva nel termine, era citato per bando con riservo di tempo, secondo la qualità della causa, della persona e del luogo; se compariva dopo il termine, ma avanti la condennazione pagando soldi 12 per il bando, era libero da esso. Era il reo esaminato, e se delle cose non sapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difendersene: scrivevasi l’esamine, ed assegnavasegli dieci giorni di tempo a difendersi; del resto i testimoni convincevano, ma sei giorni si avea di tempo a riprovarli, dopo i quali 25 ne aveva il giudice a esaminare e conferire la causa col Podestà ed altri giudici, e quelli finiti, altri cinque a dar la sentenza. Il Capitano aveva nel criminale la cognizione solamente delle violenze, estorsioni e falsità, e de’ maleficj commessi nella sua corte e palazzo, quando però ancora di queste non era data prima querela al Podestà, ma se il Podestà non dava la sentenza fra 30 giorni, poteva pur conoscerle il Capitano, e alla cognizione di esse deputava uno de’ suoi giudici.
I contumaci si condannavano e bandivano, pagavasi taglia a chi pigliava banditi, e chi ne pigliava o appostava in modo che alcuno ne venisse nelle forze del Comune, se era in simile o minor bando, era cancellato senza spesa. I nomi di tutti si registravano in due libri, l’uno stava appresso il Podestà, l’altro appresso i Priori. Concedevaglisi alcuna volta salvo condotto, per andare a stare in esercito, alcun’altra tacitamente si comportavano. I Priori de’ popoli erano tenuti a dare in nota i beni de’ banditi che erano ne’ loro popoli, e per il Comune erano fatti guastare. Chi voleva difenderne alcuno col pretendere che fosse suo, dovea depositare lire 500 o più o meno a piacimento del Potestà. Se i contratti che per tale effetto produceva erano trovati fittizi, perdeva il deposito fatto. Le cause civili nella prima istanza erano conosciute per i giudici dei sesti. Ogni sesto aveva la sua Corte ed il Giudice. I Giudici erano cittadini Dottori. Ogni sei mesi si mutavano. Di salario avevano lire 25, in tutto il tempo. Appellavasi al giudice delle Appellazioni, che era forestiero e dottore. Di salario aveva lire 500, stava in uffizio un anno. L’appellazione doveva esser fatta fra due giorni dalla sentenza data, presentata fra otto dall’interposta appellazione, proseguita in 20 e sentenziata fra 15, utili, se però il tempo non fosse prorogato dalle parti. Se la sentenza del Giudice dell’Appellazione era conforme alla prima, era finita la causa, se no, aveva appello al Podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro Giudici collaterali, e la sentenza loro stava ferma nè aveva appello. Le cause civili, che cognosceva il Capitano erano le spettanti alla gabella, all’estimo e simili.
Uno dei giudici del Capitano era deputato sopra la Camera e gabella, rinvenire le ragioni e far pervenire in comune quello gli fosse stato occupato, e fare che le rendite delle gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente si facessero ed i denari da’ compratori fossero pagati; l’altro Giudice era posto a riscuotere le condennazioni, libre o imposizioni fatte per il Comune di Firenze. Facevansi ogni volta che n’era il bisogno, imponevansi ad ognuno secondo l’estimo delle sostanze: l’estimo facevasi ordinariamente ogni tre o quattro anni.
Gli uffizi de’ Cavalieri, tanto di quelli del Podestà, quanto di quelli del Capitano erano l’andare attorno con i berrovieri cercando chi contraffacesse agli Statuti, nè senza la presenza de’ cavalieri in molti casi si poteva catturare, in difetto loro supplivano de’ Notai, de’ quali era il proprio ufizio l’aiutare i Giudici, a’ quali n’era assegnato certo numero per ciascuno.
Il supremo Magistrato de’ Quattordici, chiamato così dal numero degli uomini, era composto di guelfi, ghibellini e neutrali, partecipandone ciascuna parte per rata del suo numero. Eleggevansi per quelli che erano stabiliti per i Quattordici vecchi e per i Richiesti. Tre se ne facevano per il sesto d’Oltrarno, tre per San Piero Scheraggio, per essere i maggiori, di tutti quattro gli altri sesti due per ciascuno: l’ufizio loro era solo di un mese. A questo l’anno 1283, succedè quello de’ Priori delle Arti, che un anno avanti essendo stati eletti con certa autorità, fu dipoi nel mese di maggio data loro tutta la medesima, che avevano i Quattordici, e questi del tutto spenti, tenendosi fino all’anno 1286, lo stesso modo nell’eleggergli, che si faceva già i Quattordici e da quel tempo al 1292 furono eletti per i Priori vecchi, e per le dodici Capitudini maggiori. Dovevano essere matricolati in alcuna delle sette Arti maggiori e guelfi; divieto avevano due anni, durava l’ufizio loro due mesi. Abitavano nel palazzo pubblico, le spese e la servitù avevano dal Comune. Tre giorni della settimana davano udienza pubblica, il lunedì, mercoledì e venerdì. A nessuno potevano parlare, fuorchè di negozi pubblici, a’ quali almeno dovevano essere presenti i due terzi di loro, nè etiam con i parenti loro più stretti potevano ragionare, non essendo però compresi in questa proibizione il loro Notaio, e famigli. Il Notaio si eleggeva da loro per il tempo che stavano in uffizio, il quale scriveva tutti gli atti e deliberazioni fatte da loro. Sei cittadini erano eletti per le sette Capitudini maggiori a sindacare i Quattordici e’ Priori; sei per i Consigli del Comune a sindacare il Podestà; sei per quelli del Popolo a sindacare il Capitano: quasi tutti gli altri ufiziali erano sindacati per il Giudice delle Appellazioni.
Mille fanti della Città erano eletti per il Podestà e Capitano e Quattordici, per conservazione e difesa degli uffizi loro, e per alcuni per i Richiesti; dugento n’erano eletti per Oltrarno; Borgo e San Pancrazio avevano il bianco di sopra, il rosso di sotto; in quello d’Oltrarno era dentro un ponticello rosso. In Borgo una capretta nera; in San Pancrazio una branca di lion rosso. Gli altri tre avevano il rosso di sopra, il bianco sotto. Nel rosso di San Piero Scheraggio era un carretto azzurro. In Porta San Piero le chiavi gialle; in quello di Duomo il tempio di San Giovanni. Mutavansi i Gonfalonieri ogni anno del mese di marzo: i gonfaloni erano dati loro nel Parlamento pubblico. Doveano essere presti alla volontà del Podestà e Capitano; se nel medesimo tempo l’uno e l’altro gli comandava, quelli de’ primi tre sesti obbedivano al Capitano, gli altri al Podestà. Doveva ogni gonfaloniere ch’era chiamato far la massa alla chiesa pel suo popolo; e chi non vi compariva era condannato in lire 25. Nessuno poteva servire per sostituto, fuorchè i medici e dottori, e chi aveva più di 60 anni. Ognuno doveva aver dipinto in tavolaccio e l’altre sue armi dell’insegne del suo sesto. Quando erano chiamati i mille, gli altri non potevano muoversi, nè far ragunata d’uomini armati, massime i grandi, fuorchè fra loro vicini e nello stesso vicinato. Questi tre uffizi maggiori. Quattordici o Priori, Podestà e Capitano governavano quasi il tutto insieme con i Consigli. I Consigli erano di più sorti; di Richiesti o Savi, del Cento speciale e generale del Capitano o del Popolo, e generale di 300, e speciale di 90, del Podestà Comune. Quello dei Richiesti, o Savi non durava più d’una sessione, ed era di quel numero e di quella qualità di cittadini che pareva a’ due rettori forestieri, ed a’ Quattordici o Priori che tutti intervenivano in esso. Proponeva il Podestà; trattavasi di negozi di guerra, sentivansi gli ambasciatori, rispondevasi loro, e finalmente in esso si decidevano tutti i principali negozi. Ciascheduno diceva il parer suo, e vinceva quello che era favorito per la maggior parte passando la metà: se alcuno non arrivava a tal numero rimettevasi il negozio ad altro simile Consiglio e con maggiore o minor numero di Richiesti, o ne’ tre uffizi maggiori solamente, secondochè si vinceva. Se si trattava di guerra eranvi ancora chiamati i Capitani della guerra; se di fare imposta nella città, le Capitudini delle Arti o tutte o parte, ed il partito si faceva segreto.
Tutti gli altri Consigli duravano un anno, eleggevansi i consiglieri per i tre uffizi maggiori e per alcuni Richiesti di ciaschedun sesto. Per quello del 100 erano eletti 20 consiglieri per Oltrarno, 20 per San Piero Scheraggio, in tutti gli altri sesti quindici per ciascuno. Del Consiglio speciale del Popolo o Capitano, che con altro nome si chiamava di Credenza, erano sei consiglieri per ogni sesto e del generale venticinque; ragunavansi in San Piero Scheraggio l’uno e l’altro nel medesimo tempo: ritiravansi da una parte della Chiesa quelli del generale, il negozio era proposto nello speciale, vinto in esso, si proponeva di nuovo nel generale, intervenendovi ancora quelli dello speciale: di tutti e due Proposto n’era il Capitano. I consiglieri erano popolani in quelli del Comune, ch’erano due, sebbene quasi un solo in essenza, trovandosi rarissime volte essersi ragunati disgiunti. I consiglieri erano grandi e popolani, per il generale di 300 eranne eletti cinquanta per sesto, per lo speciale di 90, quindici; ragunavansi nel palazzo del Comune e Proposto n’era il Podestà. Chi era d’un Consiglio non poteva essere dell’altro, nè insieme potevano essere padre e figliuolo e fratelli carnali. Divieto si aveva un anno dal deposto ufizio. Non era di essi chi non aveva almeno 25 anni. Ne’ Consigli del Podestà sempre intervennero nelle cose gravi le Capitudini delle sette Arti maggiori solamente sino all’anno 1286, da indi in qua delle dodici, che sempre intervennero in quelli del Capitano.
Non potevasi proporre in questi Consigli, se non quello ch’era ordinato per i Quattordici, o Priori, i quali tutto esaminavano fra di loro, e trovando il negozio di che si trattava utile e necessario al Comune, commettevano al Podestà e Capitano che lo proponessero ne’ Consigli. I consiglieri avevano a essere nel luogo deputato avanti che il Proposto del Consiglio si rizzasse per proporre, nè potevano partirsi senza sua licenza, finchè non fosse letta la riforma, e fatto il partito sopra l’approvazione di essa; non potevano consigliare o arringare fuorchè sopra la cosa proposta: nissuno poteva rizzarsi per consigliare, o arringare, sinchè il primo arringatore non avesse finito. Non potevasi dar fastidio o impedire alcuno arringante o consulente; nè potevasi alcuno rizzare in Consiglio, o dire o consigliare alcuna cosa se non nel luogo solito e ordinato a consigliare. Ne’ Consigli del Comune non potevano essere più di quattro arringatori, senza licenza del Podestà: negli altri non se ne vede numero certo. Il partito ne’ Consigli si faceva in due modi o palese e scoverto, o segreto; il palese si faceva a sedere e rizzarsi, il segreto colle palle: il sedere e rizzarsi facevasi immediatamente l’uno dopo l’altro. Le palle si mettevano in un bossolo di due corpi, l’uno rosso e l’altro bianco; il sedere e la parte rossa del bossolo favoriva, il rizzarsi e la parte bianca disfavoriva. Nel consiglio del Cento facevasi segreto, nello speciale del capitano prima palese e poi segreto, nel generale palese solamente, in quelli del Podestà palese ed alcuna volta segreto, ed in tutti si vinceva per la metà e uno poi almeno; fuorchè nel derogare agli Statuti, che questo in tutti i Consigli si dovea vincere per i quattro quinti.
Per il Consiglio del Cento si potevano statuire lire 100 il mese, le quali i Priori a piacer loro, senza stanziamento d’altro Consiglio che di questo, potevano spendere, non eccedendo però lire 25 per partita. I Consigli del Popolo per sè soli eleggevano gli elettori quasi di tutti gli ufiziali.
Quelli del Comune eleggevano i Sindachi, quando n’era il bisogno per gli affari pubblici, commettevano le Imbreviature o Protocolli dei Notai morti, emendavano i danni de’ fuochi e de’ guasti; stanziavano le spese piccole di lire 100 a basso di quella sorte però che secondo gli Statuti si potevano stanziare e deliberavano d’alcune altre cose di non molta importanza; tutti gli altri stanziamenti, provvisioni e riforme dovevano vincersi per tutti i Consigli, passando per ordine dell’uno e dell’altro ed ancora quelle cose che si trattavano per il consiglio de’ Savi o Richiesti, per gli quali il popolo dovesse essere aggravato o con ispese o con altro. Se quello che era proposto in un Consiglio non si vinceva, non si poteva di nuovo proporre in esso, finchè non fossero mutati i Priori, a tempo de’ quali era stata fatta la proposta. Nel medesimo giorno non poteva esser proposto ne’ Consigli del Comune quello ch’era stato proposto nel Consiglio del Popolo.