[112]. Deliz. Erud., tomo X, pag. 93.

[113]. L’atroce giurisprudenza usata in que’ tempi contro ai ribelli e agli sbanditi è da vedere nello Statuto Fiorentino, tomo I, pag. 362 e 66 ed in più luoghi. Potevano essere impunemente offesi.... usque ad mortem etiam per assassinum vel assassinos in quacumque parte mundi; e gli uccisori avevano premio: chi ricettasse uno sbandito era soggetto a gravi pene.

[114]. Dino Compagni. — G. Villani. — Marchionne Stefani. — Cesare Balbo, Vita di Dante. — Pietro Fraticelli, Storia della Vita di Dante; Firenze, 1861.

[115]. Dino Compagni, lib. III.

[116]. «I Lucchesi erano arbitri e non signori, benchè avessero le chiavi e il dominio perchè dentro nè fuori non entrasse persona che avesse a contaminare nulla — mandavano i bandi da parte del Comune di Lucca — di che sdegnato uno in Mercato nuovo, diè un colpo di una spada al banditore e disse: Porta questo a Lucca e offerilo a santa Zita.» (Stefani, lib. IV, pag. 35.)

[117]. G. Villani, lib. VIII, cap. 70.

[118]. Ricordi di Filippo di Cino Rinuccini.

[119]. G. Villani, lib. VIII. — Compagni, lib. III.

[120]. Scipione Ammirato riferisce la condanna d’un figlio di Guido e d’un altro Cavalcanti, data nel 1303, ma della quale fu poi sospesa l’esecuzione in grazia di ambasciatori senesi mossi «dalla nobiltà della famiglia e dalla sua devozione alla Chiesa,» sempre però che i Cavalcanti non più si unissero ai Ghibellini.

[121]. Abbiamo il trattato con gli Ubaldini, dove tra gli altri sottoscritti si legge, ma in copia, il nome di Dante Alighieri.