[255]. Fol. 44 e 48 detti atti.

[256]. Pe ’l noto Capitolo Non sine prudentis del Re Ladislao dell’anno 1403 era vietato ai Notaj delle città Baronali di stipulare atti a favore de’ Baroni, ed erano questi obbligati a valersi di Notaj di città Regie. Ecco perchè la Casa d’Andria si era valuta de’ Notaj delle Regie città convicine.

[257]. Si noti che con questo articolo rimase abolita col fatto la fida nelle cinque vastissime contrade demaniali denominate le matine, le strappete, le ralle, monserino e bel luogo, perchè in esse il terreno è tutto appatronato ed occupato dalle masserie di semina de’ cittadini.

[258]. Per effetto di questo patto dall’anno 1805 in poi non sono più venuti fidatarj forestieri del Barone nella contrada delle murge, e quel pascolo estivo preziosissimo è rimasto per lo intero al pieno comodo de’ cittadini. Stabilita col patto IV la preferenza degli animali de’ cittadini, ed inibito col patto quinto nelle murge la fida su i terreni seminatorj de’ particolari e de’ Luoghi pii che sono sparsi in tutti i punti di quella contrada, si venne a rendere impossibile l’ingresso de’ fidatarj forestieri in tutta la continenza delle murge, e quindi finì da se stessa la fida degli animali forestieri.

[259]. Mi pregio di quest’antica amicizia di famiglie. Il fu Canonico Teologo D. Giuseppe Sancio, Zio Paterno del Commendatore D. Antonio ed uomo dottissimo, mi diè il S. Battesimo e fu il Direttore de’ miei primi studj di Umanità, ne’ quali fui istituito in Ruvo da un Prete chiamato D. Angiolo Consolo, che se ne occupò colla massima cura ed impegno, di cui son grato e riconoscente alla di lui memoria. La stessa riconoscenza serbo al detto mio Compare Canonico Teologo Sancio che ogni mese in presenza del detto mio maestro prendeva conto del mio profitto e dava allo stesso la opportuna direzione per la mia istruzione.

[260]. Tacitus Historiarum lib. I.

[261]. Comunque il Duca d’Andria avesse avuta in Ruvo la Giurisdizione Civile e Criminale, aveva il Re sospesa in quell’epoca la Giurisdizione di diversi Feudatari tra i quali anche del Duca d’Andria. Ecco il perchè vi era allora in Ruvo un Governatore e Giudice destinato dal Re.

[262]. Tacitus Histor. lib. I.

[263]. Dell’uffizio del Camerlengo e della usanza che vi era ancora di chiudersi la sera le porte della città si parla anche nello strumento di transazione stipulato col Duca d’Andria nell’anno 1751 riportato nel Capo precedente.

[264]. Polyb. Histor. lib. III.