Disse che i feudi suddetti a lei spettavano per la morte del suo genitore a titolo di legittima successione, e ne dimandò la investitura. Il detto Re Alfonso I con suo Privilegio del dì 1.º Giugno dell’anno suddetto le confermò li feudi di sopra enunciati pro se, suisque heredibus, et successoribus cum omnibus prædictis juribus et jurisdictionibus, prout melius et plenius tenuit, et possedit dictus quondam Gabrielius pater vigore suorum privilegiorum[203], tenenda omnia prædicta in feudum etc.[204].
La detta Donata del Balzo Orsini prese per marito Pirro del Balzo Principe di Altamura, Conte di Monte Scaglioso e Gran Contestabile del Regno e gli portò in dote li feudi suddetti. Per tal ragione nelle carte Aragonesi e dai Scrittori della Materia Doganale il detto Pirro del Balzo si trova intitolato Duca di Venosa e di Minervino, e Conte di Ruvo. Ai conjugi suddetti il Re Ferdinando I di Aragona figliuolo di Alfonso nell’anno 1458 confermò li feudi che rispettivamente possedevano, tra i quali la città di Ruvo[205].
Isabella del Balzo fu figliuola del detto Pirro del Balzo e di Donata del Balzo Orsini. Ebb’ella per marito Federico di Aragona figliuolo secondogenito del Re Ferdinando I di Aragona. Per la morte de’ suoi genitori senza figliuoli maschi, tra gli altri feudi da lei ereditati vi fu anche la città di Ruvo. Fu per la nostra città sicuramente un vantaggio l’esser passata sotto la dominazione di un Principe distintissimo per le sue virtù e per la bontà de’ costumi. Ma ciò durò ben poco.
Divenuto Federico Re di Napoli nell’anno 1496, pressato forse dalle dolorose circostanze delle quali si parlerà nel seguente capo, vendè nell’anno 1499 la città suddetta a Galzarano de Requesens Conte di Trivento e di Avellino. Questo contratto non trovandosi registrato ne’ Regj Quinternioni, i notamenti ch’esistono nel Grande Archivio lo giustificano riportandosi ad un antico processo formato nella Regia Camera della Sommaria tra il Regio Fisco e ’l Duca d’Andria e Conte di Ruvo per l’assegnamento de’ fuochi della detta città, nel quale il privilegio suddetto erasi prodotto[206]. Bisogna ora dare un passo indietro per riportare i seguenti registri anche dell’epoca di cui sto ragionando.
Nel Repertorio de’ Registri Curiæ, nel Registro Licterarum Regiarum Primo dell’anno 1478 Cam. I Lettera S Scanzia 4 n. 5 fol. 42 a t. vi è la seguente notizia. Università di Curati, et Ruvo communità d’acqua et herba 1478 Rex Ferdinandus.
Nel detto Repertorio sotto il Registro Licterarum clausarum Curiæ IX dell’anno 1478 Cam. I lettera S Scanzia I n. 8 fol. 74 si legge Ruvo et Corato per l’acqua et herba comune.
Nel Repertorio de’ Registri Partium fol. 17 a t. sotto il Registro Partium XIX dell’anno 1479 Cam. 5 Lit. A Scanz. I n. 29 si legge Università di Quaratæ immunità per la fida d’animali in loro territorio, et communità di acqua et erba con l’Università di Rubo.
Li già detti tre Registri mancano; ma li trascritti notamenti rimasti ne’ repertorj bastano a pruovare di esservi stata un tempo comunità di acqua ed erba tra le due Popolazioni di Ruvo e di Corato. Lo conferma ciò anche il seguente Registro tuttavia esistente dello stesso anno 1479.
Giacomo Caracciolo utile Signore in quel tempo della terra di Quarata, e la università, ed uomini di essa esposero al detto Re Ferdinando che avendo dicta Terra, et Università et homini di quella comunità de acqua et herba con la Università et homini de la cità de Rubo, et quella se usano, et usase gran tempo, et l’uno con li altri pacifice secundo loro antiqua consuetudine, privilegj et capitoli mostrase, al presente per Cola Cometta de questa nostra Dohana le si vogliono innovare cosa non solita, nè seguita per gli altri Officiali de dicta nostra Dohana, dal che ne seguerea non poco danno et interesse a dicti exponenti. Unde de ciò ne hanno fatto supplicare vogliamo alla loro indempnità de opportuno rimedio provedere non se li debbia a dicti supplicanti innovare cosa alcuna in prejudicio de’ dicti loro capitoli, privilegj, et consuetudine, per lo dicto Cola, et altri Officiali de dicta Dohana in la dicta loro comunità de acqua et herba, ante lassarreli persistere et gaudere si come per lo passato avevano facto, et al presente fanno in dicta comunità.
Sussiegue il Rescritto del Re che si vede inserito alla lettera, col quale venne ordinato che nulla si fosse innovato contro la esposta comunione di acqua ed erba. In fine vi è una provvisione del Tribunale della Regia Camera della Sommaria del dì 12 Settembre 1479 colla quale fu ordinata la piena ed esatta esecuzione del precitato Real Rescritto[207].