Se non che a quale de’ due partiti dell’alternativa si sia appigliato Garibaldi, non è mestieri ridirlo. Alla castità si sentiva negato; e un giorno conosciuta, come ogni mortale conosce, la signora Francesca Armosino, n’ebbe da lei, a lunghi intervalli, tre figli: Clelia, nata il 16 febbraio 1867; Rosita, nata il 10 luglio 1869, morta il 1º gennaio 1871; Manlio, nato il 23 aprile 1873.[397]
Ora di fronte a questi fatti che cosa potevano desiderare e volere, Garibaldi, la signora Raimondi, la signora Francesca; che cosa avrebbero potuto desiderare e volere, giunti all’età del raziocinio i figli stessi nati da lei? E che cosa, aggiungiamo noi, potrebbe desiderare e volere non diciamo la legge scritta de’ codici, ma la legge morale scritta nella coscienza di tutto l’uman genere?
Da un lato un’unione fittizia rimasta sterile; dall’altro un vincolo reale saldato da diciannove anni d’amore e dal pegno di tre figli; di qua la famiglia legale, ma immaginaria, di là una famiglia illegittima, ma vera; di qua tre bambini innocenti a cui un atto di giustizia può dare un nome, di là due donne, all’una delle quali la legge può riscattare il fallo, e all’altra riconsacrare il suo amore; in verità nè Garibaldi, nè la signora Raimondi, nè la signora Armosino, nè, a parer nostro, i tribunali depositari della morale pubblica e privata, potevano esitare più. I coniugi Garibaldi Raimondi se ebbero un torto fu di aver troppo atteso: essi dovevano chiedere molto prima che la legge regolasse la loro anormale condizione, e ciò tanto più che ai molti e solenni argomenti morali se ne aggiunsero, a quanto sembra, parecchi di stretto ordine legale che confermavano il loro diritto.
Comunque, sul principiare del 1879 deliberarono d’accordo di domandare o la nullità o lo scioglimento del loro matrimonio, ma al primo passo furono sfortunati: il Tribunale Civile di Roma con una sua sentenza del 6 luglio 1879 respinse la loro istanza.
Allora Garibaldi non ebbe più posa. Tempestava di lettere gli amici e i giornali, consultava avvocati, scongiurava il giovane Re, se i tribunali non lo potevano, a sciogliere egli stesso con un colpo della sua autorità dittatoria il nodo iniquo (a queste teoriche garibaldine siamo già avvezzi); voleva a forza che il Cairoli, Presidente del Consiglio, proponesse al Re un decreto, o alla Camera una legge, che lo liberasse dal giogo incomportabile e gli desse modo di divenir marito e padre legittimo della sua donna e de’ suoi figli.
E va da sè che Re e Ministro si rifiutassero all’atto autoritario, d’onde novelle sfuriate dell’Eroe, pacificate ben presto dalla notizia che un celebre avvocato, il più celebre d’Italia, Pasquale Stanislao Mancini, assumeva su di sè l’ardua causa, sicchè non era disperabile che la Corte d’Appello revocasse la prima sentenza e facesse paghi i reclamanti. E così avvenne.
La Corte d’Appello di Roma, considerato principalmente che il matrimonio Garibaldi Raimondi avvenne sotto il regime del diritto austriaco, emanante dal Concordato del 1855, il quale appunto ammetteva la nullità dei matrimoni rati e non consumati, colla sua sentenza del 14 gennaio 1880 «dichiarava Giuseppe Garibaldi libero dal vincolo del matrimonio celebrato in Como il 24 gennaio 1860 ed il matrimonio stesso destituito d’ogni conseguenza giuridica.»
Ne fu beato il Generale e pochi giorni dopo la pronunciata liberazione, il 26 gennaio, innanzi al Sindaco della Maddalena dava la mano di legittimo sposo alla sua Francesca, e, cosa forse per lui anche più dolce, il nome a’ suoi bambini che adorava. Non fu così piena e unanime la soddisfazione del pubblico, e del forense in principal modo. Più d’uno, riguardando la causa solo dal punto di veduta giuridico; reputò il primo voto della Corte d’Appello romana un’aperta illegalità, un diritto privilegiato creato per un uomo privilegiato, una violazione insomma di tutti i principii della nostra legislazione civile.
Va da sè che noi non osiamo metter verbo in siffatta lite: noi, indotti, consideriamo il problema nel rispetto più umile e più comune della moralità e della naturale giustizia, e, confessiamo il vero, nella nostra coscienza di giurati avremmo noi pure pronunciato l’annullamento. Sia pur stata violata, in qualche punto delle sue rigide forme, la legge; ma lo diremo con un egregio giureconsulto: «Noi confessiamo di non poter soffocare un intimo e prepotente sentimento di soddisfazione che le incongruenze giuridiche dei canoni e dei causisti abbiano permesso di rimediare ad una condizione di cose, dolorosa ad un tempo ed eccezionalmente immorale.[398]»