Art. 1.º È abolito l'appalto dei sali noto col nome di Amministrazione cointeressata.

Art. 2.º La tassa sul sale di ogni genere è fissata ad un bajocco per ogni libbra romana.

Art. 3.º Il Triumvirato provvederà, all'uopo mediante requisizione del materiale e delle scorte, ad assicurare che non venga interrotto il servizio pubblico.

Art. 4.º Il Triumvirato provvederà pure a che l'esazione del dazio non sia d'impedimento alla libera produzione ed al libero commercio del sale.

Le ragioni dell'attuale amministrazione saranno prese in considerazione pei compensi che fossero riconosciuti di diritto dietro regolare e generale liquidazione, da operarsi da una commissione nominata dai rappresentanti del popolo.

Il presente decreto avrà esecuzione dopo 24 ore dalla sua pubblicazione in ogni punto della repubblica.

I ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati, per ciò che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

15 aprile 1849.

VI.

Romani!